LA RELAZIONE PAPATO-IMPERO
DURANTE IL PONTIFICATO DI INNOCENZO III
Solitamente si è parlato di questo
pontificato in termini di WELTHERRSCHAFT (dominium mundi) e di ierocrazia e gran
parte della storiografia italiana, anche recente, rimane ancorata a questa
interpretazione.
In realtà verso
la metà del secolo scorso abbiamo avuto una serie di studi, che avrebbe dovuto determinare
una revisione del giudizio tradizionale.
Ricordo gli
studi più significativi, che hanno dato avvio a questo processo:
M. MACCARRONE, Chiesa e Stato nella
dottrina di papa Innocenzo III (=Lateranum nv.s. 6) Roma 1940.
L'autore, attraverso un esame accurato degli
scritti di Innocenzo III, mostra che questi continuò la posizione tendenzialmente
dualista di Uguccione di Pisa, che gli era stato maestro all'università di
Bologna.
H. TILLMANN, Zur Frage des Verhältnisses
von Kirche und Staat in Lehre und Praxis Papst Innocenz'III : Deutsches
Archiv für Erforschung des Mittelalters
9 (1951), 136-181.
Con notevole perizia filologica l'autrice
mette in rilievo gli aspetti dualistici della dottrina e della prassi politica
di Innocenzo III.
F. KEMPF, Papsttum
und Kaisertum bei Innocenz III (= Miscellanea Historiae Pontificiae 19)
Roma 1954
L'autore assume una posizione intermedia tra
il giudizio ierocratico del passato e l'interpretazione dualistica recente:
secondo il Kempf Innocenzo III seppe fare sintesi delle due tendenze del suo
tempo: quella spiritualista-monistica e quella dualista.
A.
PRASSI
POLITICO-GIURIDICA
Innocenzo III riconosce espressamente
l'esistenza di due ambiti di potere: quello temporale e quello spirituale, che
hanno la loro suprema espressione rispettivamente nell'imperatore e nel papa:
“non neghiamo che l'imperatore è superiore al papa nelle cose temporali ma
il pontefice lo supera nelle cose spirituali..." (cito da M. MACCARRONE, Chiesa e Stato…,45).
“Nobis enim duobus (il papa e Ottone IV) regimen huius seculi principaliter
est comrissum... pontificalis auctoritas et regalis potestas, ambe videlicet in
nobis supreme...'' (Regestum
Innocentii III papae super negotio Romani imperii (=Miscellanea Historiae Pontificiae 12) ed.
F.KEMPF, Roma 1947 per comodità, sarà citato in seguito come RNI seguito dal
numero secondo cui l'opera cataloga il documento in questione: RNI 179 (ed.
KEMPF 386, 3-4; 11-12). Sia questo passo, sia quello precedente ricalcano in
maniera evidente la celebre formula gelasiana).
Data la
situazione storica di Christianitas, i due poteri non sono totalmente separati
e indipendenti l’uno rispetto l’altro, ma vengono a trovarsi in relazione e in
collaborazione:
“Si (pontificalis auctoritas et regalis potestas)
unanimes fuerimus et concordes in bono... eruntque praua in directa et aspera
fient plana, cum nobis duobus, fauente Domino, nichil obsistere uel resistere possit...
Et quidem sic expedit et oportet ut utraque per reliquam efficaciter adiuuetur
(RNI 179 (ed. F. K.EMPF,
386, 4-15).
Certo, non
si tratta di una collaborazione fra due entità di pari valore: il sacerdozio
vanta una priorità, in quanto è potere spirituale. Innocenzo III interpretava
questa priorità del sacerdozio a partire dalla situazione storica di
Christianitas: l'occidente di allora, pur diviso in vari regni, perseguiva un
unico e medesimo fine: la realizzazione del regno di Dio (anche in senso
temporale).
Evidentemente
in ragione della natura religiosa di questo fine il papato veniva ad assumere
in seno alla Christianitas un ruolo incontrastato di arbitro/giudice supremo,
che valuta e garantisce la fedeltà a tale fine. Ancora: in ragione
dell'interpretazione anche temporale di
tale fine religioso, il papato veniva a svolgere un ruolo di judex superior
pure a livello temporale.
In questa prospettiva Innocenzo III giunse ad
affermare un suo diritto d'intervento in ordine a questioni non propriamente
spirituali, dandone dimostrazione chiara e significativa (“significativa" sia perché le decretali
papali in quel tempo erano circondate di grande stima, sia perché avevano
assunto oramai un valore normativo e pertanto dovevano essere frutto di un
lavoro ponderato e prudente: cfr F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 274) in tre decretali: "Venerabilem”,
“Per
venerabilem” e “Novit”. Analizzando la natura di
questi interventi cercheremo di individuare la natura della superiorità-prioriorità
del sacerdozio: morale soltanto o anche giurisdizionale?
I.
intervento papale nella "provisio
imperii”
Innocenzo III affermò questo diritto nel
corso di una vicenda particolare: la doppia elezione e la lotta tra i due
eletti per conquistare il trono di Germania. Vediamo i fatti.
Nella dieta di Würzburg del 1196 l'imperatore
Enrico VI (figlio di Barbarossa) aveva tentato di imporre ai principi
l'ereditarietà del regno di Germania e quindi dell'impero, ad imitazione di quanto
avveniva nelle monarchie dinastiche di Francia e di Inghilterra. La proposta
non ottenne pacifica accoglienza: tra i principi, sotto la guida
dell'arcivescovo di Colonia Adolfo, si creò un partito anti-staufico, che
mirava a salvaguardare i diritti elettivi ed il peso politico dei grandi del
regno.
Il tentativo di legare il regno tedesco e l'impero alla dinastia staufica fallì,
poiché nel 1197 la morte sorprese Enrico VI, prima che avesse potuto
realizzare il suo progetto. L'8 marzo del 1198 un gruppo di principi di
tendenza staufica passò precipitosamente ad eleggere come re di Germania Filippo
di Svevia, fratello del defunto Enrico VI, che aveva lasciato un figlio di
pochi anni (Federico di Sicilia), incapace di assumere il potere. Perché tanta
precipitazione? Si voleva neutralizzare il gruppo anti-staufico di Adolfo di
Colonia, mettendolo di fronte al fatto compiuto.
Il processo elettivo era stato legittimo? Si
deve riconoscere che era avvenuto secondo la forma tradizionale, che non
prevedeva una riunione plenaria degli elettori, in cui si compisse un preciso e
ben definito atto di elezione. Tradizionalmente un gruppo ristretto, in genere
molto vicino e molto condizionato dalla dinastia regnante, esprimeva il suo
orientamento, gli altri poi aderivano alla spicciolata. Evidentemente questo
modo di procedere consentiva alla dinastia regnante di determinare l'elezione a
suo piacimento e di garantirsi di fatto una monarchia dinastica. Si capisce
allora perché in quegli anni questa procedura, anche se tradizionale, non era più pacificamente
accolta: la mettevano in discussione soprattutto gli anti-staufici, che, per
assicurare un rilievo maggiore al processo elettivo, volevano farlo consistere
in un atto ben preciso, compiuto soltanto da un gruppo ristretto di grandi
elettori, su esempio delle elezioni canoniche.
A partire da questa posizione il partito di
Adolfo di Colonia proclamò illegittima l'elezione di Filippo di Svevia, in
quanto non era stata opera dei grandi elettori e per di più, essendo avvenuta
senza l'intervento degli anti-staufici, era viziata dal delitto di “contemptus”
(esclusione arbitraria di aventi diritto al voto). Ora il diritto canonico, cui
gli anti-staufici si rifacevano, prevedeva che coloro che si fossero macchiati
del delitto di ''contemptus” venissero privati del diritto di voto: per questa
ragione gli anti-staufici non solo ritennero che l'elezione di Filippo di Svevia era illegittima, ma anche
ritennero che il partito staufico aveva perso il diritto di eleggere il re
tedesco. Pertanto, nella veste di unico partito avente diritto di voto, gli
anti-staufici il 9 giugno 1199 elessero come re di Germania Ottone di
BRAUNSCHWEIG (nipote del re d'Inghilterra Riccardo cuor di leone).
L'incoronazione di Filippo di Svevia, quale
re di Germania, non rispettò la tradizione: infatti non si tenne ad Aquisgrana
(la città era sotto il dominio di Ottone) ma a Magonza e non si compì per mano
dell'arcivescovo di Colonia (era infatti capo del partito avverso), ma per
mano del vescovo di TARANTASIA (Savoia). Ottone invece poté farsi incoronare
nella città giusta e dal vescovo giusto.
Ma vediamo
quale atteggiamento assunsero i duo rivali nei confronti del papato.
Filippo di Svevia
tenne una posizione tipicamente staufica (cfr. Federico Barbarossa): non
comunicò al papa l’elezione; non informò il papa delle doppia elezione: si
limitò a uno scritto dal tono molto freddo e formale, in cui avvertiva il papa
che i due delegati, inviati in Germania dalla Sede apostolica, sarebbero
tornati a Roma come suoi delegati.
Ottone,
eletto nel giugno del 1198, si decise solo verso la fine dell'anno ad inviare
una delegazione a Roma, per annunciare la sua elezione e per chiedere per sé la
corona imperiale e per Filippo censure ecclesiastiche.
Chi vuole ricostruire l'atteggiamento di
Innocenzo III, deve fare riferimento obbligato al succitato "Regestum
super negotio Romani Imperii”, in cui lo stesso Innocenzo III fece raccogliere
i documenti riguardanti la lotta per il trono tedesco e il titolo imperiale.
Il primo intervento del papa data del 3 maggio
1199 (RNI 1 e 2 (ed. F. KEMPF 1-9)): il che vuol dire che la Sede apostolica per
un anno mantenne un atteggiamento di neutralità e di attesa. Ritengo che rià
qui abbiamo un elemento dì valutazione interessante: a partire dalla convinzione
che l'elezione del re tedesco spettava esclusivamente ai principi, papa Innocenzo
III da una parte non volle intervenirvi di propria iniziativa, dall'altra
stette ad attendere che fossero i principi stessi ad invitarlo ad occuparsi
della questione. Dunque in ciò Innocenzo III dimostra di non voler fare ricorso
ai principi ierocratici di dominium mundi.
Alla fine però venne l'intervento: prima di
pronunciare giudizi, è opportuno considerare le ragioni che lo determinarono. Secondo
Innocenzo III dall'analisi degli avvenimenti passati e presenti emergeva che
sia la presenza di imperatori ostili alla collaborazione con il papato, sia
l'attuale mancanza di un forte imperatore (per via della doppia elezione),
finivano inevitabilmente con il recare gravi danni alla cristianità (RNI 1 e 2 (ed. F. KEMPF 4,15- 19; 7,16-22;
8,5-17)): il bene della Christianitas pertanto
imponeva che si provvedesse alla creazione di un imperatore dotato di “vera
potestas” e di “bona voluntas".
Nella
“provisio imperii”, proprio per garantire queste due prerogative imperiali,
intervenivano due sfere di diritto; prima di tutto interveniva la sfera di
diritto dei principi tedeschi, che convergendo su un candidato attraverso
l'elezione, assicuravano a costui una “vera potestas” (la base
realistico-territoriale tedesca). In un secondo momento interveniva la sfera di
diritto del papa, che nel dichiararsi disposto a consacrare-incoronare imperatore
colui che i principi avevano eletto, riconosceva costui come dotato di
"bona voluntas”.
In RNI 2 (ed. F. KFMPF, 26-27) abbiamo una
enunciazione sintetica di questo diritto di intervento papale nella "provisio
imperii": «(ad nos) ipsum negotium principaliter et finaliter noscitur
pertinere».
Per cogliere
il senso dell'affermazione è bene rifarsi ed un altro passo (RNI29 (ed. F. KEMPF, 75,3-11)), in cui il principio viene ripreso in forma più ampia: «Interest apostolice
sedi diligenter et prudenter de imperii Romani provisione tractare, cum imperium
noscatur ad eam principaiter et finaliter pertinere: principaliter,cum
per ipsam et propter ipsam de Grecia sit translatum per ipsam translationis
actricem propter ipsam melius defendendam; finaliter quoniam imperator a
summo pontifice finalem siue ultimam manus impositionem promotionis proprie accipit,
dum ab eo benedicitur, coronatur et de imperio investitur».
Come si vede
i due avverbi (principaliter et finaliter) hanno nell'intenzione di Innocenzo
III un valore più temporale che logico (cfr. F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…, 58-60): per la comprensione del suo diritto di
intervento Innocenzo III rimanda ad una duplice connessione tra papato ed
impero: quella che si è espressa all'origine dell'impero (quindi principaliter
da principium) con la "traslatio imperii”' e quella che si esprime con i
vari imperatori attraverso la consacrazione imperiale, che rappresenta lo
stadio finale (finaliter da finis) nel processo di elevazione imperiale. A proposito
del verbo “pertinet", la Tillmann, dopo una accurata analisi filologica
del termine e del suo uso in Innocenzo III, ritiene di potere concludere che
esso ha un significato generico, da rendersi col termine tedesco “anghet”, in
italiano diremmo che la questione dell’impero interessa alla s. Sede per
via della “translatio imperii' e della consacrazione imperiale (cfr. H. TILLMANN, Zur Frage…, 152-153).
Concludendo
dobbiamo dire che Innocenzo III da una parte afferma di avere diritto di
intervenire nella “provisio imperii” soprattutto quale consecrator, dall'altra
riconosce che tale suo diritto non è assoluto ed esclusivo, ma anzi deve comporsi
rispettosamente con il diritto dei principi elettori. Orbene nella “provisio
imperi'', del 1198 la sfera di diritto dei principi aveva avuto modo di esprimersi
ed aveva provocato una duplice elezione, che, dopo un anno di attesa, sembrava
insanabile, per quanto dipendeva dai principi stessi. A questo punto per
rispondere alle esigenze della Cristianitas (disporre della presenza di un imperatore
forte e dotato di bona voluntas) il papa ritenne di dover fare ricorso alla sua
sfera di diritto nella “provisio imperi”: dichiarare cioè la sua disponibilità
a incoronare l'eletto dai principi, dopo averne verificata la "bona voluntas”.
Poiché, in questo caso i principi avevano indicato due re tedeschi, il papa si
vedeva costretto (proprio per rispettare l'elezione dei principi) a verificare
la “bona voluntas" di ambedue gli eletti e quindi a dichiarare la sua
disponibilità a incoronare colui che, quanto a "bona voluntas”, appariva
più dotato. Ciò facendo, Innocenzo III sperava di offrire ai principi un'indicazione
utile per ritrovare la convergenza unanime su un solo candidato.
Se questa
analisi del primo intervento di Innocenzo III è esatta, si deve concludere che
la linea di azione del papa non si espresse - almeno inizialmente – in termini
di decisa ierocrazia
Di lì a poco Innocenzo III si trovò costretto
ad un nuovo intervento per rispondere ad una iniziativa del partito staufico.
Riunitosi a Spira (28 luglio 1199), il partito staufico aveva elaborato una
dichiarazione, che chiamava in causa la Sede Apostolica (RNI 14 (ed. F. KEMPF 33-38)). Vediamone il contenuto.
In primo luogo gli staufici annunciano che il
re di Germania legittimamente eletto è Filippo di Svevia (RNI 14 (ed. F. KEMPF 35,11-17; 36,1-10)). In secondo luogo sostengono che il papa
non deve recare danno alla causa di Filippo e dei suoi seguaci, perché, ciò facendo,
danneggerebbe l'impero: il papa invece deve concedere il suo favore e la sua
benevolenza (= corona imperiale) a Filippo (RNI 14 (ed. F. KEMPF, 76, 11-23; 37, 1-3)).
Infine il partito staufico avverte la curia
romana che Filippo con i suoi seguaci
verrà presto a Roma per cingere la corona imperiale (RNI 14 (ed.F. KEMPF, 37, 3-6)).
Questo
documento, che presenta la “provisio imperii” come un fatto esclusivamente
tedesco, in cui il papa non ha una sua parola da dire, ma deve soltanto
prendere atto dell'elezione avvenuta e compiere il dovere (non diritto) della
consacrazione-incoronazione imperiale, rivela una chiara mentalità staufica,
che contrastava profondamente con la concezione di “provisio imperii” della
curia romana ed in particolare di Innocenzo III.
Questi
replicò al documento di Spira con una lettera (agosto-settembre 1199) (RNI 15 (ed. F. KEMPF, 39-42)), dove vengono riprese puntualmente le affermazioni staufiche:
·
circa il
primo punto (Filippo di Svevia è il legittimo re tedesco) Innocenzo III ricorda
che l'elezione di Filippo è tutt'altro che pacifica;
·
circa il
secondo punto (non danneggiare, ma appoggiare Filippo) Innocenzo III afferma di
aver sempre agito non a danno, ma per il bene dell'impero e dichiara che
concederà il “favor apostolicus” (=dichiarazione di disponibilità a consacrare)
dopo aver esaminato i meriti e ì diritti dei due eletti;
·
circa il
terzo punto (l'incoronazione di Filippo) Innocenzo III enuncia la tesi classica
secondo cui il papa concede la corona a due condizioni:
+
il candidato
deve essere stato legittimamente eletto dai principi e legittimamente incoronato
(ad Aquisgrana dall'arcivescovo di Colonia): ciò evidentemente per rispettare
la sfera di diritto tedesca.
+
Il candidato
deve essere moralmente degno dì ricevere la corona imperiale (per garantire il
diritto della Chiesa ad avere nell'imperatore un vero difensore).
Come si vede qui Innocenzo III afferma che il
suo ruolo nella incoronazione non è solo strumentale, in quanto implica il
diritto di esaminare il candidato circa la sua idoneità morale ad essere
consacrato e incoronato.
A questo punto però la Curia Romana ritenne
che era giunto il momento di tirare le somme a proposito di Filippo di Svevia:
si rilevava che non accennava minimamente a farsi assolvere dalla scomunica, in
cui era incorso nel 1196 per avere invaso con truppe imperiali territori del patrimonio
di S. Pietro; si rilevava che si collocava in chiara continuità con la
concezione staufica dell'impero; si cominciava a valutare negativamente sia il
processo elettivo, da cui Filippo era uscito eletto, sia le modalità della
consacrazione-incoronazione regale. Finalmente in un concistoro segreto, tenuto
alla fine del 1200 o all'inizio del 1201, Innocenzo III espresse la sua
decisione (= favor apostolicus) nella cosiddetta “Deliberatio super
facto Imperii de tribus electis” (RNI 29 (ed. F. KEMPF 75-91)).
Dopo avere esaminato sia le ragioni pro e contro
Federico di Svevia (figlio di Enrico VI), sia le ragioni pro e contro Filippo
di Svevia (fratello di Enrico VI), sia le ragioni pro e contro Ottone, Innocenzo III si dichiarò disponibile
a consacrare-incoronare quale imperatore (= “favor apostolicus") Ottone:
questi però, prima di poter cingere la corona, avrebbe dovuto aderire alle
richieste della Sede Apostolica circa i territori italiani.
La reazione staufica a questa decisione papale
ci è pervenuta in una lettera, che alcuni principi staufici indirizzarono al papa
nel gennaio 1202 (RNI 61 (ed
F. KEMPF, 162-166)): i principi
staufici ritengono che il legato papale in Germania, si sarebbe immischiato
nell'elezione del re tedesco, comportandosi come un elettore o come giudice del
processo elettivo.
Giungiamo cosi alla decretale “Venerabilem”
(RNI 62 (ed. K.2,MPF, 167-175): la decretale
risale al marzo 1202), che, nel
rispondere all'accusa staufica ancora una volta enuncia e precisa il diritto
papale di intervento nella “provisio imperii”.
a)
Si tratta di
un intervento, che non si compie nella sfera dell'elezione del re di Germania:
qui i principi tedeschi hanno un diritto esclusivo, che il Papa non vuole
usurpare, ma riconoscere e rispettare (RNI 62 (ed. F. KEMPF, 168, 1-9)).
b) Si tratta
invece di un intervento, che si compie nella sfera della
consacrazione-incoronazione imperiale di colui che è stato legittimamente
eletto dai principi come re di Germania. Come il Papa riconosce e rispetta la
sfera di diritto dei principi elettori, attenendosi ai risultati della loro
elezione, così i principi tedeschi
devono rispettare e riconoscere il diritto papale a consacrare-incoronare
come imperatore l'eletto, solo se questi risulta al Papa moralmente degno di
ricevere il rito spirituale della consacrazione-incoronazione imperiale (RNI 62 (ed. F. KEMPF 168, 9-12; 169, 1-8)). Si noti: il Papa non rivendica il diritto
giurisdizionale dì esaminare l'elezione compiuta e l'idoneità politica
dell’eletto (cioè l’idoneità dell’eletto ad esercitare la potestas imperiale),
ma rivendica il diritto sacerdotale di esaminare se la persona eletta sia
moralmente degna di ricevere l'atto spirituale della consacrazione: non si
tratta dunque di un esercizio di potere temporale supremo nella sfera
temporale, ma si tratta di un esercizio di potere spirituale nella sfera
spirituale della celebrazione liturgica.
c) Il legato
papale in Germania pertanto non si comportò né da elettore né da giudice del
processo elettivo: il legato papale in Germania semplicemente rese noto il
risultato dell'esame, compiuto dal papa in vista della consacrazione. Avendo i
principi elettori designato più eletti e non essendo stato raggiunto un
accordo da parte dei principi elettori, il papa ha considerato quale dei due
fosse più degno di essere consacrato e ha concluso, concedendo il “favor
apostolicus” (= disponibolità a consacrare-incoronare) a Ottone. Si noti che
Innocenzo III non ha semplicemente giudicato Ottone più degno di Filippo, ma
ha addirittura escluso Filippo, perché indegno, essendo scomunicato, spergiuro,
persecutore della Chiesa Romana. Il papa giustifica questa sua decisione col
fatto che l'impero oltre a possedere un carattere tedesco, possiede anche un
carattere ecclesiastico (defensio ecclesiae): pertanto non solo il papa deve
rispettare il carattere tedesco dell'impero, astenendosi da ogni indebita
ingerenza nella sfera elettiva dei principi, ma anche i principi devono
rispettare il carattere ecclesiastico dell'impero, esercitando il loro diritto
elettivo secondo gli interessi non solo tedeschi ma anche ecclesiastici: il che
significa concretamente che i principi non possono, per beghe tedesche,
dilazionare all'infinito la doppia elezione, perché, così facendo, calpestano
il diritto della Chiesa ad avere il suo defensor; il che ancora significa
concretamente che nel superare la doppia elezione, i principi tedeschi dovranno
considerare non solo gli equilibri di forza, che verranno a stabilirsi in
Germania, ma anche il fatto che Filippo di Svevia si trova in una situazione
morale, che contraddice il carattere ecclesiastico dell'impero e gli impedisce
di cingere la corona imperiale (RNI 62 (ed. F. KEMPF 170-175)).
d)
Cerchiamo
ora di precisare il valore di questo “favor apostolicus”. Come abbiamo visto,
il "favor apostolicus” è un intervento che non vuole toccare direttamente
la sfera dell'elezione, pertanto non ha il valore di una sentenza, pronunciata
da un'autorità temporale giurisdizionalmente superiore e tendente da una parte
ad annullare l'elezione di Filippo di Svevia e dall’altra a “confermare”
l'elezione di Ottone. Il "favor apostolicus” ha tutto e soltanto il valore
dì un giudizio morale, pronunciato da quella sede apostolica, che in
materia morale è autorità suprema. Di questo giudizio morale i principi devono
tenere conto non per obbligo giurisdizionale ma per obbligo morale. Il "favor apostolicus” non determina quindi nulla a livello giuridico: le due
elezioni continuano a sussistere e solo dall'azione dei principi possono
essere superate. Nel fare ciò i principi ora dispongono dell'indicazione morale
del papa, ma possono anche non attenervisi (In caso di rifiuto, i principi se ne assumerebbero tutta la responsabilità morale,
esponendosi anche alle censure ecclesiastiche. Tuttavia la loro posizione
temporale non può essere colpita direttamente. Innocenzo III aveva chiara
coscienza di ciò e a partire dall'autunno del 1201, il “favor apostolicus”
viene presentato con tono precettivo solo nei documenti indirizzati agli
ecclesiastici: cfr F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum.., 147). Per questa ragione Innocenzo III dà al suo
"favor apostolicus” un valore limitato alla persona di Filippo, “tamquam
indignam quoad imperium, presertim hoc tempore, obtinendum penitus
reprobamus...” (RNI 33 (ed.
F. KEMPF, 108, 15-17)). Come si
vede, Innocenzo III limita la portata del suo “favor apostolicus" alla
questione dell’impero (quoad imperium) e alla situazione presente (presertim
hoc tempore), cosciente del fatto che spetta ai principi regolare la questione
del regno di Germania e che questa potrebbe anche risolversi con il trionfo di
Filippo di Svevia: nel qual caso, dato lo “ius ad imperium" del re
tedesco, il papa dovrebbe riprendere in considerazione il problema della idoneità
morale di Filippo di Svevia e dovrebbe concedergli il "favor
apostolicus”, se nel frattempo gli impedimenti morali fossero venuti a cadere.
e) Tentiamo ora di valutare la decretale “Venerabilem"
nella sua globalità per rilevare secondo quali termini Innocenzo III pensi la
relazione tra i due supremi poteri della Cristianità. Si deve riconoscere che
nella decretale "Venerabilem” si ha una chiara affermazione della
superiorità del sacerdozio, la quale si esprime nel diritto papale di
intervenire nella "privisio imperii'. D'altra parte va anche sottolineato
che tale superiorità ed il connesso diritto di intervento nella “provisio
imperii" non sono degli assoluti, ma vengono interpretati in stretta
aderenza alla realtà storica: abbiamo infatti non solo una grande attenzione
all'aspetto ecclesiastico della "defensio ecclesiae', ma anche una
rispettosa attenzione all'aspetto realistico del regno di Germania. Dunque il
monismo di fine e di guida, che caratterizza la christianitas, ha sì un
riflesso anche sul terreno propriamente temporale-politico, però è un riflesso
limitato e circoscritto d'attenzioni di tipo dualistico. Pertanto nella
"Venerabilem” non abbiamo una contrapposizione di monismo e dualismo, ma
abbiamo una tensione, un intreccio di monismo e di dualismo.
Naturalmente il conflitto per il trono di Germania e per
il titolo imperiale continuò anche dopo la 'Venerabilem'. A partire dal 1204 il
partito di Ottone cominciò a sgretolarsi: lo stesso Adolfo di Colonia passò
dalla parte di Filippo di Svevia. Questi, dal canto suo, cominciò a dare segni
di maggiore disponibilità e rispetto verso la Curia Romana, che cominciò a
pensare all'opportunità di spingere Ottone al ritiro. Ma il 21 giugno 1208
Filippo fu assassinato a Bamberga da un esponente del suo partito; Ottone non
ebbe parte nel delitto. Tutti i principi tedeschi allora si strinsero
unanimemente intorno ad Ottone, che il 4 ottobre 1209, fu in-coronato da
Innocenzo III e divenne perciò Ottone IV. Pochi giorni dopo l'incoronazione
Ottone IV però mostrò che la sua devozione alla sede apostolica era dettata
solo da opportunismo politico: infatti invase i territori del patrimonio di s.
Pietro e si spinse alla conquista del Regno di Sicilia. Innocenzo III sia per
difendere l'indipendenza del patrimonio di s. Pietro, sia per difendere i
diritti di Federico di Svevia, di cui era tutore dalla morte della madre
Costanza (1198), lanciò contro Ottone IV la scomunica e nel settembre del 1211
convinse i principi tedeschi, riuniti a Norimberga, ad eleggere Federico di
Sicilia, quale re di Germania. Come si vede, Innocenzo III fece ricorso alle
sole sanzioni spirituali, lasciando ai principi i provvedimenti di natura
temporale (deposizione e nuova elezione). Federico di Sicilia, raggiunta la
Germania, ottenne una conferma della sua elezione al trono tedesco (dieta di
Francoforte, 1212). Lo scontro militare di BOUVINES (1214) decise la nuova
contrapposizione di due re tedeschi: Federico, aiutato dalle truppe di Filippo
II Augusto, re di Francia, ebbe la meglio su Ottone IV, che godeva
dell'appoggio inglese. Nel 1215, secondo la tradizione, Federico ottenne la
corona tedesca in Aquisgrana dall'arcivescovo di Colonia. Il concilio
lateranense IV in quello stesso anno riconobbe ufficialmente Federico II di
Svevia.
Il Intervento
papale: "certís causis inspectis… casualiter"
Questo diritto di intervento ha la sua
formulazione teoretica nella decretale "Per venerabilem” (Reg. V, 128 (PL 214, 1130-1134)).
Possiamo distinguervi 3 parti.
a.
Vi troviamo:
+ l'occasione,
che ha determinato tale scritto: Guglielmo di Montpellier chiede al papa la
legittimazione dei suoi figli spuri.
+ le ragioni addotte da Guglielmo per giustificare la sua richiesta: fra esse prende spicco il rimando ad un precedente: la
legittimazione dei figli spuri di Filippo II Augsto, re di Francia (Filippo II Augusto aveva ripudiato la sua
prima sposa Ingeborga, appellandosi all'impedimento di affinità: un processo
ecclesiastico locale aveva accolto l'eccezione levata dal re e questi era
passato ad un nuovo matrimonio con Agnese di MERANIA. Innocenzo III però
ritenne il processo ecclesiastico locale invalido per difetti di procedura e
perciò ordinò a Filippo II Augusto di abbandonare Agnese e tornare con Ingeborga.
Insieme tuttavia il papa legittimò i figli che il re di Francia aveva avuto da
Agnese (legittimazione quanto agli effetti civili: potevano cioè succedere al
padre). Si noti che rimaneva aperta la questione dell'impedimento di affinità:
un regolare processo canonico avrebbe potuto teoricamente riconoscere tale
impedimento ed allora il matrimonio con Ingeborga sarebbe stato dichiarato
nullo, il matrimonio con Agnese sarebbe stato sanato ed i figli di questa
seconda unione sarebbero stati di per sé figli legittimi).
b. In questa parte della decretale il papa
risponde negativamente alle richieste di Guglielmo, mostrando l’infondatezza
delle motivazioni addotte. A noi giova prestare attenzione al passo, in cui il
Papa, facendo appello al diritto pubblico, sostiene che il caso di Guglielmo
non è esattamente simile al caso di Filippo II Augusto. Il re di Francia non ha
in temporalibus un'autorità giurisdizionale superiore, perciò rivolgendosi al
papa per la legittimazione agli effetti civili, non ha pregiudicato i diritti
di un’autorità secolare superiore. Guglielmo
di Montpellier invece ha sopra di sé un superiore secolare competente ed è a
questi che deve rivolgersi. Già qui si vede che Innocenzo III intende questo
suo diritto di intervento nel temporale né come un diritto assoluto, né come un
diritto che si possa esprimere a danno dell'autorità secolare competente.
c.
Il papa poi presenta in
termina precisi il principio dell’intervento “certis causis inspectis…
casualiter”. Vediamone l'enunciato: “Rationibus
igitur his inducti, regi gratiam fecimus requisiti..., quod non solum
in ecclesiae patrimonium, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem,
verum etiam in aliis regionibus, certis causis inspectis, temporalem iurisdictionem
casualiter exercemus” (123).
Per affermare ciò Innocenzo III si fonda su
tre autorità:
·
1Cor 6,3:
“Non sapete che giudichiamo gli angeli, quanto più le cose di questa vita”;
·
Deut
17, 8-12: “Quando in una causa ti sarà troppo difficile decidere tra assassinio e
assassinio, tra diritto e diritto, tra percossa e percossa, in cose su cui si
litiga nelle tue città, ti alzerai e salirai al luogo che il Signore, tuo Dio,
avrà scelto. Andrai dai sacerdoti leviti e dal giudice in carica in quei giorni,
li consulterai ed essi ti indicheranno la sentenza da pronunciare”.
·
Mt 16, 18: “E io a te dico: tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi
non prevarranno su di essa”.
Dall'enunciato possiamo derivare i caratteri
di questo intervento (cfr H.
TILLMANN, Zur Frage…, 137-139).
·
E’un
intervento di natura temporale si parla espressamente di “temporalis
iurisdictio” ed è questo il senso del rimando a 1Cor 6,3.
·
il soggetto,
che compie l'intervento, è il sacerdozio nella sua suprema espressione: il
giudice, di cui parla Deut 17,8-12 viene inteso alla luce di Mt 16,18 e
pertanto viene identificato con Pietro e con i suoi successori.
·
I limiti di
questa giurisdizione temporale, esercitata "certis causis inspectis...casulaiter",
trovano espressione nel passo di Deut.: deve trattarsi di casi difficili, che
l'autorità secolare non è in grado di risolvere e l'intervento del sacerdote
deve essere richiesto dall'autorità secolare stessa.
Dunque anche in questa decretale il principio
della superiorità morale del sacerdozio ha un riflesso nella sfera della
giurisdizione temporale; tuttavia, non ne deriva una totale subordinazione: Innocenzo
III infatti conferisce chiaramente al suo intervento un carattere straordinario
e sussidiario: deve essere richiesto dall'autorità secolare stessa, si limita
alle questioni, in cui l'autorità secolare si rivela inadeguata!
In fondo nell'assegnare al papato il ruolo di
“iudex superior”, che assicura la giustizia, quando l'autorità secolare non è in
grado di garantirla, Innocenzo III non
fa altro che richiamare un principio del diritto imperiale giustinianeo, che
appunto riconosceva al tribunale ecclesiastico la facoltà di supplire alle
carenze dell'apparato giudiziario civile.
III- Intervento papale "ratione
peccati” (1204)
La presentazione sistematica di questo
diritto d'intervento si trova nella decretale "Novit”(Reg. VII, 42 (PL 215, 325-328)).
Occasione che determinò la compilazione di questo documento, fu la
contesa feudale tra Filippo II Augusto, re di Francia e Giovanni senza terre,
re di Inghilterra. La corona inglese possedeva diversi territori sul
continente nell'area francese (Guglielmo
il Conquistatore, re d’Inghilterra dal 1066, rimase duca di Normandia, vassallo
del re di Francia; Enrico II Plantageneto divenne re d’Inghilterra nel 1154 in
quanto sua madre, Matilde d’Inghilterra era erede del regno d’Inghilterra, ma
era anche erede del ducato di Normandia; suo padre Goffredo Plantageneto era
conte d’Angiò e del Maine; Enrico II Plantageneto sposando poi Elvira ricevette
da lei come dote il ducato di Aquitania e il ducato di Guascogna). Proprio per via di questi possedimenti
continentali il re inglese era legato al re di Francia come suo vassallo. Era
questa una relazione piuttosto precaria, che causava continui dissapori e
contrasti armati. Nel 1199 finalmente le due parti avevano concordato un
armistizio quinquennale, anche per poter garantire un impegno diretto nella
crociata, che si stava allestendo. La pace però non durò molto: si venne alla
guerra e Filippo II Augusto ebbe la meglio, giungendo a conquistare quasi tutti
i possedimenti continentali del rivale.
A questo punto Giovanni senza terre fece
appello al papa, che affidò l'esame
della questione ad alcuni legati. Filippo II Augusto non gradì per nulla tale
intervento e protestò duramente, richiamandosi al fatto che la sua contesa con
Giovanni senza terre era una questione feudale e pertanto ricadeva
esclusivamente nella sfera della sua competenza regale. Innocenzo III si trovò
cosi nella necessità di precisare il senso del suo intervento e lo fece appunto
con la decretale “Novit”.
Vediamo l'enunciazione del principio:
“Non enim intendimus iudicare de feudo, cuius
ad ipsum (regem) spectat iudicium, nisi forte iuri cornmuni per speciale privilegium
vel contrariam consuetudinem aliquid sit detractum...cum non humane
constitutioni, sed divine legi potius innitamur... Nullus enim qui sit sane
mentis, ignorat quin ad officium nostrum spectet de quocumque peccato mortali
corripere quemlibet Christianum et, si correctionem contempserit, ipsum per
districtionem ecclesiasticam coercere" (PL 215, 326-327).
Dall’enunciato possiamo dedurre i caratteri di questo intervento:
·
Non si
tratta più di un atto straordinario di “temporalis iurisdictio”, ma si tratta
semplicenente di un atto di “spiritualis iurisdictio” (de peccato mortali corripere: per districtionem ecclesiasticam
coercere).
·
Soggetto,
che compie l’intervento, è il potere spirituale nella sua massima espressione.
·
I limiti di
tale intervento sono rappresentati dal peccato; in questo caso il peccato
consisterebbe nella rottura della pace giurata: il papa vuole vedere chi è
moralmente responsabile di tale crimine.
Tentiamo una valutazione di questo
intervento.
Se con il “non
intendimus iudicare de feudo" Innocenzo III volesse affermare che
l'intervento “ratione peccati” dell'autorità spirituale decide e chiude la
questione, rendendo superflua la procedura giudiziaria feudale, avremmo una
chiara enunciazione ierocratica, in quanto l'autorità secolare feudale si
troverebbe determinata nel suo esercizio giurisdizionale dall'autorità
spirituale. Ma a noi pare che non sia questa l'interpretazione esatta del
passo!
Per Innocenzo III l'intervento “ratione peccati”,
deve prestare attenzione al contesto giuridico feudale in un duplice senso:
-
prima di
tutto l'intervento “ratione peccati”, proprio per determinare da che parte sta
la responsabilità morale della rottura della pace, deve considerare anche se e
in che misura e da parte di chi si é leso
il diritto feudale;
-
in secondo
luogo l'intervento "ratione peccati” esprime un giudizio, che non sopprime la procedura feudale,
ma vi si pone accanto come espressione della collaborazione, che il potere spirituale
presta al potere secolare: il giudizio papale infatti è solo morale: dice da
che parte sta il peccatore e mira,
magari anche con il sussidio di censure ecclesiastiche, a suscitare il
ravvedimento interiore. Il risultato dell'intervento papale pertanto non é la
diretta ricostituzione dell'ordine feudale leso (questa si compirà attraverso
la normale procedura feudale), ma la conversione del peccatore: è chiaro che,
se ci sarà conversione, indirettamente, per consequentiam, diventerà più
agevole ristabilire l'ordine feudale.
A questo punto traspare chiaramente che
Innocenzo III, facendo giocare il principio della superiorità del sacerdozio
nella realtà storica della Christianitas, deriva da una parte la convinzione
che, finché dura l'orientamento cristiano di tutta la società occidentale, il
papato vi esercita un primato di conduzione morale su tutti gli aspetti della
vita (“ratione peccati ad eum omnes causae per quandam consequentiam spectant”)
dall'altra deriva l'attenzione ad interpretare tale situazione in aderenza alla
realtà storica senza compiere assolutizzazioni di principio, conservando il
senso della sfumatura e del limite (diritto di intervento storico-contingente, legato
al contesto di Christianitas; intervento di natura morale).
Si tratta ora di sfruttare gli elementi
raccolti per giungere a scoprire la collocazione di Innocenzo III nell'ambito
delle correnti canonistiche del suo tempo: era legato alla corrente di ispirazione
"spiritualista", oppure si connetteva con la tendenza dualista
tradizionale, oppure era schierato tra i dualisti, che evolvevano verso
accenti monistici?
Risponderemo, verificando la posizione di
Innocenzo III sulle argomentazioni principali, che le varie tendenze
addussero!
Sul problema
della elevazione imperiale, è chiara in lui la distinzione tra l'ambito
elettivo dei principi e l'ambito consacratorio del papa: l'elezione conferisce
sia l'auctoritas, sia lo ius exsecutionis in quanto non abbisogna di
approvazione; la consacrazione pertanto non dà né l'auctoritas (quindi non era
della tendenza di ispirazione spiritualista) né la “exsecutio” ma solo
corrobora il potere imperiale ricevuto e già in esercizio dall'elezione (quindi
non accede alla posizione innovativa di Lorenzo Ispano, ma si attiene a quella
di Uguccione, evitando addirittura il termine “confirmatio” nella sua accezione
più generica).
A proposito della deposizione, in
Innocenzo III, a differenza degli ierocratici, manca ogni pretesa di diritto:
nella prassi poi non vi ricorse né per eliminare Filippo di Svevia né per
eliminare Ottone IV dopo l'invasione della Sicilia, ma si limitò a sottolineare
il valore della scomunica. Per sé dobbiamo dire che Innocenzo III in fatto di
deposizione di sovrani si rivelò ancora più prudente del maestro Uguccione,
infatti non prese mai in considerazione l'ipotesi di giungere ad una
deposizione "ratione criminis et necessitatis” in collaborazione coi
principi (H. TILLMANN, Zur Frage…,
13 9 – 14; F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum, 271-272).
Anche sulla
questione delle due spade troviamo Innocenzo III in linea con le
posizioni della tendenza dualista (cfr F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum, 275-278). Distingue tra il gladius, che la Chiesa
concede al laici quasi “ad modum delegationis' ed il “gladius” (cioè la “potestas
coactiva”), che l'autorità secolare riceve direttamente da Dio ed usa, su
invito del sacerdote, per il bene della Chiesa (Reg. VII 212 (PL 215, 527-528); cfr F. KEMPF, Papsttum
und Kaisertum, 275-276). La
preoccupazione di distinguere ha un riflesso a livello terminologico: il
"gladius'', che la Chiesa concede ai laici, non viene mai designato col
termine “gladius materialis”: il termine “gladius materialis” è riservato
esclusivamente alla "potestas coactiva materialis” del potere secolare e
talora è esteso a designare il potere secolare nella sua globalità (cfr F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum,
276-277).
Anche Lc 22,
38 è usato soltanto in funzione della distinzione per affermare la necessità di collaborazione!
B – REGNO
– SACERDOZIO SOTTO IL PROFILO TEOLOGICO
Se noi ci limitassimo all'aspetto giuridico,
opereremmo una aprioristica e semplicistica riduzione sia della personalità di
Innocenzo III sia della sua dottrina, che non era certo la disquisizione
specialistica di un maestro di scuola, ma era invece la complessa e poliedrica
visione di un uomo che, passando attraverso molteplici esperienze di studio,
era venuto a trovarsi alle prese con una esperienza di governo papale.
Da qui la presenza nelle sue opere di
elementi che non sono riconducibili alla posizione giuridica sopra delineata; da
qui l’esigenza di individuare queste altre componenti del pensiero di Innocenzo
III al fine di pervenire ad una visione più globale. Si tratta fondamentalmente
di componenti teologiche, connesse con una particolare concezione
ecclesiologica, che ora preciseremo.
1. L'ecclesiologia
Nella
concezione ecclesiologica di Innocenzo III
confluiscono due temi: la Chiesa come “universitas fidelium” e la Chiesa come
Corpo di Cristo. Cristo è il “caput” della "universitas fidelium”; quale
re-sacerdote guida la Chiesa nella condizione di lotta verso lo stato del
trionfo. Questa Chiesa-universitas-fidelium nella sua fase militante abbraccia
tutte le Chiese e tutti i fedeli, re compresi. Poiché, in seguito alla riforma gregoriana,
essa acquista un senso specificamente spirituale, trova il suo ''caput in terra"
nel papato. In tal modo il papa sulla terra è il solo “vicarius” del Cristo “caput
ecclesiae". In questa prospettiva il papa rappresenta Cristo non solo
nelle sue prerogative sacerdotali, ma anche nelle sue prerogative regali.
2. "Vicarius illius qui est Rex regum"
Il tema
trova in Innocenzo III uno sviluppo particolare. A suo fondamento sta “il
primato”, inteso non solo come conduzione della Chiesa universale, ma anche
come conduzione del "mundus totus": "quod Petro non specialiter
aliqua specialis ecclesia, sed totus mundus commissus fuerit et ecclesia generalis”
(Reg.VII 1 (PL 215-
279 A)).
E’ bene rilevare che Innocenzo III riferisce il termine “ecclesia generalis''
alla Chiesa-aggregazione spirituale ed il termine "totus mundus'' alla
realtà extra-ecclesiastica, che però, data la situazione di Christianitas,
rimane orientata all'unico fine religioso-politico e pertanto conserva un
riferimento fondamentale all'ordine spirituale e all’autorità spirituale.
Pertanto merita una qualche obiezione
l’interpretazione, che Maccarrone dà del passo citato: secondo lui Innocenzo III allude al potere che il papa ha
nella chiesa: su tutta la Chiesa, su ogni fedele (M. MACCARRONE, Chiesa e Stato…, 16-26). Però in tal modo non fa dire al passo
tutto ciò che contiene: in esso si deve cogliere lo spirito della teologia spiritualista,
che riconduce tutta la realtà alla Chiesa-spirito: in esso quindi si deve
avvertire la tendenza a riconoscere al potere sacerdotale di Pietro un’azione
in un ambito che non é sacerdotale, ma regale.
Infatti il riflesso regale del sacerdozio
trova una chiara affermazione nella elevazione regale di Joannitza di Bulgaria: Innocenzo III fonda questo affare
non propriamente ecclesiastico precisamente sul suo carattere di "vicarius
illius qui est Rex regum”. Ripeto ciò si comprende nella misura in cui vi si
riconosce una traccia della mentalità spiritualista, che appunto riconduceva
anche il regno alla Chiesa, corpo di Colui che è il vero re e quindi al papa,
"vicarius illius qui est Rex regum”.
In questa prospettiva si collocano altri temi
tipici dello spiritualismo:
a) IL SOLE E LA LUNA
Innocenzo III concepisce il potere spirituale
e il potere regale nella "ecclesia universalis'' rispettivamente come il
sole e la luna nel firmamento (RNI 2;
32; 141; 179 (ed. F.KEMPF 7,9-11; 98,13-99,13; 333,18-22; 386,5-6)). Per sé si mantiene in piena prospettiva
dualista, finché usa il paragone per affermare la superiorità del sacerdozio e
per mostrare che il potere regale riceve il suo splendore dal sacerdozio. Ma
l'orientamento spiritualista spinge ben oltre: splendere é ciò che il sole e la
luna fanno nel cielo e la luna può esercitare questa funzione solo se il sole,
attraverso il suo splendore, le dà facoltà di far luce. A questo punto é chiara
l'intenzione di ricondurre la regalis potestas alla "auctoritas pontificalis'
(cfr F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
284-285)
- b)
LA PRIORITA'
DEL SACERDOZIO
Anche su
questo punto Innocenzo III ritorna con argomentazioni tipiche degli
spiritualisti: il sacerdozio incorona il re; il sacerdozio governa su qualcosa,
che vale ben più del corpo: l'anima; il sacerdozio è stato istituito da Dio
stesso e prima del
Regno, che é un'invenzione umana, cui Dio ha dato il suo assenso (cfr F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
288-289). Il problema che si pone è questo: per
questa via Innocenzo III ha forse abbandonato la posizione dualista, emersa a
livello giuridico? La risposta ci é offerta da un passo della lettera, con cui
il papa si congratula con Giovanni senza terre, che si era fatto vassallo
della Santa Sede:
“… teipsum
et regna tua etiam temporaliter ei subicere decrevisti, cui noveras
spiritualiter esse subiecta... ille provincie, que olim sacrosanctam Romanam
ecclesiam propriam in spiritualibus habuere magistram, nunc etiam in temporalibus
dominam habeant specialem” (Reg.
XVI 131 (PL 216 294 A)). Per sé la
santa sede rivendica una sovranità spirituale, di natura ecclesiastica: solo la
sottomissione feudale le conferisce anche una sovranità temporale.
- c) LA DONAZIONE
DI COSTANTINO
Questo argomento, tipico presso i decretisti
della corrente spiritualista, ricorre una volta soltanto in Innocenzo III, e precisamente
in una predica per la festa di s. Silvestro (PL 217 481B – 482A). Dopo una attenta esegesi del passo, Kempf (F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
291-294; cfr. M. MACCARRONE, Chiesa e Stato..., 42-45; H. TILLMANN, Zur
Frage..., 149-152) giunge ad
individuarvi tre gradi: il primo consiste nella affermazione del carattere
sacerdotale e regale del papato. Il secondo grado mira a dimostrare
l'affermazione precedente: il papa, come sacerdote, crea patriarchi, primati,
metropoliti, presuli, come re invece nomina nella città di Roma e nello stato
della Chiesa senatori, prefetti, giudici e tabellioni: qui la donazione di
Costantino è addotta come riconoscimento da parte imperiale di questa
prerogativa papale. Il terzo grado mette in confronto i due poteri e conclude
con l'affermazione della superiorità del potere spirituale. Cosi inteso,
l'accenno alla donazione di Costantino non può essere ricondotto alle posizioni
ierocratiche e pur tuttavia rivela una chiara tendenza a leggere l'impero in
relazione al potere sacerdotale, che non gli è inferiore in regalità.
3. Il potere del “Vicarius Christi”
Il papa, quale vicario di Cristo, partecipa
in maniera limitata alle sue prerogative di sacerdote e di re. In questa prospettiva
il papa ha sulla terra la "potestas spiritualis" nel suo sommo grado;
perciò viene sempre designata come "plenitudo potestatis”.
Invece la
"potestas regalis" é posseduta dal papa non in misura piena, non in
sommo grado, ma solo in grande misura(cfr PL 217 665 A-B; 218 767 B; 214 541 B). Potremmo dire che essa è il riflesso in ambito secolare dello splendore
della potestà spirituale. Concretamente si ha questa irradiazione del potere
spirituale nel temporale come "potestas regalis" ad esempio quando la
scomunica papale determina conseguenze a livello civile, quando viene promossa
una crociata, quando si ha l'intervento straordinario e sussidiario
"casualiter, certis causis inspectis". Questo esercizio di diritti
regali, in connessione e in forza del potere straordinario di vicario d Cristo,
può essere compreso adeguatamente solo se viene collocato all’interno della realtà
della Christianitas.
4. La “Christianitas”
La realtà della Christianitas abbraccia tutti
coloro che in occidente e anche in oriente sono uniti nella professione
dell'unica fede cristiana, formando la realtà sociologicamente rilevabile del popolo
dei cristiani, contrapposto al popolo dei non-cristiani. La "Christianitas”
è perciò più antica dell'Impero. Essa per il suo carattere sociologico-terreno
non può essere fatta coincidere con la nozione specifica e soprannaturale della
"ecclesia universalis”, viene perciò indicata con i termini “totus
mundus", "populus christianus".
Pertanto il papa dovrebbe avere su tale
realtà un potere distinto da quello che ha nella “ecclesia universalis”, ma
tuttavia emanante da tale potere ecclesiastico, che ne è la ragione. In questa
prospettiva diventa più perspicuo quel potere regale del papa, che è riflesso
nel temporale del potere spirituale.
Il Kempf sostiene che Innocenzo III sì talora
usa i termini “christianitas-popolus christianus” in senso generico, però
rileva che Innocenzo III, quando vuole indicare la realtà sociologico-terrena dei
cristiani, distinta da quella dei non-cristiani, ricorre soltanto a queste espressioni: “christianitas-popolus
christianus”, quasi che ne siano il termine preciso (cfr F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum…,
305-308; M. MACCARRONE, Nuovi studi su Innocenzo III : Rivista di storia
della Chiesa in Italia, 9(1955-1956),
407-412: non condivide la tesi che Innocenzo III avesse una tale idea; ma forse
ciò dipende dal fatto che il Maccarrone non dà sufficiente rilievo alla
tensione spiritualista e alla sua tendenza a riferire anche il temporale alla
Chiesa).
Concludendo, dobbiamo dire che solo se si
ammette questa realtà della "christianitas” gli elementi
giuridico-dualisti e gli elementi
spiritualistico-monistici, che sopra abbiamo rilevato, non si contrappongono
tra loro contraddicendosi, ma si fondono in un coerente sistema di pensiero:
tale coerenza non fu il frutto di un lavoro intellettuale e astratto, ma è il
risultato di una osservazione attenta della realtà, quale allora si presentava.
Tale realtà era precisamente la “christianitas" dualista, in quanto la
sottomissione al papa, che ne determinava l'esistenza, non era giurisdizionale,
ma soltanto spirituale; monista in quanto elevava a sua sola guida il papa,che
stava al di sopra dei re e dell'imperatore.
E così Innocenzo III ha il merito di aver
organizzato unitariamente le tendenze, che nel secolo XII si trovavano divise e
contrapposte. In questo lavoro di sintesi Innocenzo III ha anticipato il secolo
XIII, ma non ha raggiunto la rigidità e l'astrattezza schematica, che
caratterizzerà la dottrina della "potestas directa" elaborata dai
teologi e dai canonisti del secolo XIII.