Papato e Impero tedesco nei secoli XII –XIII
INTRODUZIONE
Nell’Alto
Medio Evo, come abbiamo visto, vigeva una realtà di coesione, che noi abbiamo
ricondotto al concetto e al termine di Ecclesia Universalis.
In questa
unità indistinta si dava solo una distinzione funzionale tra potere sacerdotale
e potere regale.
Si noti: nel
contesto romano la distinzione tra spirituale e materiale si rifletteva sui due
poteri, determinando fra loro una distinzione di natura e una diversità di
valore.
Nel contesto
di germanizzazione la distinzione di natura divenne inapplicabile, perché anche
il potere regale venne ad assumere connotazioni sacerdotali e quindi venne meno
anche il discorso della distinzione di valore, tanto più che il mondo germanico
poneva la “res” come base del suo sistema giuridico-organizzativo.
Tutto
questo, come abbiamo visto, comportò la feudalizzazione delle strutture e delle
persone ecclesiastiche e quindi l’ingerenza pesante dei laici nella vita della
Chiesa.
La Riforma
Gregoriana ebbe come suo programma fondamentale quello di liberare la Chiesa
dall’ingerenza laicale, eliminando dalla vita ecclesiastica il sistema della
feudalizzazione.
Nel fare ciò
la Riforma Gregoriana dovette ricuperare ed affermare con chiarezza e vigore la
distinzione di natura tra realtà materiale e realtà spirituale: la realtà
spirituale costituisce un ambito a sé, sottoposto esclusivamente al potere
sacerdotale e regolato da un suo proprio diritto, quello ecclesiastico.
A questo
punto la Ecclesia Universalis cessa di essere un’unità indistinta: nel suo
interno si delinea in maniera sempre più chiara l’ambito spirituale con una sua
struttura particolare, con sue prerogative particolari.
L’ambito
materiale ha in un primo momento una consistenza solo di risultanza, come
ambito spogliato delle connotazioni sacrali: gli si impone pertanto l’esigenza
di ricercare una suo assetto nuovo, al di là della sacralità, nell’ambito della
materialità.
La
distinzione dell’ambito spirituale col passare del tempo determina una
evoluzione terminologica: il termine “ecclesia” diventerà proprio ed esclusivo
di questo ambito spirituale e non più della unità cosmica, che la comprende. A
questa unità cosmica si assegnerà invece il nome di “Christianitas” e di “Res
publica christianorum”.
Questa
evoluzione terminologica avrà una ricaduta sul modo di intendere il potere
temporale: da una parte si troverà privato di una funzione intra-ecclesiastica,
dall’altra – in quanto è incluso nell’unità della Christianitas – dovrà
continuare a misurarsi con finalità che, pur non essendo strettamente spirituali,
sono finalità religiose.
A questo
punto si delinea chiaramente il grande problema: in che rapporto si collocano i
due poteri nel loro agire all’interno della Christianitas e in funzione delle
finalità della Christianitas?
Nel
determinare la risposta a questo interrogativo interviene un principio connesso
con il ricupero della distinzione tra spirituale e materiale: il principio
della diversità di valore: il potere spirituale possiede una superiorità di
valore rispetto al potere regale.
Finché il
principio della superiorità di valore viene letto in aderenza alla realtà
storica, non si giunge ad una netta e radicale conclusione ierocratica, non si
giunge ad un’affermazione di superiorità giurisdizionale del sacerdozio nelle
cose temporali e quindi di subordinazione giurisdizionale del potere temporale
nelle stesse cose temporali.
Quando
invece il principio della superiorità di valore verrà ideologicamente
assolutizzato, si formuleranno tesi ierocratiche radicali.
Il passaggio
dalla prima posizione alla seconda si è
operato non in maniera repentina, ma attraverso un processo graduale, che noi
appunto cercheremo di delineare.
PRIMO MOMENTO: 1122
-1152
Trentennio di pace
1. La politica curiale
e imperiale (1122 - 1152)
Il
concordato di Worms pose termine al lungo dissidio tra papato e impero e dette
avvio ad un trentennio di tregua fra i due vertici della cristianità
occidentale. Questo armistizio può essere spiegato da molteplici fattori
politici.
Prima
di tutto si deve rilevare che il
papato non volle turbare il clima di conciliazione, perché si trovava impegnato
a far fronte ad alcuni suoi problemi particolari.
Un
primo problema era rappresentato dal contrasto tra i vecchi cardinali
gregoriani e una nuova generazione di cardinali. Già il concordato di Worms
aveva significato il prevalere di una nuova mentalità e di una nuova
generazione, che aveva il suo esponente più significativo nel cardinale
cancelliere HAIMERICO (+1141).
Questa
nuova generazione era rappresentata dai circoli dei canonici regolari e dei
nuovi ordini monastici (cistercensi), che vennero ad assumere nel periodo postgregoriano
il ruolo, che i benedettini avevano giocato accanto al papato nel periodo
gregoriano.
(Basti rilevare che ai cinque papi benedettini, che
precedettero Callisto II, seguì (da Callisto II ad Adriano IV compreso) una
lunga serie di papi, provenienti dai canonici regolari, serie interrotta da
Celestino II e dal cistercense Eugenio III, che però erano molto vicini
all'ambiente del canonici regolari. I benedettini invece si trovarono legati
ai ceti conservatori, cui fornirono l'antipapa Anacleto II - Pierleoni.
Cfr F.J. SCHMALE,
Studien zum Schisma des Jahres 1130 (= Forschungen zur kirchlichen
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 3) Köln-Graz 1961; F. KEMPF, Kanonistik und
kuriale Politik im 12. Jahrhundert : Archivium Historiae
Pontificiae 1 (1973) 11 – 52).
In questi ambienti era maturata la convinzione che i problemi del mondo cristiano non potevano essere risolti, se si continuava a persistere in una prospettiva radicalmente soprannaturalista: pertanto, senza rinunciare ai diritti affermati sotto Gregorio VII, si ritenne di dover prestare più attenzione alla volontà temporale-politica, accogliendo la tesi della distinzione tra ufficio ecclesiastico e ufficio temporale. Del resto si era anche convinti che la pace con l'impero avrebbe consentito alla riforma, ormai penetrata in larghi strati dell'episcopato, di raggiungere anche il basso clero ed il popolo.
Ma non erano
della stessa opinione i vecchi gregoriani, soprattutto i vecchi cardinali ed
il benedettinismo tradizionale, che si ostinavano in posizioni spiritualsitiche
radicali.
Il dissenso
cominciò ad affiorare nel corso del I concilio lateranense del 1123 (su questo concilio
si veda R. FOREVILLE, Latran I, II, III et Latran IV (=Histoire des
conciles oecuméniques 6) Paris 1965), dove il papa dovette mettere in gioco tutto il peso della sua
autorità per fare “tollerare” il concordato di Worms. L'opposizione gregoriana
tornò ad esprimersi nel dicembre del 1124, quando si trattò di dare un
successore a Callisto II. I vecchi cardinali, forti dell'appoggio dei
Pierleoni, banchieri di origine ebraica, passarono unilateralmente all'elezione
di un loro esponente, il cardinal Teobaldo, che prese il nome di Celestino II.
Il
gruppo dei cardinali giovani, guidato dal cardinale Haimerico e appoggiato
dalle truppe di Roberto Frangipane, vi si oppose, affermando il diritto della
pars sanior: Celestino ll rassegnò le dimissioni e divenne papa Lamberto
d'Ostia, uno dei negoziatori di Worms, che assunse il nome di Onorio II: la
nuova mentalità ancora una volta fu vincente!
Alla morte di Onorio II (nel 1130) le due tendenze tornarono a scontrarsi. Il gruppo dei cardinali giovani, sempre con l'appoggio dei Frangipane, passò ad eleggere il nuovo papa all'insaputa degli altri cardinali: la scelta cadde su un altro negoziatore di Worms, il cardinale diacono Gregorio, che prese il nome di Innocenzo II. L'altro gruppo, che contava la maggioranza numerica dei cardinali, fece di nuovo ricorso alla famiglia dei Pierleoni ed elesse un suo papa: si trattava del cardinale Pierleoni, che un tempo era stato cluniacense: assunse il nome di Anacleto II e rappresentò l'ultimo tentativo di affermazione da parte del vecchio benedettinismo.
Ambedue le elezioni erano giuridicamente discutibili, in quanto da una parte Innocenzo II godeva della maggioranza dei cardinali-vescovi, dall'altra Anacleto II godeva della maggioranza dei cardinali e pertanto non si dava quell'unanimità, che il decreto del 1059 considerava condizione normale di elezione (si noti infatti che tale decreto non prevedeva nulla per i casi di elezione controversa). Lo scisma fu dunque inevitabile.
La città di Roma ed i Normanni dell'Italia
meridionale si schierarono per Anacleto II; Innocenzo II, costretto per lungo
tempo a vivere lontano da Roma, poté però avvalersi dell'appoggio di tre
personaggi, che facevano opinione: Bernardo di Chiaravalle, Pietro il
Venerabile e Norberto di Magdeburgo e quindi ottenne il riconoscimento della
Francia, dell’Inghilterra, dell'Impero Tedesco, di Aragona e di Castiglia.
Lo scisma fu composto solo nel 1138, quando
Vittore IV, succedendo ad Ancleto II, si sottomise a Innocenzo II. Il secondo
concilio Lateranense (1139) suggellò la fine dello scisma con severe condanne
nei confronti del partito avverso.
La questione normanna fu il secondo problema, che
impegnò il papato in questo periodo. Nel 1127 erano morti Guglielmo di Puglia e
Giordano II, principe di Capua: a Ruggero II di Sicilia parve finalmente di potere
estendere il proprio potere anche sulla penisola ed infatti rapidamente si
fece signore delle Pugile in nome di un suo diritto ereditario, quale cugino
del defunto Guglielmo.
La S. Sede però vi si oppose per due ragioni:
-
una di carattere giuridico: la Puglia era feudo ecclesiastico e
pertanto non si poteva accettare che qualcuno vi accampasse diritti ereditari;
-
una di tipo prudenziale-strategico: la fusione dell'Italia
meridionale con la Sicilia creava uno scomodo e forte stato normanno,
confinate coi territori della Sede Apostolica.
Ruggero II però era troppo forte e si dovette venire a negoziati; nel 1127 fu investito della Puglia per diritto feudale, non per diritto ereditario (sulla questione normanna è fondamentale l'opera di J. DEER, Papsttum und Normannen, Köln-Wien 1972).
Il problema normanno si ripropose sotto Innocenzo II, che vide Ruggero II schierato dalla parte di Anacleto II.Vane furono tutte le scomuniche papali;
inconcludenti si rivelarono anche i tentativi imperiali per annientare il normanno.
Una volta risolto lo scisma, fu lo stesso Innocenzo II a guidare un esercito
contro Ruggero II (1139), ma tutto si chiuse con una pesante sconfitta e la
prigionia del papa, cui non rimase altro da fare che riconoscere Ruggero quale “re
di Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capua”: per la
Sede Apostolica questa unione dei tre territori non doveva essere definitiva,
ma solo limitata alla persona di Ruggero Il.
Ruggero II dal canto suo per qualche tempo si
dimostrò più benevolo verso il papato (nel 1149 consentì a Eugenio III di fare
ritorno a Roma), ma nel 1151 facendo incoronare il figlio a Palermo, tornò ad
affermare l'idea della ereditarietà del regno e quindi tornò ad allarmare la
Santa Sede.
Un terzo problema che attirò l'attenzione del
papato, fu la situazione della città di Roma.
Già abbiamo accennato al pesante intervento della
aristocrazia romana (Pireleoni e Frangipane); nel 1143 vi si aggiunse
l'aspirazione comunale dei cittadini, che si ribellarono a Innocenzo II e
costituirono il comune di Roma: l'ideale era di ridurre il papato alle funzioni
spirituali e di conferire il potere temporale a un patrizio, che rinverdisse i
tempi gloriosi dell'antica Roma imperiale.
Anche Eugenio III fu costretto a vivere quasi
sempre lontano da Roma, dove invece nel 1147 assunse un ruolo di primo piano
Arnaldo da Brescia.
E' evidente che il papato, per via di queste difficoltà, fu incline più ad assicurarsi l'amicizia e l'appoggio imperiale che a promuovere una politica di sua preminenza sopra l'impero. Il potere germanico dal canto suo non era in grado di sfruttare questa situazione per ricuperare quel primato di conduzione, che svolgeva prima della Riforma Gregoriana. Dalla Riforma gregoriana infatti era uscito un potere imperiale indebolito nelle sue prerogative ecclesiali: gli era ormai sfuggita ogni possibilità di determinare l'elezione papale, mentre il papato, quale ministro della consacrazione-incoronazione imperiale, conservava un titolo per intervenire nella "provisio imperii".
Il concordato di Worms poi, ottenendo il riconoscimento della libera elezione canonica, aveva limitato l'influenza imperiale nella elezione dei vescovi.Ma anche a livello politico il potere imperiale
aveva patito un notevole indebolimento. Già sappiamo infatti che nel periodo
della reggenza prima e della lotta delle investiture poi i principi laici
tedeschi approfittarono delle difficoltà della corona germanica per accentuare
il proprio peso politico. Ottennero infatti in tale contesto notevoli
privilegi, che consentirono loro di attenuare il legame feudale col sovrano e
sviluppare l'ereditarietà del feudo.
Senz'altro però la conquista più rilevante dei
principi consistette nel prevalere del principio elettivo sul principio
dinastico nell'elevazione del re tedesco. Finché si ebbero dinastie forti
(quella ottoniana prima e quella salica poi) i principi elettori non poterono
fare altro che accettare il candidato della dinastia regnante. Quando però Enrico
IV si trovò svigorito dal contrasto con Gregorio VII, venne ad operarsi una
inversione di tendenza: nel 1077 i principi contrapposero a Enrico IV un
Rodolfo di Rheinfelden, che fondava il suo titolo regale non tanto su prerogative
dinastiche, ma piuttosto sulla designazione dei principi elettori.
Il prevalere del principio elettivo evidentemente
pose il potere imperiale in balia delle fazioni, che si erano formate in seno
ai principi elettori. Ciò ebbe chiara manifestazione alla morte di Enrico V
(1125), quando i principi, per garantirsi il controllo dell'impero e quindi le
proprie autonomie, elessero non il più potente e dinasticamente più qualificato
Federico di Svevia ma il più debole Lotario (III) di Supplinburg (che aveva più
di 50 anni e non aveva figli: in tal modo i principi si garantivano il diritto
di eleggere il suo successore). Questi era cosciente di dovere l'elezione al
partito clericale e perciò assunse atteggiamenti di notevole deferenza verso la
Chiesa; per esempio, non si accontentò di comunicare a Onorio II la propria
elezione, ma addirittura ne chiese la “confirmatio" e nella politica
interna riempì di privilegi le strutture ecclesiastiche, sperando di ottenere l’appoggio
del partito ecclesiastico contro la ribellione della vecchia dinastia regnante
(Federico di Svevia ed il figlio Corrado).
Alla morte di Lotario III (1137) prevalse nuovamente il principio elettivo e perciò la scelta non cadde sul potente genero dell'Imperatore defunto, ma su Corrado di Hohenstaufen: il vecchio rivale di Lotario III, il vecchio sostenitore del principio dinastico si era ormai convinto che per giungere al trono doveva pagare il prezzo della sottomissione al partito clericale e perciò si meritò il nomignolo di “Pfaffenkönig” (re dei preti, diremmo noi oggi!). Anche Corrado III si affrettò a comunicare la propria elezione al papa Innocenzo II, chiedendogli la "confirmatio" e anche Corrado III fu prodigo di favori nei confronti delle strutture ecclesiastiche.
2. I due poteri nelle
opere di alcuni teologi postgregoriani
Proponiamo
dapprima alcune indicazioni bibliografiche sull’argomento:
H.-X.ARQUILLIERE,
L'augustinisme politique. Essai sur la formation des théories politiques du moyen âge,Paris
1933 (21972)
H.-X.
ARQUILLIERE, Origine de la théorie des deux glaives : Studi Gregoriani, Roma 1(1947) 501-521
R.
-W e A. -J. CARLYLE, Il pensiero politico medievale, 4 volumi, Bari
1956-1968
Y.M.
–J.CONGAR, L’Église de saint Augustin à l'époque moderne (=Histoire des
dogmes 20) Paris 1970, 123-295
M.G.
CORRADI, Il pensiero politico di Bernardo di Chiaravalle : Aquinas 15 (1972) 598-632
A.
DEMPF, Sacrum imperium. La filosofia della storia e dello stato nel Medioevo
e nella Rinascenza politica, Messina-Milano 1933
A.
DEPOORTER, De argumento duorum gladiorum apud S. Bernardum : Collationes Brugenses 48 (1952) 22-26
O.von
GIERKE, Les thories politiques du Moyen Âge, Paris 1914
H.
HOFFMANN, Die beiden Schwerter im hohen
Mittelalter : Deutsches Archiv
20(1965) 78-114
F.KEMPF,
Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III : die
geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner Thronstreitpolitik (= Miscellanea
Historiae Pontificiae 19) Roma 1954, 12-194
|
|
F.KEMPF,
Die päpstliche Gewalt in der mittelalterlichen Welt. Eine
Auseinandersetzung mit Walter Ullmann : Saggi storici
intorno al Papato (= Miscellanea Historiae Pontificiae 21) Roma 1959,117
F.
KEMPF, Zur politischen Lehre der früh-und hochmittelalterlichen Kirche :
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 78 Kan. Abt. 47 (1961)
305-319
J.LECLER,
L'argument des deux glaives dans les controverses politiques du moyen-âge
: Recherches de Science Religieuse 21 (1931) 299-339; 22(1932) 151-277;
280-303
W.
LEVISON, Die Mittelalterliche Lehre von den beiden Schwerten : Deutsches
Archiv 9 (1951) 14-52
M.
MACCARRONE, "Potestas dírecta" e “potestas indirecta" nei teologi
del XII e XIII secolo : Sacerdozio e
Regno da Greegorio VII a Bonifacio VIII (= Miscellanea Historiae
Pontificiae 19) Roma 1954 27-47
H.
J. MASSAY, John of Sallsbury: Some aspects of his political philosophy
: Classica et Medievalia 28 (1969) 357-372
F.
MERZBACHER, Recht und Gewaltenlehre bei Hugo von St. Viktor : Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte
Kan. Abt. 44 (1958) 181-208
L. PROSDOCIMI, Unità e
dualità del popolo cristiano in Stefano di
Tournai e in Ugo di San Vittore: 'Duo populi e 'Duo vitae” : Études d'histoire du droit
canonique dediées a Gabriél Le Bras, Paris 1965, 673-680
A.
M. STICKLER, Il “gladius" nel registro di Gregorio VII : Studi
Gregoriani, Roma 3 (1948), 89-103
A.
M. STICKLER, Il gadius negli atti dei concili e dei Romani Pontefici sino a
Graziano e a Bernardo di Clairvaux :
Salesianum, 13 (1951) 414-445
A.
M. STICKLER, Sacerdozio e Regno nelle nuove ricerche attorno ai secoli XII e
XIII nei decretisti e decretalisti fino
alle decretali di Gregorio IX : Sacerdozio
e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII
(= Miscellanea Historiae Pontificiae 18) Roma 1954, 1-26
P. ZERBI, Riflessioni
sul simbolo delle due spade in san Bernardo di Clairvaux (= Contributi di
Storia Medievale 1) Milano 1968, 545-568.
E’
interessante rilevare che nel mondo della cultura teologica la pace
trentennale, la collaborazione tra i due poteri non fu solo la conseguenza di
certi dati di fatto, ma anche l’espressione di una certa visione teorica.
a) ONORIO D'AUTUN (1080-1151)
Nella sua "Summa gloria”,
scritta verso il 1123, Onorio si mantiene nella tradizione dello
"spiritualismo gregoriano”,
sottolineando con notevole vigore la priorità del sacerdozio quanto a dignità
e quanto a origine (il sacerdozio supera il regno in dignità quanto l'anima il
corpo, quanto l'oro supera il piombo... il sacerdozio è stato istituito
direttamente da Dio, è stato istituito prima del regno e istituisce il regno,
che invece non è affatto una istituzione divina, ma è una richiesta umana, cui
Dio ha dato il suo assenso).
Si deve però rilevare che qua e là
affiorano chiari indizi, che ci consentono di concludere che Onorio non pensa
alla superiorità del sacerdozio in maniera tale da ridurre il regno ad un mero
organo subalterno e totalmente al servizio del sacerdozio. Per esempio é
senz'altro interessante notare che Onorio presenta l'intervento papale nella
“provisio imperii" come una conseguenza della Donazione di Costantino, che è come dire che tale intervento papale
si fonda su un potere, che non è "radicaliter" del papa, ma che il
papa ha ricevuto da Costantino (M. MACCARRONE, "Potestas
directa" e 'potestas indirecta", 29: così interpreta il passo di Summa
gloria, c. 17-19 [MGH Lib. de lite III c. 71-73]).
Un secondo rilievo ci fa intuire che
per Onorio il potere politico non è riducibile totalmente a funzione subalterna
del sacerdozio, infatti Onorio apertamente riconosce che gli imperatori romani
pagani, benché fossero tutt'altro che sottomessi al sacerdozio, godevano di
una “vera potestas” e perciò i martiri si sottomettevano a loro tacitamente (Summa gloria, c. 24 [MGH Lib.
de lite III c. 74]).
E' poi senza dubbio significativo che nella "Summa gloria" non si accenni solo
al dovere del potere regale di sottomettersi al papa "in divinis”, ma si
ricordi anche l'altro versante del principio gelasiano, cioè si rammenti che
anche il papa col suo clero deve sottostare “in
saecularibus” al potere regale (Summa gloria, c.
9;11;12;24 [MGH Lib. de lite III c. 75-76]:
“Capiti
ecclesiae in divinis sit subiectus (rex); et econtra summus sacerdos cum omni
clero in saecularibus regi, quasi precellenti sit subditus. Sicque hi duo
principes populi honore se invicem
prevenientes, vero regi et sacerdoti, Christo, firmiter inherentes, hic clerum
ille populum ad supernum regnum pertrahunt, ubi soli sacerdotes et reges
perenniter regnabunt” da Summa gloria, c.9).
Infine non manca una presa di posizione polemica
nei confronti della deposizione di Enrico IV, decisa da Gregorio VII: secondo
Onorio un sovrano ribelle, o eretico, o apostata, può sì essere scomunicato,
non può invece essere deposto: "patienter tolerandus” (Summa
gloria, c.27 [MGH Lib. de lite III c. 75-76]).
“Si rex
Romanae aecclesiae, quae est caput mundi et omnium aecclesiarum, ut filius ab
ea coronatus et minister Dei ac vindex irae eius obediens existit et populum
christianum ad leges divinas servandas constringens a paganis, a Judeis, ab
hereticis defenderit, ei per omnia ab omnibus obediendum erit. Si autem Romanae
et apostolicae sedi rebellus extiterit …, hic, inquam, talis patienter quidem
est tolerandus, sed in comunione per omnia declinandus, quia non est imperator,
sed tyrannus”.
Alla luce di questi indizi anche l'accenno al sacerdozio,
che istituisce il regno, assume una coloritura più sfumata e può essere inteso - in linea con quanto diremo a proposito di Ugo
da San Vittore – nel senso di gesto liturgico di consacrazione.
b) BERNARDO DI CLAIRVAUX (1090 – 1153)
A partire dalla dottrina delle
due spade, che compare più volte negli scritti di Bernardo (De
consideratione IV, c. 3 n.7 [PL 182, 776]; Epist. 256
[PL 182, 463-464]; Liber de laude novae militiae Christi ad milites templi
[PL 182, 924-925]), la storiografia ha interpretato questo protagonista del momento
postgregoriano come un esponente della mentalità ierocratica, che spinge la
superiorità del sacerdozio fino al
livello giurisdizionale (questa interpretazione si trova per es. in Arquillière,
Hoffmann, Lecler).
Una maggiore attenzione
al contesto, in cui compare tale dottrina, ha portato lo Stickler a negare che
Bernardo con l'espressione “gladius materialis” abbia alluso al potere
temporale-politico (cfr i tre articoli citati nella bibliografia
iniziale).
Ma accostiamo direttamente il passo, che si trova
nel "De consideratione",
dove la dottrina delle due spade viene esposta in forma distesa.
“Tu, Eugenio, mi dirai guarda che quelli che tu
mi inviti a pascere non sono delle pecore, ma sono dei serpenti e degli
scorpioni. Sì vero, ma proprio per questo ti esorto ad aggredirli con maggiore impeto,
servendoti però della parola e non della spada. Perché mai sei ancora una volta
tentato di usurpare quella spada, che già fosti invitato a deporre nella
guaina? Tuttavia se uno nega che tu
abbia una tale spada, non presta - mi pare
- sufficiente attenzione alle parole del Signore, che così disse: «Riponi la
tua spada nel fodero». Dunque è tua, anche se la tua mano non la deve brandire.
Del resto, se quella spada non ti appartenesse in alcun modo, il Signore non
avrebbe risposto: "Satís est” agli apostoli, che affermavano:
"Ecco due spade”, ma avrebbe risposto: "Nimis est''. Allora la Chiesa
possiede sia la spada spirituale sia la spada materiale.. Quella materiale
viene brandita in favore della Chiesa, quella spirituale non solo viene
brandita in favore della Chiesa, ma anche dalla Chiesa: è la mano del sacerdote
ad impugnare la spada spirituale, quella materiale invece è impugnata dalla
mano del soldato, ma "ad nutum sacerdotis et iussum imperatoris”.
Dal testo citato traspare chiaramente che non si
sta esponendo una teoria delle relazioni fra i due poteri, ma più semplicemente
vi si tratta del potere papale e del suo modo di intervenire contro la
ribellione comunale dei Romani (1146-1152). Ora in tale contesto spada
spirituale e spada materiale appaiono chiaramente come immagini di due aspetti
del potere papale e non come immagini del potere spirituale e del potere
temporale.
Quali aspetti del potere papale vi sono
raffigurati? Per rispondere basterà considerare che tutto il discorso tende a
mostrare la strategia, con cui il papa dovrebbe ridurre i Romani ad obbedienza.
Le due spade raffigurano dunque il potere coattivo del papa: quella spirituale
altro non è che la "potestas coactiva spiritualis papae”, cioè le parole
di sanzione spirituale (scomunica, interdetto e altri tipi di censura
ecclesiastica), cui si accenna all'inizio del passo citato; la spada materiale
invece rappresenta la "potestas coactiva materialis papae”, cioè la spada,
la "vis armata" al servizio della ''defensio Romanae Ecclesiae”, come
le prime righe
della citazione ci fanno intuire.
Bernardo,
in linea con tutta la trattazione dell'opera, dedicata al suo confratello
cistercense divenuto papa e mirante a suggerire un'interpretazione del papato
in termini evangelici piuttosto che imperiali (“Questo è Pietro: di
lui si sa che non ha mai proceduto adorno di gemme e vesti preziose, mai
coperto di oro, mai portato da bianco cavallo, mai attorniato da soldataglia,
mai circondato da servi che gli stessero stupiti intorno. Pur senza tutte
queste cose, Pietro credette di potere adempiere adeguatamente il suo mandato
salutare: «Se mi ami, pasci le mie pecore». In queste cose sei succeduto non a
Pietro ma a Costantino” [De considerazione, 4, III, c.6]), preferirebbe che Eugenio
III si servisse solo della "potestas coactiva spiritualis”, tuttavia non
vuole mettere in dubbio la legittimità del ricorso alla ''potestas coactiva
materialis", alla "vis armata": per la defensio ecclesiae il
papa ha il diritto di adire anche alle armi. Tuttavia, quale sacerdote, il papa
non può scendere personalmente in battaglia, ma deve concedere l'esercizio
della propria "vis armata” ad altri. Ciò si verifica secondo due modalità:
o il papa, quale sovrano temporale del Patrimonium Sancti Petri, delega la sua
vis armata ad un proprio esercito; oppure cerca di persuadere coloro che, “ratione
proprii officii" (cavalieri, principi, sovrani), già portano le armi, a
mettersi a disposizione del papato. Tra coloro che "ratione proprii
officii” portano le armi e si mettono a disposizione del papato trova
evidentemente un posto di primo piano l'Imperatore medievale, che, come sappiamo,
ha tra le prerogative costitutive del suo ruolo anche la "defensio Romanae
Ecclesiae” e pertanto spetta a lui la
"iussio ad nutum sacerdotis" della “vis armata ecclesiae".
Abbiamo qui una chiara forma di
collaborazione tra i due poteri; insieme abbiamo una chiara realizzazione pratica
dell'idea della superiorità del sacerdozio, in quanto il potere imperiale deve
prestarsi a svolgere il compito di “defensor ecclesiae". Tuttavia va
rilevato che Bernardo, sostenendo ciò, non intende perciò stesso affermare che
il potere imperiale si riduce esclusivamente a questo compito di defensio
ecclesiae, di delegato ad esercitare la “potestas coactiva materlalls
papae" nella forma di “vis armata". Si deve infine notare che la
potestà temporale, in questo mettersi a disposizione del papato, non riceve dal
papa la potestà coattiva di cui fa uso, ma già la possiede "ratione propri
officii', solo che ora la esercita "ad nutum sacerdotis” (Anche
gli altri due passi in cui compare di nuovo l'immagine delle due spade,
esprimono questa stessa mentalità).
Siamo
dunque ben lontani da una visione ierocratica radicale, si tratta piuttosto di
una visione “spiritualista" (cioè affermazione della superiorità del sacerdozio,
ma in forma moderata).
c) UGO DI SAN VITTORE (1096-1141)
Il suo pensiero simbolico-teologico-sacramentale di
marca agostiniana lo spinge a sottolineare la superiorità del potere
spirituale, sfruttando in maniera particolare la consacrazione dei re fatta dai
sacerdoti. Ciò si può vedere in un passo, che ebbe molta fortuna (De
sacramentis christianae fidei, II, II; c. 4 [PL 176,417]).
Questo passo, infatti, fu
ripreso da Alessandro di Hales, da molti
altri teologi e canonisti e perfino dalla bolla ''Unam sanctam”.
Il problema, che si pone
è questo: l'utilizzazione, che se ne è fatta, non è forse andata oltre il significato
originario del passo? Risponderemo, ricorrendo ad una attenta analisi del brano
(Per questa esegesi mi attengo a M. MACCARRONE, :Potestas
directa e potestas indirecta, pp 29 -31).
Dopo avere affermato l’unità
della Chiesa, Ugo passa a considerare gli aspetti di dualità: “Ci sono due tipi
di vita: una vita terrena ed una vita celeste, una vita corporea ed una vita
spirituale. Alla vita terrena appartengono tutte quelle cose che sono terrene,
alla vita spirituale appartengono tutti quei beni che sono spirituali...
Pertanto nei due popoli, che si costituiscono in base alle due vite, ci sono
diverse potestà: c’è una potestà terrena per i laici, alla quale spetta di
curare e di provvedere in ordine alle cose necessarie alla vita terrena; per i
chierici invece c’è una potestà divina, cui spetta di disporre di quei beni,
che sono propri della vita spirituale. La prima viene indicata col nome di
potestà secolare e la seconda col nome di potestà spirituale.
In ciascuna delle due
potestà abbiamo gradi diversi, vari tipi di potere, tutti però sono ordinati
sotto un unico capo, tutti sono derivati da un unico principio, tutti sono
ricondotti ad unità. La potestà terrena ha il re, come capo. La potestà
spirituale come capo ha il sommo sacerdote. Alla potestà del re appartengono le
cose terrene; alla potestà del sommo pontefice appartengono le cose spirituali…”.
Dunque fin qui i due
poteri ci appaiono distinti e paralleli. Ugo poi prosegue con la solita
affermazione della superiorità del potere spirituale: “Quanto la vita
spirituale è superiore in dignità alla vita terrena e quanto lo spirito è
superiore in dignità al corpo, tante la potestà spirituale precede
quella terrena o secolare per onore e dignità. A questa usuale affermazione
della superiorità morale del potere spirituale fa seguito il passo controverso
“Nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet ut sit et
iudicare habet si bona non fuerit'.
Si noti prima di tutto che
il passo inizia con un “nam”, che ha la chiara funzione di collegare quanto seguirà
con il discorso precedente: dunque nell'intenzione di Ugo il passo controverso
dovrebbe servire come argomento, che suffraghi la precedente affermazione
della superiorità morale del sacerdozio. Del resto anche il periodo, che segue il passo in questione, continua a trattare della
superiorità morale del sacerdozio: "La potestà spirituale è stata per
prima istituita da Dio e quando devia, da Dio soltanto può essere giudicata… Che
la potestà spirituale sia prior tempore
et maior dignitate, lo si vede chiaramente nell'Antico Testamento,
dove dapprima è stato istituito il sacerdozio da Dio e poi attraverso il
sacerdozio e su comando di Dio è stata ordinata
la potestà regale”.
A questo punto ci pare di
poter dire che il passo controverso è totalmente inserito in un contesto di
superiorità di onore. Rimane il problema di capire il significato del verbo
"instituere”. Il passo successivo ci fa intendere che esso si riferisce
all'azione di consacrazione de re, compiuta dal sacerdote: "Ancor oggi
nella Chiesa la dignità sacerdotale
consacra la potestà regale”.
Se vogliamo dunque comprendere adeguatamente il
ruolo del sacerdote nella “institutio regum”, dobbiamo rifarci alla visione
sacramentaria di Ugo di san Vittore. E’ certo che il nostro teologo intendeva l’azione
del sacerdote come meramente strumentale-ministeriale, in quanto a conferire
il potere regale non era il sacerdote ma Dio stesso attraverso l'azione rituale
del sacerdote: idea espressa chiaramente dal passo, che abbiamo citato: il
sacerdozio è stato istituito a Deo, il potere regale stato invece
ordinato non a sacerdotio, me per sacerdotium, iubente Deo. Non
deve infine sfuggire che Ugo non parla della consacrazione regale compiuta dal
papa, ma della consacrazione regale conferita genericamente dal sacerdote, quindi
anche dai vescovi: ebbene anche questo fatto ci consente di dire che Ugo non
pensava affatto che un vescovo avesse la capacità di conferire il potere
regale: su questo punto nel Medio Evo non ci furono mai dubbi.
Anche
lo “iudicare habet si bona non fuerit”, letto nel contesto della consacrazione,
acquista un significato ben preciso: non si tratta d'un atto giurisdizionale-politico,
ma è solo l’esame, che il sacerdote consacrante compie per verificare se il re eletto
è una persona degna moralmente di ricevere il gesto sacro della consacrazione:
l' esame non verte sull'idoneità politica dell’eletto, né sulla regolarità del processo elettivo.
Cosi interpretato, il passo controverso si
concilia perfettamente con altri passi di Ugo, in cui si esprime lo stesso spirito,
che aveva determinato il concordato di Worms (alludo a De
sacramentis christianae fidei, II, II, 6-7 [PL 176, 419-420]).
d) GIOVANNI
DI SALISBURY (1120-1180)
Nel suo “Polycraticus” rivela un carattere composito:
originale nel suo rifarsi agli autori dell'antichità e nel suo spirito animato
da un vivo interesse filosofico-etico-sociale; tradizionale nel campo più propriamente
teologico, dove rivela una stretta dipendenza dalle tesi spiritualiste. La novità
traspare nella concezione della res publica come corpo "quod divini muneris
beneficio animatur et summae aequitatis agitur nutu et regitur quodam moderamine
rationis"' (Polycraticus V, 2 [ed. C.J. WEBB
Oxford 1909, I 282]).
La comunità umana appare
dunque come un organismo, che desume le sue norme non da una legge
soprannaturale, ma da una specie di legge cosmica. In tal modo la società umana
non viene a dipendere in maniera assoluta dalla Chiesa, ma anzi ha una sua
base di azione indipendente. Si capisce allora come il sacerdozio, nella
compagine umana, sia sì - secondo la linea spiritualista – l’anima; ma insieme
prende rilievo il sovrano come “caput”, che è “quaedam divinae maiestatis imago”
(Polycraticus IV [ed. WEBB I 235]. Sulla
questione cfr F.KEMPF, Papsttum und Kaisertum, 194; F. KEMPF, Die
päpstliche Gewalt…, 144-145; Y. M-J. CONGAR, L’Église de saint Augustin…,
181-182).
Per concludere questa rapida carrellata tra lo spiritualismo-politico,
potremmo senz’altro dire che certamente vi abbiamo scorto all'interno una
potente spinta mistico-religiosa verso l'unificazione della realtà nel
soprannaturale, ma con una certa capacità di distinzione.
A questo punto è però legittimo domandarsi se la
politica moderata della curia papale nel trentennio 1122-1152 è soltanto il
frutto della necessità di fare fronte alle tre difficoltà cui accennammo, oppure
vi si deve vedere anche l'influsso di queste visioni moderate dei teologi post-gregoriani,
positivamente convinti che i diritti della Chiesa dovevano essere affermati
senza pregiudicare i diritti dell’impero ed in armonia con l’impero stesso.
Credo che anche la seconda ipotesi debba essere
accolta, in quanto è possibile provare che lo spirito dei pensatori
postgregoriani toccò quel gruppo di uomini nuovi, che in quell’epoca guidarono
la curia. Bastino alcuni esempi: papa Eugenio III, cistercense, ebbe come sua
guida san Bernardo di Clairvaux; Giovanni di Salisbury lavorò presso la curia
romana e fu amico e confidente di papa Adriano IV, che pure era di origini
inglesi; il cardinale Haimerico, capo della nuova generazione, ebbe legami
stretti con i canonici di san Vittore di Parigi, l’ambiente di Ugo, tant’è che
dopo la sua morte ogni anno se ne commemorò il giorno.
Si deve però aggiungere che questo era il pensiero
della classe dirigente a Roma, ma non era il parere di tutto l’ambiente romano.
Lo spritualismo
radicale dei vecchi gregoriani - come vedemmo - continuava a sopravvivere, con
la sua tendenza ad accentuare in maniera del tutto unilaterale la funzione
ecclesiastica dell'impero e la sua subordinazione al papato.
Ciò trovò espressione ad esempio in alcuni
cerimoniali dove fu fissato il rito di consacrazione-incoronazione imperiale:
vi si dà va rilievo particolare non tanto al gesto di unzione, che veniva
demandato ad un vescovo, ma piuttosto alla cerimonia della “traditio instrumentorum”,
che veniva compiuta personalmente dal papa: in particolare si noti che tra le
insegne che il papa consegnava all’imperatore, si dava un posto di primo piano
alla spada, proprio perché i vecchi gregoriani vi vedevano sia il simbolo della
“vis armata papae”, sia il simbolo del potere imperiale in quanto tale, che
così appariva come ricevuto dal papa e consistente unicamente nel compito di
"miles Papae”. In questa prospettiva negli ambienti dei vecchi gregoriani
si cominciò a parlare del potere imperiale come di un “beneficium papae” e
dell’imperatore come di un vassallo del papa.
Tale mentalità riuscì a influenzare alcuni
affreschi della cappella di san Niccolò del palazzo lateranense (G.
LADNER, I mosaici e gli affreschi ecclesiastico-politici nell’antico palazzo
lateranense : Rivista di Archeologia cristiana 12[1935], 265-292; M.
MACCARRONE, L’incoronazione imperiale del Barbarossa a Roma nel 1155 :
Studi Romani VI [1958], 16-38]).
Durante il pontificato di Innocenzo II si volle
ricordare con un ciclo di pitture l’incoronazione di Lotario III, avvenuta nel
1133. Vennero raffigurate quattro scene, spiegandole con quattro didascalie.
Noi disponiamo solo di alcune copie, che risalgono ai secoli XVI e XVII.
·
I scena: Lotario III sta davanti alle porte di san
Giovanni in Laterano (la consacrazione-incoronazione non fu celebrata in san
Pietro, perché la basilica era nelle mani
dell’antipapa Anacleto II).
·
I didascalia: rex venit ante
fores.
·
II scena: il re giura
di rispettare i diritti tradizionali dei Romani:
·
II didascalia: iurans prius
urbis honores.
·
III scena: il re sta di
fronte al papa, che siede in trono, recando sul capo la tiara:
il re non è in ginocchio, ma in piedi (quindi non si tratta dell’omaggio vassallatico feudale) e leggermente
inchinato. Dalle copie non si riesce ad individuare
il senso della scena con precisione.
·
III didascalia: post homo fit papae. Questa didascalia susciterà,
come vedremo, l’indignazione di Federico
Barbarossa.
·
IV scena: il papa
incorona Lotario III
·
IV didascalia: sumit quo dante coronam.
Il grosso problema sta nell’interpretazione della
terza scena, tenendovi connessa la didascalia. Secondo G. Ladner questa terza
scena raffigurerebbe o il bacio di pace o il gesto, con cui il papa accoglieva
il re tedesco come suo figlio spirituale. Si deve però obiettare che né la
prima interpretazione né la seconda armonizzano con la didascalia: post homo
fit papae, che fa pensare all’omaggio vassallatico.
Il Maccarrone invece
ritiene che la terza scena raffiguri l’investitura dei beni matildici, che fu
compiuta qualche giorno dopo l'incoronazione imperiale. Matilde aveva disposto
che alla sua morte i beni feudali tornassero logicamente al signore feudale,
l'imperatore ed i beni allodiali – cioè quelli di sua proprietà - invece
passassero alla Sede Apostolica. Gli imperatori tedeschi però vollero far
valere sui beni allodiali di Matilde una specie di ius spolii e ne
rivendicarono il possesso. Innocenzo II finalmente riuscì a regolare la
questione con Lotario III, ricorrendo a un compromesso: la Sede Apostolica
rimaneva signora dei beni matildici, che però venivano concessi come feudo a
Enrico di Baviera, genero di Lotario III: questi, alcuni giorni dopo
l'incoronazione imperiale, si fece investire dei beni matildici in
rappresentanza del genero, che era assente. (M. MACCARRONE L’incoronazione
imperiale di Federico Barbarossa (1155) : Studi Romani 6 (1953),
32ss.; M. MACCARRONE, Papato e impero. Dalla elezione di Federico I
alla morte di Adriano IV (1152-1159), Roma 1959, pp 132ss.).
Ma
anche questa spiegazione lascia aperti diversi problemi: non si capisce come
mai l’avvenimento, che si compì al di fuori della incoronazione imperiale, sia
raffigurato in questo contesto e non si capisce come mai sia presentato come
homo papae Lotario III, anziché il suo genero Enrico. A noi pare che si possa
comunque dire che l'inserimento della terza didascalia nel contesto della
incoronazione imperiale esprima una voluta ambiguità: da una parte non si osò
presentare esplicitamente l'incoronazione come atto vassallatico e se qualcuno
avesse rimproverato gli ispiratori di tali affreschi di sostenere tesi assurde,
costoro avrebbero verosimilmente risposto di non avere affatto inteso
raffigurare l'imperatore come vassallo del papa, ma altro; dall'altra parte
però si insinua tale idea, inserendo nel ciclo dell'incoronazione qualcosa che
induca a tale conclusione, senza però affermarlo apertamente (F. KEMPF, Kanonistik und kuriale Politik im 12. Jahrhundert : Archivum Historiae
Pontificiae 1 (1963) pp 23 ss). Sta tuttavia il fatto che
la politica curiale non si lasciò influenzare da tali idee.
3 – Regno
e sacerdozio in Graziano
Graziano, nato nella Tuscia
intorno al 1080, divenne monaco camaldolese e poi docente di diritto canonico a
Bologna; sarebbe morto intorno al 1158. Dopo il concilio Lateranense II (1139),
redasse un’opera, cui dette il titolo di Concordia discordantium canonum, con
l’intento di superare le discordanze, servendosi della critica testuale e delle
distinzioni logiche. A quest’opera viene dato anche il titolo di Decretum
e si articola in tre grandi parti:
I.
101 distinzioni; ogni distinzione è suddivisa
in canoni
II.
36 cause, cioè esposizioni di casi: ogni caso è
suddiviso in questioni, che comprendono vari canoni
III.
5 distinzioni di carattere liturgico, dedicate
ai sacramenti e ai sacramentali.
La canonistica successiva farà
riferimento al Dcretum Gratiani, considerato come testo fondamentale.
Dante nella cantica del
Paradiso colloca Graziano tra i dodici spiriti sapienti, accanto a Pier
Lombardo:
«quell'altro fiammeggiare esce del riso
di Grazïan, che l'uno e l'altro foro
aiutò sì che piace in paradiso.» (Dante
Alighieri, Divina
Commedia - Paradiso, canto X, vv.103-105).
a. Premessa:
Già da tempo era in atto nella Chiesa un movimento,
che ambiva elaborare un coerente sistema giuridico, servendosi dei dati
autorevoli della tradizione ecclesiastica e fondandosi sulla autorità delle
Sede Apostolica. Graziano si inserì in questa linea, allorché si accinse a
comporre il suo "Decretum”(cfr F.KEMPF, Kanonistik und
kuriale Politik… ,26).
Non era sua intenzione approntare una teoria
politica per il suo tempo: era mosso da un intento più modesto, che partiva non
tanto dalle grandi ed immediate esigenze della vita pubblica, ma dai problemi,
che si agitavano negli ambienti di studio: armonizzare le dissonanze, che i
dati autorevoli della tradizione ecclesiastica spesso presentavano. Per questa
ragione il "Decretum”, pur non ignorando il problema della relazione
Sacerdozio-Regno, non le ha dedicato una trattazione specifica. E però proprio
questa opera di scuola offrì una base solida, su cui poi fu possibile
costruire, quando si pose il nostro problema, la risposta adeguata.
Nel suo lavoro di armonizzazione Graziano seguì
una prospettiva, che dai tempi della riforma gregoriana era divenuta
tradizionale negli ambienti ecclesiastici: affermare, difendere, sviluppare la
Chiesa nel suo potere e nei suoi diritti. Il nostro camaldolese in ciò assunse
la moderazione dello spirito post-gregoriano, che aveva tentato di affermare la
priorità dello spirituale in una maniera, che superasse l’unilateralità del
soprannaturalismo di Gregorio VII. Anzi possiamo senz’altro dire che Graziano,
assumendo, continuando, sviluppando tale esigenza, da una parte concluse ad
una novità di metodo, introducendo la dialettica scolastica, dall’altra concluse
ad una novità di contenuto: da una tensione monistica che non trascurava la
distinzione, passò ad una tensione dualista, che non trascurava l 'unità.
b)
L’aspetto monistico
Anche nel pensiero di Graziano il potere
spirituale si eleva sopra quello temporale (cfr F. KEMPF, Kanonistik
und kuriale Politik…, 26-27; F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum, 196;
A. M. STICKLER, Magistri Gratiani sententia de potestate ecclesiae in Statum
: Apollinaris 21 (1948) 71-76) e svolge la funzione di catalizzatore, intorno
a cui la dualità si compone in un' unità superiore. Le ripetute ed esplicite
affermazioni in questo senso (cfr ad es. D. X c.6; D. XCVI c.10) culminano nella nota
asserzione: "Imperatores debent Pontificibus subesse, non preesse" (rubrica
al c 11 D. XCVI). Questa priorità ha un riflesso anche a livello legislativo (cfr F.
KEMPF, Kanonistik und kuriale Politik…, 27; A. M. STICKLER, Magistri
Gratiani sententia…, 84-85) come dimostra la rubrica alla D. X: "constítutiones
vero principum ecclesiasticis constitutionibus non preminent, sed
obsecuntur". E infatti il potere temporale deve sottostare a quello
spirituale nelle cose dello spirituale (cfr D. X cc. 1; 3; 5; 8; e D.
XCVI c.11). Inoltre il potere
temporale, quando legifera nel suo ambito secolare, non può contraddire le
norme del Vangelo e della tradizione ecclesiastica (D. X
cc. 2;4); e
se dovessero insorgere contrasti tra leggi secolari e canoni, sono i canoni a
dovere prevalere (D. X c.1: dict. P. c.7 q. III C.II).
Pure a livello giudiziario é reperibile un
riflesso della priorità del potere spirituale (cfr F. KEMPF, Kanonistik
und kuriale Politik…, 27; A. M. STICKLER
Magistri Gratiani sententia…, 87-90). Mentre i sovrani nelle questioni di fede e di
morale sono sottomessi al tribunale ecclesiastico come ogni fedele cristiano (cfr D.
XCVI cc. 9;11),
i chierici invece in cose per sé spettanti alla giurisdizione secolare, godono
del "privilegium fori" (cfr C. XI q. I). Il papa poi non solo
sfugge ad ogni tribunale civile, ma anche ad ogni tribunale ecclesiastico, a
meno che sia colpevole di eresia (cfr D. XCVI cc. 9; 11).
Ma é chiaro che si tratta non di una priorità
giurisdizionale-politica, ma di una priorità morale, fondata su ragioni di
valore e di pietà: “Honor… et sublimitas episcopalis nullis poterit
conparationibus adequari. Si regum fulgori conpares et principum diademati, longe
erit inferius, quam si plumbi metallum ad aurum fulgorem conpares, quippe cum
videas regum colla et principum submitti genibus sacerdotum et osculata eorum
dextera, orationibus eorum credant se communicari”(D.
XCVI c. 10).
Ma sarà la considerazione dell'aspetto dualista a mostrarci in maniera chiara il
carattere esclusivamente morale di tale priorità.
c) L'
aspetto dualista
Graziano si colloca nella
linea della tradizione gelasiana: non solo ne cita i passi (D.
XCVI c. 6; 10; D.X c.8), ma addirittura si può dire che l'assume come trama, su cui
imbastisce tutto il suo discorso (cfr F. KEMPF, Papsttum und
Kaisertum…,
196).
Certo non posso addentrarmi in una dimostrazione analitica: mi limiterò a
delineare come in lui il tema della dualità abbia una accentuazione maggiore
che negli spiritualisti post-gregoriani (cfr F. KEMPF, Kanonistik
und kuriale Politik…, 33-34).
Per Graziano non solo la Chiesa (D. XXI
cc, 2; 3 (rubrica); D. XXII c.1: cfr A. M. STICKLER, Magistri Gratiani
sententia…, 48-49), ma anche il
Regno é istituzione divina (D.X c.8; D. XCVI cc. 6;11; C.XXIII q;IV
cc. 37 e 45; cfr A. M. STICKLER, Magistri Gratiani sententia…, 49 -51): supera pertanto la tendenza a vedere il Regno
come una concessione divina, connessa con il male, come sua pena e morte!
Nel difendere la Chiesa,
da ogni ingerenza teocratica-cesaropapista (D. XCVI cc. 7; 8; 9; 11), Graziano si rivela più
chiaramente consapevole anche dell' ambito di diritto proprio del Regno (cfr A.
M. STICKLER, Magistri Gratiani sententia ..., 52 -71) e in maniera
inequivocabile mostra l'indipendenza dei due ambiti. Classico in questo senso é
il "dictum post c.41 q.VII C.II”: contro
la tesi che afferma che i sudditi possono accusare i propri prelati, sono
addotti dai prelati stessi vari argomenti, tra cui appunto fa spicco l’affermazione
dell' indipendenza delle due potestà nel loro ambito specifico: secondo lo
Stickler questa tesi dei prelati esprimeva una tesi diffusa e condivisa anche
da Graziano (cfr A. M. STICKLER, Magistri Gratiani sententia…,
67-71).
Ma particolarmente
interessante é vedere come Graziano utilizza gli argomenti della consacrazione
regale, della donazione di Costantino e della deposizione, argomenti che tanto peso
avevano avuto presso gli spiritualisti nel perseguire la mira unitaria. Graziano
dalla consacrazione regale non deriva un' affermazione della priorità del
sacerdozio, ma trae occasione per sottolineare la distinzione: "David ergo
etsi ex regali unctione sacerdotibus
et prophetis preerat in causis seculi, tamen suberat eis in causis Dei"(dict.
p.c. 41 q.VII C.II).
Quella donazione di
Costantino, che a Onorio di Autun era servita per affermare una partecipazione
del papa all'elezione imperiale, in Graziano trovò poco credito e fu omessa dal
"Decretum": sarà il discepolo Paucapalea, con spirito diverso, a
riprenderla e inserirla come "palea” (D. XCVI cc. 13,14; cfr A. M.
STICKLER, Magistri Gratiani sententia…, 78-80). Il famoso brano di
Gregorio VII sul diritto papale di deporre i sovrani era stato accolto nelle
varie collezioni, su cui Graziano condusse il suo lavoro: e Graziano gli
riservò un trattamento speciale e significativo: lo smembrò in due parti: una
prima parte, quella che riportava la formula gelasiana, trovò posto nella
distinzione delle relazioni sacerdozio-regno, la distinzione XCVI al c.10. La
seconda parte invece, quella che conteneva il passo della deposizione, fu
trasportata alla causa XV, questione VI, come canone 3, che segue un canone
sullo scioglimento dei giuramenti illeciti e precede due canoni sulla
scomunica come scioglimento dal giuramento di fedeltà. Il passo della
deposizione in tal modo assume il carattere di una misura spirituale, che non
depone direttamente il sovrano, ma, sciogliendo dal giuramento di fedeltà, dà
indirettamente avvio ad un processo di deposizione (cfr A.
M. STICKLER, Magistri Gratiani sententia…, 94-97; F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum,
196-197; F. KEMPF, Kanoristik und kuriale Politik…,33-34). Con questo artificio
Graziano esclude chiaramente che la Chiesa possegga un vero e proprio diritto
di deposizione e quindi rivela un atteggiamento dualista.
Ma qual é il carattere di questo dualismo? E' una
distinzione degli ambiti di potere e di diritto soltanto (dualismo
statico-strutturale) o anche delle volontà politiche (dualismo
dinamico-funzionale)? E' chiaro che Graziano non poteva porre il problema con
questo rigore: mancava una vera e propria nozione di Stato e non erano ancora
scoppiati i grossi conflitti tra papato e impero, che avrebbero potuto
stimolarlo in questa direzione. A legare
l’attenzione di Graziano più all'essenzialità statica, che alla funzionalità
esistenziale, contribuiva poi il carattere stesso del lavoro: il fine era
giuridico, non politico: affermare la sfera dei diritti ecclesiali; e quindi la
preoccupazione era piuttosto nel senso dell'astrarre per fissare! Il metodo
consisteva nell' armonizzare delle sentenze per via dialettica, attraverso
distinzioni astratte! E pur tuttavia non deve sfuggire che, nel distinguere i
due ambiti, vengono, messi in gioco dei poteri concreti; non deve sfuggire che
mentre si sviluppa la sfera giuridica della Chiesa, si costringe la potestà
temporale ad un lavoro di ricerca, al
fine di identificare la sua sfera giurisdizionale: non si è dunque in una
prospettiva esclusivamente statico-strutturale. Per questa ragione parliamo di
tendenza in senso dualísta (cfr F. KEMPF, Zur politischen Lehre…,
309; F. KEMPF, Kanonistik und kuriale Politik…, 13-14; 27-32).
d) Il “gladius materialis ecclesiae"
Il tema merita un' attenzione particolare, in
quanto nei decretisti darà vita ad una grossa discussione. Con la figura delle
spade Graziano designa la "potestas coactiva" della Chiesa: quella
spirituale e quella materiale. La Chiesa possiede il “gladius spiritualis” e lo
usa di sua mano. La Chiesa possiede
anche un “gladius materialis”: esso non comporta il diritto alla “effusio
sanguinis”, in quanto è alieno allo spirito evangelico e alla mansuetudine (dict.
p.c.41 C.II q.VII; dict. p.c.28 C.XXIII q.VIII; cfr A. M. STICKLER, Magistri
Gratiani sententia…, 97-99; F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum, 197-198).
Il "gladius materialis" comporta invece
il diritto alla "vis armata". Questo diritto non conferisce ai
sacerdoti il diritto di uso (C. XXIII q.8 dict. introduct.), ma due altri diritti:
il diritto di comandare ai laici di usare il “gladius materialis
ecclesiae" quasi "ad modum delegationis” e il diritto di persuadere
quei laici, che, "ratione proprii officii", portano le armi, a usare
tali armi per il bene della Chiesa (C.XXIII q.8 dict. p.c. 18; cfr
A. STICKLER, Magistri Gratiani sententia…, 99-107; F. KEMPF, Papsttum
und Kaisertum, 198-199): nel primo caso il sacerdozio concede in uso ai laici il
suo proprio "gladius materialis' nel secondo caso i laici fanno uso del
loro 'gladius".
SECONDO MOMENTO
I conflitti tra papato e impero a partire dalla elezione di
Federico Barbarossa
Con l’elezione di Federico Barbarossa (1152), giunge
al potere un sovrano dotato di una chiara coscienza dei suoi diritti imperiali,
sia nei confronti del papato, sia sui territori italiani e, ciò che più conta,
giunge al potere un sovrano dotato di notevole forza e ferma decisione in
ordine a tali aspirazioni.
Questo fatto darà vita ad una serie di conflitti
tra papato e impero, tra curia romana e sovrani staufici, conflitti che si protrarranno
per un secolo.
Alla base dello scontro stanno due modi diversi
di intendere l'impero: quello degli ambienti imperiali e quello degli ambienti
curiali. Vediamo brevemente come si sono sviluppate queste due diverse
concezioni, considerando l'atto dell'incoronazione, quale momento in cui quei
due ambienti (Curia e imperiali) si vennero a incontrare.
Nell'incoronazione di Carlo
Magno confluirono tre modi di leggere l'impero nascente. Il papa Leone III, in
difficoltà, ne sottolineava soprattutto il carattere ecclesiastico, il ruolo di
"defensor ecclesiae"; il popolo romano, con l'acclamazione, affermò
il carattere romano del nuovo impero, che doveva essere una
"renovatio" dell'antico impero romano per designazione del popolo
imperiale (lex regia di Ulpiano); i Franchi dal canto loro vi videro il riconoscimento
di un dato di fatto: la loro posizione egemonica conseguita a suon di spada.
Questi tre elementi (sacralità,
romanità, germanesimo) rimarranno sempre presenti nell'impero medioevale, anche
se con accenti diversi a seconda, del momento storico.
Carlo Magno prima e
Lodovico il Pio poi, incoronando ad Aquisgrana i loro successori, con gesto autocratico
e senza intervento del papa e del popolo romano, sottolinearono il carattere franco
dell'Impero: Carlo Magno e Ludovico il Pio possedevano un indiscutibile potere
realistico-territoriale ed in ciò vedevano il fondamento della loro imperialità.
Con
Ludovico II si operò un cambiamento: il nuovo sovrano, in seguito alle varie spartizioni
dei territori carolingi, si trovò a capo di un territorio esiguo, che si
riduceva praticamente alla sola Italia longobarda. Ciò evidentemente gli
impediva di fondare la sua imperialità su ragioni realistico-territoriali, in
quanto sotto questo profilo non si distingueva in nessun modo dagli altri re
carolingi. Ludovico II si trovò così necessitato a fondare la sua imperialità
su ragioni ideali-ecclesiastiche: ciò che lo distingueva dagli altri re
carolingi e lo costituiva imperatore era il suo compito di “defensor Romanae
Ecelesiae”. In questa prospettiva Ludovico II rinunciò all'incoronazione
autocratica di Aquisgrana e fece ricorso all’incoronazione per mano del Papa
(850).
In tale modo
l'incoronazione imperiale, che prima era stato un atto singolare di papa Leone
III, divenne un diritto permanente esclusivo del papato. Sia chiaro che il
diritto papale di incoronazione non significò affatto diritto papale di
disporre dell’impero: nell'incoronare, il papa, doveva rispettare i diritti
della dinastia carolingia e in certa misura il diritto elettivo dei
grandi.
A partire dall'imperatore Ottone fino ad Enrico
III l'impero divenne sempre più una prerogativa indiscutibile dei re tedeschi: questi
disponevano di una forza tale, che poterono di volta in volta venire a Roma e
ricevere la corona imperiale, senza incontrare resistenze e senza che il
debole papato potesse avanzare la più piccola pretesa di esame e di
approvazione. Così accanto al diritto papale di incoronare l'imperatore, si
venne a formare il diritto dei re tedeschi a ricevere la corona imperiale (ius
ad rem) in forza del potere, di cui disponevano dal momento della loro elezione
a re di Germania.
E' chiaro che in questo contesto il carattere
ideale-ecclesiastico dell'impero, impostosi con Ludovico II ed espresso
dall'incoronazione per mano del papa, venne a trovarsi in tensione con un
carattere più realistico: il potere egemonico dei re di Germania. In questa
prospettiva alla corte imperiale tedesca si cominciò a ridimensionare il significato
ed il valore dell'incoronazione imperiale per mano del Papa: si tendeva a
trasformare il diritto papale in un dovere di incoronare il re tedesco!
L'ambiente romano dal
canto suo si sforzò di mettere in maggior luce il carattere ecclesiastico
dell'impero, assegnando al papa nel rito di consacrazione-incoronazione dei
gesti, che non consentissero una riduzione del ruolo papale a mera passività
strumentale: l'imperatore doveva prestare al Papa il giuramento di sicurezza,
doveva subire un esame davanti alle porte di San Pietro, doveva promettere di
difendere la Chiesa di Roma, doveva essere accolto dal Papa come suo figlio spirituale
ed infine doveva ricevere dalle mani del papa le insegne imperiali, in
particolare la spada. Evidentemente su queste determinazioni rituali, tendenti
ad affermare la libertà d'azione del papa nel gesto spirituale di consacrazione-incoronazione
imperiale, aveva influito potentemente la riforma gregoriana: da qui il
formarsi del diritto papale di esaminare il re tedesco eletto e di dichiararne
l'idoneità morale a ricevere la corona imperiale. Si noti che così nel cammino
del re tedesco verso la corona imperiale aveva sì un gran peso la sua elezione
al trono di Germania, ma insieme doveva esprimersi anche la disponibilità del papa
a consacrare e incoronare (tecnicamente tale disponibilità si esprimeva con il
termine “favor apostolicus'). L’anti-re Rodolfo di Svevia, l'imperatore Lotario
III, il re tedesco Corrado III, per le ragioni di debolezza politica che
conosciamo, riconobbero questo dato di fatto e pertanto non si accontentarono
dell'elezione da parte dei principi, ma sollecitarono anche il favore
apostolico.
Federico Barbarossa
invece ritenne di non poter accettare questo stato di cose e di dover operare
per riaffermare la forza tedesca, liberandola da ogni subordinazione. Il
Barbarossa si trovò spinto in questa direzione prima di tutto dal fatto che la
corona germanica aveva trovato di nuovo la solidarietà di tutti i principi (Federico
Barbarossa per via paterna era staufico e per via materna ghibellino) e
pertanto tornava a disporre di una potenza eccezionale, egemonica. In secondo
luogo la riscoperta del diritto imperiale giustinianeo, che si era compiuta in
alcuni centri di studio (ad es. Bologna), offrì a Federico Barbarossa gli strumenti giuridici per
pensare il potere imperiale sempre meno in linea con il composito impero medievale
e sempre più in relazione con l’antico impero romano: in particolare con gli imperatori
romani e cristiani dell'antichità.
Federico Barbarossa derivò l’idea di un potere
imperiale totalmente autonomo anche nella sua sacralità, in quanto attraverso
l'elezione ad opera del popolo imperiale, l’imperatore riceverebbe direttamente
da Dio il suo potere, che include per se stesso un’opera di controllo e
protezione anche della vita ecclesiale (si pensi a Giustiniano).
Da questo atteggiamento di governo, molto .simile
al cesaropapismo costantinopolitano, conseguì per esempio tutta una politica di
ingerenza nelle questioni ecclesiastiche germaniche, che metteva in discussione
il concordato di Worms.
Subito nei primi mesi del suo governo Federico Barbarossa,
per esempio, in occasione della nomina dell’arcivescovo di Magdeburgo,
intervenne per imporre la sua decisione. Nel 1152 era stata effettuata una
doppia elezione per la sede di Magdeburgo. Senza attendere un qualche
intervento pontificio, Federico mise da parte i due eletti e diede il suo
appoggio ad un terzo: Wichmann, vescovo di Zeite-Neuburg. La curia romana reagì
con vibrate proteste, anche perché Wichmann era già vescovo di un’altra diocesi
(Gesta Frederici, II,6, p.106). Si deve dire che in generale
Federico riuscì a riconquistare una decisiva influenza sulla nomina dei vescovi
ed ad inquadrarli più rigidamente nello schema dello stato feudale. Le dirette
conseguenze di questi più stretti rapporti dei prelati con la corona furono
l'imposizione che partì dal re di un maggior numero di servizi politici,
incarichi amministrativi, prestazioni finanziarie e belliche ed una più
energica tutela dei redditi, che gli spettavano in base al diritto della chiesa
nazionale (K. HAMPE, L’Europa nell’età medioevale dal 900 al 1250,
Brescia 1973, 255-256).
Sempre a partire da quella particolare mentalità imperiale
Federico Barbarossa fu portato a ridimensionare il ruolo del papato nei
confronti del potere imperiale. Per il sovrano staufico il papa non doveva fare
altro che inchinarsi di fronte a colui che Dio aveva prescelto attraverso l’elezione
e compiere senz'altro la incoronazione imperiale. Ecco infatti che, una volta
eletto (4 marzo 1152), Federico Barbarossa non si affrettò affatto a chiedere l’approvazione
papale come invece avevano fatto Lotario III e Corrado III: dal canto suo
scelse di mandare al papa Eugenio III una delegazione, che semplicemente lo
informasse della elezione avvenuta e concordasse le formalità dell’incoronazione,
che doveva senz'altro essergli prestata!
Presso la curia romana,
come dicemmo, prevaleva un orientamento moderato, che voleva ad ogni
costo seguire una via di pace e di collaborazione con I’impero, perciò si
rispose con moderazione: il papa espresse la propria disponibilità a incoronare
Federico, ricorrendo alla formula “favore Sedis Apostolicae approbamus”.
Per cogliere lo spirito moderato di questa
espressione, bisogna rilevare che non vi compare il verbo “confirmamus”, che
era il termine tecnico con cui un superiore giurisdizionale enunciava la sua
sentenza di regolarità in ordine a una elezione e all’eletto: dunque Eugenio III,
servendosi del generico verbo “approbamus”, volle chiaramente collocare il favore
apostolico su un terreno esclusivamente morale, quale riconoscimento della idoneità
morale di Federico a ricevere il gesto sacro della consacrazione (F.
KEMPF, Der “favor apostolicus” bei der Wahl Friedrich Barbarossas und im
deutschen Thronstreit (1198-1208) : Friedrich Barbarossa (= Wege der
Forschung 390), ed. G. Wolf, Darmstadt 1975, 104 – 120).
Questo atteggiamento romano non mancò,
di dare i suoi frutti: nel marzo 1153 col trattato d Costanza (MGH
Const. I, n. 144 e 145, p. 201 ss) veniva stipulato un patto di mutua assistenza
tra curia romana e Federico Barbarossa, cui del resto premeva di non pregiudicarsi
I’incoronazione imperiale. I due contraenti si impegnarono su tre punti
simmetrici:
Federico Barbarossa prometteva di
- - impegnarsi
a non fare pace senza informare il papa e senza avere il suo consenso né con i
romani ribelli, né con i Normanni, che minacciavano lo stato della Chiesa;
-
impegnarsi
a difendere l’honor del papato sia sotto il profilo morale sia sotto il profilo
dei diritti concreti e dei possedimenti terrieri (regalia beati Petri);
-
impegnarsi a non fare concessioni al re dei Greci circa i
territori italiani (abbandonando la politica di dialogo con i bizantini portata
avanti da Corrado III per esempio con il trattato di Tessalonica).
Il papato a sua volta si impegnava
- - a incoronare Federico (“plenitudo coronae”)
- - a difendere l’honor imperii, procedendo con censure ecclesiastiche
contro coloro, che vi avrebbero recato danno, in particolare contro i Normanni,
che, occupando la Sicilia, usurpavano i territori un tempo appartenuti
all'impero
- - a non fare concessioni al re dei Greci.
Le divergenze di mentalità tornarono ad affiorare
nel 1155, quando Federico Barbarossa scese in Italia per cingere la corona
imperiale: da una parte il sovrano tedesco era insofferente nei confronti di
tutto ciò che potesse in qualche modo dare l'impressione di una dipendenza
dell'impero dal papato; dall' altra il nuovo papa Adriano IV (Nicola
Breakspear) temeva che le truppe imperiali presenti in Italia compromettessero
la libertà del papato. Si capisce allora come mai le trattative furono
difficili, nonostante il tentativo tedesco di guadagnare la benevolenza del
papa con l'arresto e la consegna di Arnaldo da Brescia (che fu impiccato e arso
al rogo, le ceneri poi furono disperse nel Tevere).
Nell'incontro di Sutri del giugno 1155 a Federico
Barbarossa facevano difficoltà due cose: gli affreschi del palazzo lateranense,
che suggerivano l’idea dell’imperatore vassallo del papa e l'officium stratoris (scortare il papa, tenendone
il cavallo per le briglie), che pure sembrava un atto di sottomissione feudale.
Il problema degli affreschi fu superato con la promessa, mai mantenuta della
distruzione. Quanto all’officium stratorís fecero intendere a Fedenico che non
si trattava affatto di una prestazione vassallatica, ma era piuttosto un atto
di venerazione prestato a Pietro, vivente nel suo successore.
Il Barbarossa a questo
punto accettò di scortare il papa, tenendone il cavallo per le briglie, ma per
un tragitto non superiore al lancio di un sasso! E’ senz’altro interessante
ricordare che durante le trattative di Sutri si presentò al campo tedesco una
delegazione romana per trattare un’incoronazione laica in Campidoglio con il
dono di 5000 libbre d’argento: abbiamo qui una chiara espressione della pretesa
dei Romani di essere il popolo, che fa l’imperatore (lex regia di Ulpiano).
La risposta di Federico fu senz’altro
negativa: l’incoronazione per mano di un papa aveva tutto il prestigio di una
lunga tradizione ed era un elemento di un accordo più vasto, il trattato di Costanza
(P. RASSOW, Honor imperii: die neue Politik
Friedrich Barbarossas, 1152-1159, München – Berlin, 1940); inoltre non poteva sottomettere la sua imperialità al consenso
di quei Romani, che si appellavano alla stesse aspirazioni comunali, che lui
intendeva eliminare nell’Italia settentrionale. Il rifiuto però fece maturare nei
Romani un atteggiamento di aperta ostilità nei confronti del Barbarossa, che il
18 giugno 1155 dovette farsi incoronare in san Pietro a porte chiuse e poi
subito si trovò costretto a lasciare Roma, mancando così alla promessa di
riportare la città e l’Italia meridionale sotto la sovranità del papa.
Adriano IV non solo ebbe l'impressione che
da parte imperiale erano stati lesi gli accordi di Costanza, ma addirittura si
trovò nella necessità di affrontare i Normanni, che proprio in quei mesi erano
tornati a conculcare i diritti della
Santa Sede: nel febbraio de 1154 infatti, alla morte del padre Ruggero II, il
figlio Guglielmo I aveva assunto il potere, riaffermando quel diritto
ereditario, che Roma non voleva in nessun moto accogliere .
Per di più nel maggio-giugno 1155 Guglielmo
I aveva consentito al suo cancelliere di assalire territori appartenenti al
Patrimonio di san Pietro.
Adriano IV si mise a capo di un esercito e
mosse guerra a Guglielmo I. In un primo momento le truppe pontificie ebbero la meglio
al punto che Guglielmo I pensò di scendere a trattative e di fare ampie
concessioni alla santa Sede. Il papa però dovette rispondere negativamente,
poiché la maggioranza dei cardinali si oppose a tale intesa, che ledeva il
trattato di Costanza: si trattava dei cardinali, usciti dall'ambiente un tempo giovane,
ma ora invecchiato, dei postgregoriani, dove si coltivava la mentalità della
collaborazione tra papato ed impero.
Purtroppo
nella primavera del 1156 le milizie di Guglielmo I ribaltarono la situazione ed
Adriano IV dovette firmare (giugno 1156) un trattato (di Benevento) assai meno
vantaggioso di quello che si sarebbe potuto concludere qualche mese prima: la
S. Sede concedeva a Guglielmo I la Sicilia, le Puglie, Capua e Amalfi come
feudo ereditario; Guglielmo I si impegnava a prestare il giuramento feudale ed
a versare 1000 pezzi d'oro come censo: anche gli eredi, non appena sarebbero
entrati in carica, avrebbero dovuto giurare nelle mani del legato pontificio e
poi, in occasione del primo incontro, avrebbero dovuto rendere l’omaggio al
papa.
Il
trattato di Benevento per Federico Barbarossa significò una chiara rottura dell’intesa
di Costanza e così, con la questione normanna, si posero le premesse del primo
violento conflitto tra papato e Barbarossa. L’occasione prossima si presentò nel1157
nella dieta, che Barbarossa aveva riunito a Besançon per celebrare le sue nozze
con Beatrice di Borgogna (su questo conflitto si vedano: F. KEMPF, Kanonistik und kuriale Politik im 12. Jahrhundert…, 43-45; M.
MACCARRONE, Papato e impero, 159-243; M PACAUT, Alexandre III. Étude
sur la conception du pouvoir pontifical dans sa pensée e dans son oeuvre,
Paris 1956, 79-106).
Adriano
IV inviò alla dieta due legati: il cardinale-prete Bernardo di s. Clemente e il
cancelliere cardinale Rolando Bandinelli.
La
delegazione doveva trattare di due questioni:
-
informare del trattato di Benevento,
-
sollecitare un intervento di Federico per la liberazione del
vescovo Eskil di Lund (Danimarca). Questi nell’autunno del 1156, di ritorno da
un pellegrinaggio a Roma, era stato catturato e imprigionato da alcuni
cavalieri della Borgogna, che era territorio imperiale. Il papa con una lettera
aveva invitato Federico a intervenire, però l'imperatore non solo non mosse
dito, ma addirittura non rispose allo scritto papale per informare e
giustificarsi. La cosa a Roma fu probabilmente interpretata come una positiva
ostilità tedesca nei confronti del vescovo Eskil: si sapeva infatti che questi,
quale primate di Danimarca, Svezia e Norvegia doveva essere inviso al partito
ecclesiastico tedesco, che su quelle terre rivendicava i diritti metropolitani
del vescovo di Amburgo-Brema; si poteva ancora supporre che Eskil non godesse
delle simpatie del Barbarossa in quanto poco tempo prima nella questione della
successione al trono di Danimarca nel suo ruolo di vescovo primate si era opposto al candidato
proposto dall’imperatore tedesco.
I due cardinali legati presentarono alla corte
tedesca una lettera papale dal tono estremamente duro, in cui si esprimeva una
vigorosa protesta per la prigionia del vescovo danese e insieme si accusava
Federico di dissimulazione e negligenza. Ma il contrasto si scatenò soprattutto
intorno a un passo della stessa lettera: 'Dovresti ricordare, gloriosissimo figlio,
la gioia con la quale la Santa Chiesa di Roma, tua madre, ti ha ricevuto lo
scorso anno…, la pienezza di dignità e di onore di cui ti ha investito conferendoti
la corona imperiale (conferre coronam), con quale amore materno ha
esaltato la tua gloria. Noi non rimpiangiamo certo di avere acconsentito ai
tuoi desideri in ogni cosa, noi diciamo addirittura che se la tua maestà avesse
potuto ricevere dalle nostre mani benefíci ancora maggiori (maiora
beneficia), noi saremmo stati felicissimi di ricolmartene in considerazione
dei vantaggi, che sarebbero potuti venire alla Chiesa di Dio e a noi stessi” (W.
ULLMANN, Cardinal Roland and Besançon : Sacerdozio e Regno da
Gregorio VII a Bonifacio VIII (Miscellanea Historiae pontificiae) Roma
1954, 107-125).
Si noti prima di tutto
che l’incoronazione non viene presentata come conferimento di potestas, ma come
culmine della dignitas: dunque il papa sembrerebbe lontano dal pensare l'impero
come una sua concessione. D'altra parte si noti che l'incoronazione viene
presentata come un beneficium: la parola era ambigua, poiché poteva significare
soltanto "bonum factum, gesto dì benevolenza", ma poteva anche voler
dire "Lehen-feudo".
Non si può dire che Adriano IV abbia voluto
giocare su questa ambiguità, però si può senz'altro affermare che agì con
scarso tatto diplomatico: sapeva che l'ambiente imperiale era diffidente nei
confronti di Roma; sapeva che ogni minimo elemento, che potesse in qualche modo
ingenerare un qualche sospetto di subordinazione dell'imperatore all’autorità papale, suscitava tra i tedeschi aspre
reazioni; sapeva che la curia imperiale era notevolmente irritata per il
trattato di Benevento!
Infatti il cancelliere imperiale Rainaldo di
Dassel, nel tradurre la lettera papale in tedesco, perche potesse essere
compresa dai membri della Dieta, rese il termine "beneficium” col vocabolo
“Lehen" (= feudo), convinto che questo fosse il pensiero della
curia romana: l'impero appariva così come un feudo papale e l’imperatore a sua
volta veniva collocato nel rango di vassallo papale.
Nel passo incriminato c’era una seconda espressione
(coronam conferre), che suscitava perplessità: sembrava che il papa facesse
dipendere l'incoronazione esclusivamente dal suo volere, misconoscendo lo
"ius ad rem” del re tedesco.
La reazione della dieta fu decisa. Uno dei due
legati, forse perdendo il controllo, aggravò la situazione con un interrogativo
ancor più pesante: "Da chi l'imperatore avrebbe la spada, se non dal
papa?". Ottone di Wittelsbach sguainò la spada, ma Federico Barbarossa
col suo corpo fece da scudo ai due legati, che però furono subito rimandati a
Roma.
In seguito l'imperatore emanò un editto, in cui,
dopo aver sintetizzato l'accaduto e proibito ogni contatto con la Santa Sede,
espose chiaramente le proprie idee circa la “provisio imperii”: il regno viene
direttamente da Dio attraverso l'elezione dei principi tedeschi; la teoria
secondo cui il regnum viene dal papa è inaudita e contraria alla fede cristiana,
che afferma: "Omnis potestas est a Deo" (Rom 13, 1); il papa
interviene nella “provisio imperii' solo per compiere l'atto conclusivo di un processo
graduale di elevazione, che ha il suo primo momento nell'elezione
del re tedesco ed il momento successivo nella consacrazione-incoronazione del
re eletto, compiuta dal vescovo di Colonia in Aquisgrana.
Adriano IV dal canto suo cercò di assicurarsi l'appoggio
dell'episcopato tedesco, inviandogli una lettera, in cui lo invitava a moderare
l'imperatore e ad allontanare i cattivi consiglieri (Rainaldo di Dassel).
L'episcopato tedesco però fece sapere di condividere le idee di Federico, girò
al papa l'invito di moderazione e informò che i consiglieri di Federico già stavano
in Italia per organizzarvi una spedizione militare. Quest'ultima notizia indusse
il papa a trovare in fretta un accordo con Federico Barbarossa: una nuova
lettera papale, ironizzando un poco sull'accaduto, spiegò che ''beneficium''
era stato usato nel senso d 'bonum factum” e che “conferre coronam” si riferiva
all'atto liturgico dello ''imponere coronam”.
In occasione della seconda spedizione di Federico
Barbarossa in Italia (1158-1159) si giunse ad un nuovo conflitto tra i due
vertici della cristianità.
Intento dell’imperatore era di affermare i suoi
diritti sovrani su tutta l’Italia. La Santa Sede guardò a questa campagna con
ostilità per molteplici ragioni: nel suo intervento, Federico Barbarossa non esitò a mandare agenti
sul territorio di San Pietro per raccogliervi i finanziamenti; dopo avere piegato
Milano (7- 8 settembre 1158), nella dieta di Roncaglia (novembre 1158)
l’imperatore dette base giuridica alla sua autorità in Lombardia, ma poi
ritenne di dovere applicare gli stessi principi anche in Toscana e su diversi
territori del Patrimonio di S. Pietro. Questo modo di procedere dell’imperatore,
in quanto significava una pretesa di potere sull'Italia intera, Roma compresa,
finì con il determinare nella Santa Sede il proposito di associarsi
all'opposizione delle città lombarde. In un primo momento Adriano IV preferì
ricorrere a trattative diplomatiche, poi, verificata l'inconcludenza di tale
azione, passò alle armi spirituali: Federico Barbarossa sarebbe incorso in scomunica,
se entro 40 giorni non avesse dato segni di ravvedimento. Ma, prima che i 40
giorni scadessero, Adriano IV mori (1 settembre 1159). Tutto ormai dipendeva
dal nuovo Papa. Nel collegio cardinalizio si contrapponevano due gruppi: il
primo gruppo raccoglieva intorno alla figura del cardinale Ottaviano di
Monticelli i cardinali di orientamento postgreoriano (quelli che in nome della
collaborazione con l'imperatore, nel 1155 si erano opposti all'intesa con i
Normanni); il secondo gruppo invece faceva capo al cancelliere Rolando Bandinelli
e condivideva la Realpolitik di Adriano IV: affermare i diritti della Chiesa in
base alle opportunità del momento e non in base ad alleanze precostituite a
partire da teorie astratte di governo.
Risultato di questa divisione fu che il concave (7
settembre 1259) espresse una doppia elezione la maggioranza dei cardinali (una
ventina su 30) si pronunciò in favore di Rolando Bandinelli; la minoranza
invece (non più di nove) appoggiò Ottaviano Monticelli. Bandinelli godeva anche
della maggioranza qualitativa, in quanto un solo cardinale-vescovo si era
schierato con Ottaviano.
Quando i sostenitori di Rolando ritennero di
dover procedere alla vestizione del loro eletto col manto purpureo, si verificò
un episodio comico e grottesco nello stesso tempo: con mossa rapida Ottaviano tentò
d raggiungere per primo il manto purpureo, ma non vi riuscì! Tuttavia non si
arrese: in un baleno si fece portare un altro manto purpureo da qualche suo
sostenitore, lo indossò velocissimamente
(al punto che se lo infilò al rovescio) e ancor più celermente si precipitò
verso l'altare, intonando a squarciagola il Te Deum. Udite le prime parole
dell'inno, la folla forzò le porte e cominciò a festeggiare colui che per primo
si era impossessato dell’altare. Rolando con i suoi cardinali si convinse
subito che quella folla isterica non avrebbe sopportato nessun tentativo di
opposizione e di chiarificazione; perciò preferì la fuga. Rolando Bandinelli
si fece consacrare fuori Roma dal tradizionale "consecrator”, il
cardinale-vescovo di Ostia, assistito dalla maggioranza dei cardinali vescovi:
assunse il nome di Alessandro III.
Ottaviano, che pure si sentiva poco sicuro in
Roma, si fece consacrare a Farfa dal solo cardinale-vescovo che si era
schierato dalla sua parte: assunse il nome di Vittore IV.
Ambedue gli eletti affidarono la difesa del
proprio diritto all’imperatore, defensor Romanae Ecclesiae.
Federico Barbarossa, dopo varie consultazioni,
decise di riunire un Concilio di tutto l'Occidente a Pavia per i primi giorni
del 1160 e vi convocò i due eletti. Alessandro III rispose negativamente,
perché in tale iniziativa imperiale vedeva compromesse le prerogative primaziali
del papato: il concilio infatti non era stato convocato dal Papa e per di più sì
ingiungeva al papa di comparirvi, quasi fosse un suddito imperiale. Ottaviano-Vittore
IV, invece, non fece difficoltà.
A Pavia convenne solo una cinquantina di vescovi
imperiali, che evidentemente si pronunciarono in favore di Ottaviano-Vittore IV
e scomunicarono Alessandro III con tutti i suoi partigiani. E’ superfluo dire
che a questo punto lo scisma divenne pienamente evidente e si protrasse per ben
18 anni (1159-1177).
Dalla parte dì Alessandro III si schierò gran
parte della cristianità: Ungheria, Regni della penisola Iberica, Francia ed Inghilterra
(Concilio di Beauvais - 1160), Irlanda, Norvegia, Chiesa Latina d'Oriente,
diverse città lombarde, gli ordini dei Templari, degli Ospedalieri, dei
Cistercensi, dei Certosini. Anche l'imperatore bizantino simpatizzò per il
partito alessandrino. (L'appoggio inglese fu poi compromesso dal
contrasto tra Enrico II di Inghilterra e Tmmaso Beckett. Enrico II, divenendo
re, si era proposto di riaffermare il dominio regio sulla Chiesa inglese,
dominio che si era affievolito durante il governo del debole re Stefano di
Blois: da qui ingerenza nelle elezioni episcopali, controllo delle relazioni
episcopali con la Chiesa romana. Anche l'elezione ad arcivescovo di Canterbury
(27 maggio 1162) di Tommaso Beckett, cancelliere del regno e amico di Enrico
II, nell'intenzione del re doveva significare la subordinazione del Primate al
potere regio. Il nuovo arcivescovo però fu subito tutto compreso dei doveri del
suo stato e si atteggiò ben presto a strenuo difensore dei diritti e degli
interessi sia della Chiesa inglese, sia della Chiesa romana; venne così a
crearsi una chiara divergenza di interessi tra l'ex cancelliere e il suo re.
Dopo sei anni di esilio in Francia (novembre 1164 - dicembre 1170), Tommaso
Beckett scontò la fiera opposizione con il martirio (29 dicembre 1170).
Alessandro III, che nel
contrasto aveva apertamente appoggiato l'arcivescovo di Canterbury, comminò
pesanti censure ecclesiastiche contro tutti coloro che in qualche modo erano
stati responsabili dell'assassinio. Dal canto suo Enrico II pensò bene di
piegarsi di fronte alla volontà del Papa, poiché iniziava a temere che la sua
politica anti-ecclesiastica si ripercuotesse negativamente sul prestigio del
suo stesso potere regale (21 maggio 1172). Alessandro III nel marzo 1173
iscriveva Tommaso Beckett nel catalogo dei santi martiri).
Vittore IV, e dal 1164 il suo successore Pasquale
III, ebbe l'appoggio dell'imperatore Federico e dei re di Boemia e Danimarca, ai
quali non sempre però seguì l'adesione delle Chiese locali.
(Alla morte di Vittore IV, 20 aprile 1164,
era sempre più crescente il numero di coloro che decidevano di passare al
riconoscimento di Alessandro III. Tuttavia Rainaldo von Dassel fece eleggere a
Lucca come papa Guido di Crema, che assunse il nome di Pasquale III. Era una
figura di nessun rilievo. Lo scisma oramai era più un fatto politico che
religioso. Pasquale III nella notte di Natale del 1165 proclamò santo Carlo
Magno. Pasquale III morì nel settembre del 1168 e gli fu dato come successore
Callisto III: nato Giovanni di Struma, monaco benedettino vallombrosano).
Nel 1162 Federico Barbarossa ottenne rilevanti
successi militari in Italia, che costrinsero Alessandro lll a trasferirsi in
Francia (aprile 1152) seguendo l'esempio di Innocenzo II: si noti che l'esilio
avignonese fu dunque la conseguenza logica di una lunga politica della curia romana!
Solo nel novembre 1165 Alessandro III poté fare
ritorno in Italia.
In Italia tuttavia Alessandro III non ebbe vita
facile. Nel luglio del 1167 le truppe di Federico Barbarossa si mossero alla
conquista di Roma, costringendo il Papa alla fuga. Da lì a qualche giorno però
la peste si abbatté sull'esercito tedesco, mietendo vittime numerose ed
illustri (Rainaldo di Dassel). Ammalato e scortato da un esercito decimato e svigorito,
Federico Barbarossa si diresse verso la Germania.
Questo attimo di difficoltà dell’imperatore
infuse coraggio nelle città dell'Italia settentrionale, che si associarono in
una grande lega e trasformarono in una fuga il cammino imperiale verso la
Germania. Alessandro III dal canto suo instaurò ottimi rapporti con la lega
lombarda, divenendone il capo spirituale.
Nell'autunno del 1174 Federico Barbarossa tornò
nuovamente in Italia: fallita ogni possibilità di intesa sia con la lega, sia
con Alessandro III, la parola passò alle armi: a Legnano le truppe imperiali
casualmente vennero a contatto con le truppe della lega e ne derivò uno scontro
acceso, che segnò la disfatta dell'esercito imperiale (29 maggio 1176).
Lo sconfitto si trovò costretto a venire a
trattare con maggior accondiscendenza: nei colloqui di Anagni prima e nella
pace di Venezia poi (21 luglio 1177): Alessandro III vide
finalmente riconosciutala sua legittimità e i suoi diritti sovrani sul Patrimonio
di San Pietro; Federico Barbarossa invece
ottenne l'assoluzione dalla scomunica. Lo scisma dunque era ricomposto, ma
rimanevano aperte le questioni politiche, in particolare rimaneva aperto il
problema della relazione dei due poteri supremi, che si trovavano ad agire
all'interno dell’unica e medesima Christianitas.
Il 5 marzo 1179 si aprì il III concilio
lateranense con l’intento di riorganizzare e regolare la vita ecclesiastica
dopo gli sconvolgimenti prodotti dallo scisma. Dei 27 canoni promulgati in tale
assise, ricordiamo il 1°, che intese regolare l'elezione papale, fissando la
maggioranza dei due terzi e riconoscendo a tutti i cardinali parità di diritti
nel processo elettivo; non si fa più menzione del clero e del popolo romano
(ancora oggi si applica questa procedura).
Negli anni successivi tra papato ed impero non si
ebbero crisi rilevanti.
Passiamo ora a considerare lo sviluppo della
riflessione canonistica sulla relazione Sacerdozio Regno nella seconda metà del
secolo XII.
|
Regno e sacerdozio nei
Decretisti (fino al 1200)
La riforma gregoriana aveva determinato il recupero
della specificità ecclesiale e aveva dato inizio a una tendenza culturale
spiritualista: assumere la Chiesa come prospettiva globale. Gli ambienti ecclesiastici,
catturati da questo "spiritualismo" più o meno radicale, rimasero
quasi completamente estranei e ignari del processo, che il potere secolare
aveva intrapreso proprio in seguito
alla riforma gregoriana.
Graziano va forse
collocato tra i pochi che percepirono la presenza di tale movimento
sotterraneo, che sarebbe venuto alla luce con il Barbarossa: in questa
prospettiva si comprende l'originalità della sua intuizione: solo una maggiore
coscienza e un maggior rispetto dei due ambiti avrebbero potuto garantire una
vera concordia in seno alla cristianità!
Ma quest'idea, proprio perché nuova, non doveva
trovare pacifica accoglienza soprattutto laddove si continuava a pensare in
termini spiritualistico-agostinisti: di Graziano accoglievano il metodo; di
Graziano accettavano la maggiore esigenza di distinzione tra i due ambiti, ma
certo oltre Graziano desideravano ancora tutto riportare ad un'unità
mistico-sacrale.
In questi ambienti dovette perciò farsi viva l’esigenza
di definire la relazione, con cui il Regno era legato al sacerdozio: cosa che
in Graziano non aveva trovato una trattazione specifica.
Così, accanto ad una tendenza canonistica, che seguiva
Graziano nel metodo e nel contenuto, dovette fin da principio formarsi un'altra
tendenza, che, pur accettando il metodo di Graziano ed una certa esigenza di
dualità, si ispirava ancora fondamentalmente allo spiritualismo.
Ciò trovò chiara espressione in occasione del
conflitto dottrinale, che si sviluppò in connessione con il contrasto di Besançon
tra papato e Barbarossa.
[Un lavoro come questo dovrebbe essere
condotto sulle fonti, ma è chiaro che ciò non mi è possibile, sia perché gran
parte dei manoscritti non è ancora stata edita, sia perché i codici sono disseminati
un po' in tutta l’Europa. Perciò mi rifaccio a: M. M. MACCARRONE, Chiesa e
stato..., 68-78; A. M. STICKLER, Sacerdozio e Regno nelle nuove
ricerche attorno ai secoli XII e XIII nei decretisti e decretalisti fino alle
decretali di Gregorio IX : Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII (= Miscellanea
Histeriae Pontificiae 18) Roma 1954, 1-26; A. M. STICKLER, Imperator
vicarius Papae. Die Lehren der französisch-deutschen Dekretistenschule des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts über die
Beziehungen zwischen Papst und Kaiser : Mitteilungen des Instituts für
österreichische Geschichtsforschung, 62 (1954) 165-212; F. KEMPF, Papsttum
und Kaisertum…, 199-231; F. KEMPF, Zur politischen Lehre…, 309-315; F.
KEMPF, Kanonistik und kuriale Politik..., 13-18; 36-51].
1. Il conflitto dottrinale
Il conflitto dottrinale,
che venne alla luce ai tempi del Barbarossa e si protrasse fino ai primi
decenni del XIII secolo, trovò la sua formulazione classica nell’interrogativo:
'Num imperator. gladium habeat a Papa?”.
Se la questione riguarda
il potere secolare nella sua massima espressione, cioè l'Impero, dobbiamo senz'altro
rilevare un uso “diverso" del termine gladius . Anche dopo Graziano col termine gladius" si indicava la “potestas
coactiva ecclesiae”: ora invece designa il potere secolare.
A mio avviso, non si può liquidare il fatto, adducendo
una motivazione come la confusione terminologica (una
siffatta spiegazione è offerta da A. M. STICKLER, Sacerdozio e Regno…,
9-12; A. M. STICKLER, Imperator vicarius papae…, 209-211: giustamente il
Kempf considera insufficiente la contaminazione di nozioni come spiegazione del
fenomeno e rimanda alla mentalità agostinista: cfr F. KEMPF, Kanonistik
und kuriale Politik…, 43, n.50): questo passaggio dal primo senso al secondo è possibile
solo se si riduce l'impero alla funzione di "defensor ecclesiae” e quindi
lo si fa consistere in un organo, che ha come compito esclusivo di portare il “gladius
materialis ecclesiae”. Questa riduzione dell'impero al suo solo carattere
ecclesiastico era facilmente possibile in un ambiente spiritualistico-agostinista
(qui si fece questo semplicissimo ragionamento: gladius materialis = potestas
coactiva materialis ecclesiae; impero = potestas coactiva materialis ecclesiae;
quindi gladius materalis = impero).
Così ci pare di poter ricondurre la formulazione
del problema in questi termini alla corrente canonistica spiritualista; quella
fedele a Graziano, per ragioni di polemica, dovette adattarsi a una
terminologia, che per sé le risultava estranea.
2. La corrente
canonistica “spiritualista”
Al quesito
“Num imperator gladium habeat a Papa?” risponde affermativamente:
in essa rivive lo spirito di un Ugo di
S. Vittore, solo che si passa da un ambito esclusivamente teologico-
sacramentale (come appunto era per Ugo di san Vittore) ad un piano propriamente
giuridico-politico e pertanto il discorso assume un carattere spiccatamente
ierocratico (cfr F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
205; F. KEMPF, Kanonistik und kuriale
Politik…, 38).
Il discorso si articola
in tre argomenti di primo piano ed in altri tre meno rilevanti:
a.
si fa appello al "Decretum Gratiani” D. XXII c. 1: si tratta
del frammento di una lettera di Pier Damiani: "qui beato Petro aeternae
vitae clavigero terreni simul et celestis imperii iura commisit". La fonte
del passo era probabilmente un responsorio della festa di S. Pietro (cfr M.
MACCARRONE, Chiesa e Stato…, 65); Graziano vi ricorreva per affermare il primato
romano nella Chiesa, ora vi si vede l'ammissione di un impero terreno del papa
(Cfr ad es la Summa ''Omnis qui iuste” (S. Lipsiensis) alla D. XXII c. 8 ad v.
"terreni simul et celestis" : KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 206 n.31);
b.
si tratta di un altro passo del "Decretum” C. XV q. 6 c. 3: è
il famoso riferimento alla deposizione di sovrani: si trascura completamente il
trattamento, che Graziano vi aveva riservato e, con estrema disinvoltura, si
passa ad affermare che se uno ha il diritto di privare del potere, deve avere
anche il diritto di conferirlo! (Cfr ad es. la Summa
"Reverentia ss. canonum" alla D. X c. 8 ad v. “dignitatibus
distinctis”; Summa “Et est sciendum " alla D. XXII c.1 ad v.
'terreni simul"; Summa Reginensis alla D. XXII c.1; Apparato
“Ecce vicit leo” alla D. XCVI c.
6: cfr F. KEMPF, Papsttum und
Kaisertum…, 206 n.32);
c. questo terzo argomento di
rilievo ci riporta chiaramente nell’ambiente spiritualista: infatti si fonda
sul fatto della consacrazione-incoronazione imperiale, come attimo in cui
viene conferito il potere imperiale insieme con la “executio gladii” (Cfr ad es. la Summa
“Imperatorie maiestati” (S. Monacensis) alla D. XXII c.1; Summa
“Elegantius in iure divino" : A. M. STICKLER, Imperator vicarius
Papae…, 189 n. 48; Summa “Animal est sub stantia” (S.Bambergensis) alla D. X c. 8 ad v. “videretur” : F. KEMPF, Papsttum und
Kaisertum…, 207 nn.34 e 35).
Veniamo ora agli
argomenti secondari:
d)
fa riferimento ai cc.23 e 33 D.LXIII del “Decretum”, dove si
ricorda il giuramento, che Ottone fece al papa "tamquam domino” (Summa
“Omnis qui iuste” (S. Lipsiensis) alla D. XXIII c. 1 come
argomento degli avversari: F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 207 n.36);
e)
si ricorre ad una particolare interpretazione della donazione di
Costantino: "Costantino, donando al papa tutta la sua sovranità imperiale,
affermava che possedeva legittimamente il potere della spada solo chi la
riceveva dalle mani della chiesa” (F. KEMPF, Papsttum und
Kaisertum…, 207. Cfr Hguccio, Summa alla D. XXIII c. 1 come
argomento degli avversari; Summa “Animal est substantia” alla D. XXII c.
1: F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 207-208, n. 37);
f)
infine si riprende Lc 22,38 (le due spade), ma in senso
giurisdizionale-politico (Summa "Omnis qui iuste” D.
XXII c. 1 ad v. "terreni simul"; Summa "Animal est sub
stantia” alla D. X c. 8; alla D.
XXII c. 1 ad v. ''terreni “; alla D. XCVI
c. 6 ad v. “cum ad verum”: F. KEMPF, Papsttum
und Kaisertum…, 208 n. 38).
Abbiamo detto che questa
corrente manteneva una certa distinzione tra i due poteri ''quoad functones”; la
fondazione teoretica di tale posizione era data da Rufino nella sua ''Summa” in
una glossa alla distinzione XXII c.1: il papa possiede lo “ius terreni imperii
qoad auctoritatem", l'imperatore ha invece la “auctoritas regendi post papam”
e ha “praeter papam" lo "officium administrandi” (Accenniamo
soltanto all’altra distinzione tra lo “exercitium potestatis quoad
'preceptum”, che è posseduto dal papa e
lo “exercitium quoad usum'' che è prerogativa dell'imperatore, ma come
emanazione del potere papale, Circa gli argomenti addotti cfr A. M. STICKLER, Sacerdozio
e Regno…, 5: A. M. STICKLER, Imperator vicarius papae…, 206; F.
KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 205-212; F. KEMPF, Kanonistik und
kuriale Politik..., 38).
In questo movimento
dunque è insita la tendenza a intendere la priorità del papato in termini
imperiali: è lui che guida e difende l'intero ed unico popolo cristiano nella
professione della vera fede, che è il bene supremo della società: l'imperatore,
che circa la fede è senz'altro in posizione
subalterna rispetto al papa, può guidare la società cristiana verso il bene
supremo, cui ogni aspetto della vita è subordinato, nella misura in cui è sottomesso al papa. E mi pare che vadano
lette in questa prospettiva le affermazioni (cito da A. M. STICKLER,
Imperator vicarius papae…, 170) della Summa Parisiensis: “ Ipse (papa) est
verus imperator et imperator vicarius eius" e della Summa Coloniensis: “Cum
papa supra imperatorem, immo ipse verus imperator”.
3 - La
corrente dualista
Per giustificare la sua risposta negativa al
quesito: "Num imperator gladium habeat a papa?" non poteva limitarsi
ad addurre i passi di Graziano (D.X c.8; D.XCVI
cc. 6; 10; 11), in cui è affermato il
principio della distinzione: anche gli avversari ammettevano una certa
distinzione tra le sfere di azione. Bisognava dunque arrivare a:
a)
provare l'origine divina del potere imperiale;
b)
provare che è l'elezione a conferire il potere imperiale;
c)
ribattere gli argomenti degli avversari.
a) ORIGINE DIVINA DEL POTERE IMPERIALE
Viene provata prima di
tutto con un argomento scritturistico: Rom 13,1, "omnis potestas est a Deo.'
(SIMONE DA BISIGNANO, Summa alla C.V q.6 c.3; Summa "Et
est sciendum" alla D. XXII c. 1;
Summa “Omnis qui iuste” alla D.XXII c.1 : F. KEMPF, Papsttum und
Kaisertum…, 212 n.48), cui si connettono il
"divinitus” della D.XCVI c.11 del "Decretum" ed un'affermazione
analoga contenuta in una novella di Giustiniano (cfr SIMONE.
DA BISIGNANO, Summa alla C.XV q.6 c,3
ad v. “deposuit” : F.. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
212 n. 49).
Si ricorre poi ad un
argomento, che è insieme storico e di “ius gentium”. Dalla storia si ricava l'affermazione: “ante erant imperatores (erat
imperium) quam summi pontifices (papatus)" (HUGUCCIO, Summa, D.XCVI c.6 ad v. “officiis” : F. KEMPF, Papsttum
und Kaisertum…, 213 n,50).
In base allo "ius
gentium” si afferma che : "antea etiam a iure gentium regia dignitas in
multis claruit” (Summa “Reverentia ss. canonum", D.
XCVI c.11 ad v. “a quo” : F: KEMPF; Papsttum und Kaisertum…, 213 n.51).
Il richiamo allo impero
romano dice un chiaro tentativo di portare l'impero staufico su una base indipendente
dalla Chiesa e precisamente su una base di diritto naturale. Il tentativo era
certo ardito, ma fragile ed entrò in crisi non appena si imbatté nella
obiezione di Alano Anglico, secondò cui solo gli imperatori cristiani erano
veramente tali (cfr A. M. STIKLER, Alanus Anglicus als Verteidiger des monarchischen
Papsttums : Salesianum 21 (1959), 322B).
Una prova indiretta della
origine immediata da Dio e quindi della autonomia dell'impero era fornita dalla
decretale "Cum sacrosancta" di Alessandro III, in cui si negava la
obbligatorietà dell'appello dal tribunale civile a quello del papa (ad es.
Summa “Animal est substantia” D. XCVI c. 11 : F. KEMPF, Papsttum un
Kaisertum…, 217 n.57).
b) L'ELEZIONE COME
CONFERIMENTO DELLO “IMERIUM''
Si fa prima di tutto appello alla situazione
giuridica vigente: l’imperatore esercita pienamente il suo potere già prima
della consacrazione-incoronazIone imperiale, in quanto tale potere gli viene
conferito dalla elezione, fatta dal popolo (Summa “Et est sciendum
" D. XXII c.1 ad v.
"terreni simul” : F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 214 n.52): ciò viene detto con
termini molto vicini alla "lex regia ulpiana” (cfr F.
KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 214; F. KEMPF, Kanonistik und kuriale
Politik…, 39-40).
Insieme si adduce il c.24 D.XCIII del “Decretum”,
che presenta l'esercito come colui che fa l'imperatore (F.
KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 214 n.55).
c) CONTRO GLI ARGOMENTI DEGLI AVVERSARI
-
A proposito del “ceIestis et terreni imperii iura” si ripropone la
posizione di Graziano, che vi vedeva un'allusine al potere di legare e
sciogliere, che ha valore sia in terra sia in cielo, sia sui chierici (celeste
imperium) sia sui laici (terrenum imperium) (SIMONE DA BISIGNANO, Summa,
D.XXII c.1 ad v. “terreni simul”; Summa
"Et est sciendum" D.XXII c.1; Summa “Omnis qui iuste”
D.XXII c.1; così anche Uguccione : F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
217 n.62).
-
Anche a proposito del diritto di deposizione si ritorna a
Graziano: papa Zaccaria intervenne nel colpo di stato franco solo indirettamente:
o per esprimere il suo consenso, o per sciogliere dal giuramento di fedeltà o
per scomunicare il re merovingio (SIMONE DA BISIGNANO, Summa
C.XV q.6 c.3 ad v. “deposuit'; Summa "Et est sciendum" D.XXII c.1 ad v.'Terreni simul"; Summa
“Omnis qui iuste” D.XXII c.1 : F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 216-217 n.60). In questa linea la
Glossa Palatina alla C.XV q.6 d.3 ascrive il potere di deporre soltanto al
popolo; il papa vi è escluso per via del fatto che “ante erat imperium quam
papatus" (cfr. F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
217 n.61).
-
Poiché il potere imperiale è conferito dalla elezione, la
consacrazione-incoronazione imperiale viene intesa come “confirmatio" che
corrobora, ma non ha valore costitutivo (SIMONE DA BISIGNANO, Summa
C.XV q.6 c.3; Summa “Et est sciendum" D.XXII c.1; Summa ''Omnis qui iuste" D.XXII c.1; D. XCVI cc 6 e 11 : F. KEMPF, Papsttun
und Kaisertum…, 215-216 n.58).
-
Il giuramento prestato da Ottone I implicava soltanto obbedienza
nelle cose spirituali e l'impegno di difendere la Chiesa (Summa
“Omnis qui iuste" D LXIII c.33 : F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 2l8 n..63).
-
Si
negava poi che la donazione di Costantino avesse dato lo “imperium” al papa (Summa “Reverentia ss. Canonum D.
XCVI c,11 : F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 218 n.64).
-
Infine le due spade (Lc 22,38) erano intese semplicemente come
segno della distinzione dei due poteri (SIMONE DA BISIGNANO, Summa
D.XCVI c.6; HUGUCCIO, Summa D. XCVI
c.6 : F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 218-219 n.65. Sugli argomenti di questa corrente cfr
A. M. STICKLER, Sacerdozio e regno…, 5-6; A. M. STICKLER, Imperator
vicarius papae…, 206-208; F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
212-218; F. KEMPF, Zur politischen Lehre…, 310-311; F. KEMPF, Kanonistik
und kuriale Politik…, 38-40). Credo che non ci sia dubbio sul dualismo di
questa corrente a livello
statico-strutturle, però è anche abbastanza chiaro un orientamento a
riconoscere autonomia di base al potere secolare, cui si tenta di dare un fondamento
di diritto naturale (F. KEMPF, Zur politischen Lehre…, 310;
F. KEMPF, Kanonistik und kuriale Politik…, 39).
4. Uguccione
da Pisa (prima metà del secolo XII – 1210)
Merita un' attenzione particolare sia perché fu l'esponente più rilevante della corrente dualista
sia perché fu il maestro Innocenzo III. Ci limitiamo alla sua posizione sul potere
giudiziario del papa sopra l’imperatore.
Il papa, come ogni vescovo del resto, ha un potere giudiziario sull’imperatore “ratione
criminis”: si tratta dunque di un potere connesso con la missione spirituale.
Esso può poi irradiarsi nel temporale “ratione necessitatis”: quando non c’è un
tribunale civile, che possa ristabilire la giustizia lesa dall’imperatore,
diventa possibile fare appello al papa, secondo l’insegnamento di Mt. l8, 15-17:
“dic ecclesiae”.
Già il codice di
Giustiniano attribuiva ai vescovi il diritto di giudizio nel temporale, quando
si trattava di cause di poveri o quando mancava un tribunale competente (M.
MACCARRONE, Chiesa e Stato…, 74).
Ma si notino i limiti che Uguccione poneva a tale intervento nel temporale:
doveva essere “ratione criminis et necessitatis”; doveva esserci un appello; il
papa prima doveva fare ricorso alle pene spirituali; la deposizione era solo
una “extrema ratio” e doveva avvenire con il consenso dei principi.
Un siffatto potere del
papa sull’imperatore non implicava una superiorità quanto ad istituzione: “neutrum
pendet ex altero”; il papa è superiore nello spirituale; l'imperatore è
superiore nel temporale (HUGUCCIO, Summa, D. XCVI c.10 ad v.
“principaliter” e D. XCVI c.11 al v. “subiectas” : F. KEMPF, Papsttum und
Kaisertum…, 221 n.71 e 222 n.71). Si può invece parlare di superiorità quanto ad
estensione: mentre lo spirituale può giudicare un crimine nel temporale,
l'Imperatore non può mai giudicare il papa,
anche se questi si rende reo di un delitto nel temporale (cfr M.
MACCARRONE, Chiesa e Stato…, 68-78; F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
219-223; F. KEMPF, Zur politischen Lehre…, 314-315).
5. Giudizio
sul conflitto dottrinale
Alla base di questa inestricabile discussione si
trovano due modi diversi di interpretare la realtà dell'impero medievale.
Da ambedue le parti si interpreta a partire da
una preoccupazione ecclesiastica, però con diverso spirito.
La corrente dualista nel
difendere il diritto della Chiesa, dimostrò di capire il processo di autonomia,
che il potere secolare stava realizzando: da qui l’accentuazione della base
realistica dell’impero, che consisteva unicamente nei diritti e nei poteri
connessi con il regno di Germania-Italia-Borgogna. Veniva però trascurato un
altro aspetto, che pure era una componente fondamentale dell’impero medievale:
il suo carattere ecclesiastico: in tal modo l’impero veniva ridotto alla stregua
di un regno, che era più consistente degli altri per via del suo carattere plurinazionale.
Lo spirito agostinista
dell’altra corrente certo rilevava il carattere ecclesiastico dell’impero, ma
in una maniera unilaterale, ignorando completamente il dato di fatto della indisgiungibile
connessione con il regno tedesco: l’impero veniva così ad assumere la
fisionomia di una istituzione vaga, religiosa-universale-trascendente.
Alle due diverse sensibilità è stato possibile
pervenire a queste due diverse conclusioni per una duplice ragione: prima di
tutto per il carattere incerto e complesso dell'impero medievale; in secondo
luogo per il carattere incerto della Christianitas: qui la relazione papato e impero era data non
tanto da motivazioni intrinseche, ma da ragioni
connesse con quella particolare situazione storica: pertanto la relazione,
che la cristianità esprimeva era piuttosto fluida e fluttuante quindi inadeguata
per fondarvi una teoria assoluta.
In questa prospettiva si
deve dire che i nostri canonisti fecero una cattiva scelta, quando decisero di
leggere la relazione potere secolare e potere spirituale in base alla relazione
papato-impero! (cfr F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
225-231; F. KEMPF, Kanonistik und kuriale Politik…, 41-43).
6. Regno-sacerdozio nei decretisti (1200_1220)
Un'interessante glossa
della '”Summa Bambergensis” afferma a proposito del precedente conflitto
dottrinale: “'questio ista iudicem non habet, sed solum executorem''(D.
XCVI c. 5 ad v. “cum ad verum”: cito da A. M. STICKLER, Imperator vicarius
papae..., 2O4; per questo capitolo mi sono rifatto a: F. KEMPF, Papsttum
und Kaisertum…, 231-2521; A. M. STICKLER, Decretasti bolognesi dimenticati
: Studia Gratiana III, Bologna 1955, 375 – 410; A. M. STIKLER, Alanus
Anelicus…, 346 – 406; F. KEMPF, Zur politischen Lehre..., 315 -316; A. M. STICKLER, Der Kaisrrbegrriff des Bernardus
Compostellanus Antiquus : Studia Gratiana XV, Bologna 1972, 103 -
124).
L'autore riteneva cioè
che solo a livello pratico fosse possibile addivenire a una soluzione. Infatti
se nei primi decenni del XIII sec. si produce una evoluzione verso
accenti più monistici anche nella corrente dualista, ciò va ascritto proprio ad
elementi “pratici”.
Un primo importante elemento era dato dal
crescente consolidarsi in sovrana autonomia dei regni nazionali: Francia, Spagna,
Inghilterra, proprio appellandosi ai principi realistico-statali del diritto imperiale
romano, vedevano sempre più convenire anche a loro quella nozione di impero,
che i decretisti dualisti applicavano al Regno tedesco e quindi sempre più
Francia, Spagna, Inghilterra si sentivano non all'interno dell'Impero, ma
accanto all'Impero. E da parte sua l'impero medioevale non aveva in sé mezzi
per imporsi: non aveva mai avuto autorità giurisdizionale sui regni
indipendenti. E fatti come la lotta per le investiture, i contrasti del Barbarossa
col papato, il declino della casa staufica, la doppia elezione... avevano
ormai offuscato quel fulgore imperiale, che nel passato era stato il solo
elemento, che aveva imposto la vaga struttura dell'Impero alle coscienze dei cristiani
dell'Occidente.
Stando così le cose, i decretisti di tendenza
dualista si trovarono di fronte a questo dilemma: o, ricorrendo al principio
"ante erat imperium quam papatus”, mantenere l'impero su una base
realistica, indipendente dalla Chiesa e quindi accettare la disintegrazione
dell'universalità dell'impero nei vari regni nazionali; o conservare la
universalità dell’impero e quindi andare oltre alla base realistica,
rinunciando al noto principio!
Ci si orientò nel secondo senso conferendo sempre
più rilievo al carattere ecclesiastico dell'Impero, in quanto sempre più si riteneva
che solo la Chiesa potesse assicurare all’impero un contatto con l'universalità
cristiana occidentale. Anche qui la soluzione dipendeva dalla situazione
pratica, dipendeva cioè dall'assetto particolare di vertice, che la
Christianitas andava assumendo.
Il consolidarsi dei regni nazionali non aveva
frantumato l'unità sociologico-terrena dei cristiani: la passione medioevale
per la "reductio ad unum” stava proprio allora producendo a livello
culturale uno dei suoi frutti più cospicui: le 'Summae", in cui venivano
raccolti e sistemati i dati parziali delle indagini analitiche, condotte
secondo il metodo dialettico scolastico: la stessa passione impediva la disgregazione
della cristianità. Anzi si deve dire che il consolidarsi dei regni nazionali,
mettendo in discussione la posizione di guida dell'Impero, finiva col
riservare sempre più tale ruolo al solo papato. In questa prospettiva, l'Impero
poteva vantare un carattere universale, nella misura in cui appariva organo
dell'unica autorità, a cui l'Occidente allora riconosceva in maniera indiscussa
potestà universale!
Ma ora vediamo come si maturò tale processo in
seno alla corrente dualista.
Punto di partenza è Uguccione: nel riflettere
sulla relazione regni nazionali e Impero, afferma il valore universale di
quest'ultimo e delle sue leggi e ricorre a questi argomenti:
a.
due canoni di Graziano, che affermano:”unus imperator in orbe… sed
in diversis provinciis diversi reges sub eo” (Decretum C.VII
q.I c.41 ad v. “in apibus”; C.IV q.III c.2 ad v. “scitote));
b.
il principio secondo cui chi usa la lingua dei Romani deve sottostare anche alle leggi dei Romani;
c.
almeno "ratione pontificis”, i credenti devono sottostare
alle leggi imperiali, approvate dal papa! (I tre argomenti sono
presentati da HUGUCCIO, Summa alla D.I c.12: cfr. F. KEMPF, Papsttum
und Kaisertum…, 234 - 236).
Ora è chiaro che il terzo argomento, connettendo
l'autorità universale delle leggi imperiali con l'approvazione papale, metteva
in seria discussione il principio "Ante erat imperium quam papatus",
con cui si affermava una continuità tra impero romano e impero medioevale.
Ciò avvertì il dualista Bernardo Compostellano il
Vecchio nel trattare la nota questione del raffronto tra imperatore di
Occidente e imperatore bizantino. La glossa Palatina gli attribuisce in merito
la seguente affermazione: "Dicit ber. quod Costantinopolitanus (est verus
imperator); iste alius procurator est sive defensor Romanae Ecclesiae” (Glossa
Palatina D.XCVI c.11 ad v. ''divinitus". A. M. STICKLER,
Der Kaiserbegriff des Bernardus Compostellanus…, 103 - 124: ritiene che
autore della Glossa Palatina sia Lorenzo Ispano, (p. 6); inoltre in base al
manoscritto 28 del Capitolo metropolitano di Guiezno (Polonia), che conterrebbe
l'apparato del nostro Bernardo, ritiene di potere rinvenire una convergenza di
idee tra le tesi di tale apparato e l'affermazione della Glassa Palatina (pp.
109 - 115). Cfr. F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 240 -241).
Bernardo Compostellano il Vecchio, fedele al
principio “ante erat imperium quam papatus'', giungerebbe a negare il carattere
imperiale del re tedesco, perché in lui l’imperialità avrebbe soltanto il senso
di una funzione ecclesiale, cosa estranea all'impero romano.
Questa tesi non poteva affermarsi in un tempo,
che dava un certo rilievo alla dottrina della "translatio imperii",
che fu “consacrata" addirittura con una menzione in una decretale!
E perciò si procedette in un'altra direzione, ad
esempio da parte di Lorenzo Ispano (F. KEMPF, Papsttum und
Kaisert4m…, 241-243): si rinunciò al principio “ante erat imperium quam papatus” e si
accettò l'idea di un impero come funzione intra-ecclesiale! In questa
prospettiva l'impero avrebbe inizio con la conversione di Costantino, e, per
via, della traslazione, continuerebbe a vivere nell'impero tedesco: tale
impero consisterebbe nella "defensio ecclesiae", intesa non come
patronato, ma come “tutela onoraria", che non comporterebbe diritti sul
papato.
Ma Lorenzo Ispano fece anche un secondo passo,
come logica conseguenza del carattere ecclesiastico dell'impero: giunse a
intendere l'insediamento di un nuovo imperatore alla stessa stregua
dell’insediamento in un ufficio ecclesiastico.
Mantenne il secondo fondamentale principio
dualista, secondo cui il potere secolare ha origine direttamente da Dio
attraverso la elezione, ma ritenne che tale potere diventava esecutivo solo
con la consacrazione: in tal modo la consacrazione da "confirmatio” nel
senso generico di consolidamento, divenne “confirmatio” nel senso rigoroso di
atto, che costituisce in diritto (Questa tesi è attribuita a
Lorenzo Ispano da GUIDO DI BAYSiO, Rosarium D. X
c.8 : cito da F. KEMPF, Papsttum
und Kaisertum…, 246, n.35).
“Con una simile interpretazione hanno trovato
ingresso in campo dualistico ragionamenti puramente spiritualisti. Una intesa
con il partito avverso non era più tanto difficile"( F.
KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,247).
Uno sconfinamento nelle posizioni avverse è
reperibile nella Glossa Palatina alla spiegazione delle note parole della D.
XXII c. I del Decreto: "celestis simul et terreni imperii iura": l'autore
tenta di armonizzare le varie spiegazioni: la tesi che Pietro ha ricevuto due
spade, delle quali una deve essere concessa in uso ad altri, si accorda con la
tesi secondo cui l'imperatore deve essere fatto dal popolo: e la ragione sta
proprio nella “confirmatio "( F. KEMPF, Papsttum und
Kaisertum…, 250-251).
Ma emblema di questo
passaggio è certo Alano Anglico (cfr A. M. STICKLER, Alanus
Anglicus…, 346 – 406; F. KEMPF, Zur politischen. Lehre..., 315-316): mentre in una prima
redazione del suo apparato al Decretum aveva mantenuto un atteggiamento
dualista, in una seconda redazione pervenne a posizioni ierocratiche.
Conclusione
Dopo questa rapida carrellata è certo utile
delineare il carattere fondamentale della dottrina politica ecclesiastica
medioevale particolarmente nel sec. XII-XIII.
Mi pare che una
interpretazione esclusivamente ierocratica sia assolutamente riduttiva: in ogni
momento mi è parso di individuare
piuttosto un intreccio di elementi monistici e di elementi dualistici.
Ritengo che pure si alteri il senso del discorso,
se lo si intende come un'alternativa tra una soluzione monista e una soluzione
dualista: l'analisi ha mostrato che sia la tendenza monista non ha trascurato
completamente gli aspetti dualistici, sia la tendenza dualista non ha mai
mancato di orientare la distinzione verso una unità superiore. Per questa
ragione a livello terminologico abbiamo parlato di tendenze; per questa ragione
riteniamo che gli elementi monisti e gli elementi dualisti anziché raffrontarsi
in semplice alternativa, diano vita a una tensione che è insieme un convergere
e un divergere.
Pertanto da una parte la
sottolineatura della priorità dello spirituale appare in ogni momento
innegabile: la realtà della cristianità, animata dall'esigenza della
"reductio ad unum" e orientata da una viva sensibilità cristiana, non
poteva fare diversamente; dall'altra parte però tale sottolineatura non arriva
mai ad essere assoluta ed indistinta! Anche in ciò il Medio Evo si rivela
squisitamente cristiano: nella sua riflessione si è mantenuto fondamentalmente
fedele alla dottrina cristiana della stato, che connette il principio della
distinzione con il principio dell'unità (F. KEMPF; Die päpstliche
Gewalt…, 141-142; F. KEMPF,Zur politischen Lehre..,, 305-306; 316;
F. KEMPF, Kanonistik und kuriale Politik…, 30).
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