16 febbraio 2025

 

IL PAPATO:

DALLA “MONARCHIA” PAPALE AL CONCILIARISMO

 

Le premesse storiche

 

E’ necessario richiamare la Costituzione ecclesiastica, che si è venuta ad imporre in Occidente. 

Quale punto di partenza abbiamo due passi del vangelo di Matteo:

·       Mt 16, 18-19: il potere di legare e sciogliere viene riferito alla persona di Pietro;

·       Mt 18,18: il potere di legare di sciogliere viene riferito al Collegio Apostolico.

Pertanto la Chiesa primitiva, facendo riferimento a questi due passi, ha sviluppato sia l'affermazione di un ruolo primaziale di Pietro e dei suoi successori, sia l'affermazione di una certa autonomia di alcune strutture collegiali.

Leone Magno accentuò soprattutto il primo aspetto, contribuendo così al consolidarsi negli ambienti romani di una visione primaziale di tipo monarchico.

Nelle altre realtà ecclesiali invece si accentuò soprattutto il secondo aspetto: san Cipriano sostenne infatti questa posizione.

Tuttavia non si può dire che vi fu contrapposizione radicale dei due aspetti, al punto che l'affermazione dell'uno comportasse la negazione dell'altro. 

Fino al VII secolo vediamo che accanto al primato papale agiscono con una certa autonomia alcuni organismi ecclesiali:

-        i patriarchi orientali: il Papa quale patriarca d'Occidente, esercita la funzione patriarcale accanto agli altri quattro grandi patriarchi di Oriente; 

-        le sedi primaziali: in Occidente Roma non è la sola sede primaziale, ma si trova affiancata da altre sedi prestigiose come Cartagine e Toledo;

-        le strutture metropolitane-provinciali: queste nell'antichità cristiana, fondandosi sul principio della collegialità e della diretta successione apostolica, vantavano una origine autoctona, cioè non erano dei vicariati apostolici creati del potere papale. Nelle strutture provinciali l'autorità suprema era rappresentata da un elemento collegiale: il sinodo provinciale. Il sinodo provinciale deteneva:

o   un potere amministrativo: erigeva nuove diocesi; controllava e confermava le nomine dei vescovi e le traslazioni;

o   un potere giudiziario sui vescovi, sulla loro vita e sulla loro attività pastorale;

o   un potere legislativo.

Il metropolita era soltanto “primus inter pares”, cioè vantava solo una priorità d'onore e non giurisdizionale, priorità d'onore che comportava sia il diritto di convocare e presiedere concili sia un certo potere di sorveglianza e di ispezione.

Nel corso dei secoli VII e VIII in Occidente si produsse una disgregazione di queste strutture.

Per quanto concerne la struttura patriarcale: si ricordi come in questo periodo si accentuò la divaricazione tra Occidente e Oriente (si pensi alla lotta tra papato e Leone III Isaurico per le esazioni fiscali e per l’iconoclastia). Il risultato fu che le due parti della Chiesa si estraniarono reciprocamente ed il papa rimase il solo Patriarca per l'Occidente.

Per quanto concerne le strutture primaziali si ricordi come alla fine del secolo VII e all'inizio del secolo VIII l'invasione araba sottrasse all'Occidente sia la sede primaziale di Cartagine sia la sede primaziale di Toledo, per cui Roma rimase in Occidente la sola sede primaziale.

Per quanto concerne le strutture metropolitane-provinciali:

-        in Italia furono sovvertite dalla divisione del territorio tra Longobardi e Bizantini;

-        in Francia furono sovvertite dall'opera di secolarizzazione condotta dalla nobiltà nel corso della decadenza merovingia, in particolare da Carlo Martello;

-        nell'Europa orientale le strutture furono compromesse sia dall'insediamento degli Avari e degli Slavi, sia dal fatto che Leone III Isaurico staccò diverse di queste province dalla giurisdizione patriarcale di Roma e le sottopose a quella di Costantinopoli. 

-        Solo in Inghilterra rimase in vigore la struttura provinciale, ma questa, essendo stata fondata dai monaci romani inviati da Gregorio Magno, presentava non più carattere autoctono, ma appariva come una creazione del papato romano. 

Dunque da questo processo di disgregazione Roma uscì con un rafforzamento della sua posizione: alla sempre più chiara affermazione dottrinale del primato romano si aggiunse il fatto che Roma rimaneva in Occidente la sola sede patriarcale riconosciuta, la sola sede primaziale esistente e per di più nella chiesa metropolitana inglese, la sola rimasta, vantava un diritto di istituzione. 

Sotto i carolingi iniziò un processo di riorganizzazione ecclesiastica: esso non riguardò la struttura patriarcale, in quanto Roma rimase l'unico patriarcato.

Si crearono invece delle strutture primaziali, che però non ebbero alcuna autonomia, in quanto erano istituite da Roma e avevano solo un valore onorifico.

Si procedette invece alla creazione delle strutture provinciali: nel fare ciò si prese come modello la sola struttura provinciale esistente, quella della Chiesa inglese, che era di fondazione papale: pertanto le strutture provinciali non ebbero più un carattere autonomo, ma furono creazione della Chiesa Romana, che riservava a sé alcuni diritti, che nell'antichità erano esercitati dai sinodi provinciali:

+      diritto di erezione di nuove diocesi;

+      Santa Sede come ultima istanza d'appello per i vescovi;

+      riserva delle “causae maiores” a Roma;

+      diritto del vescovo sottoposto al processo sinodale di fare appello dal concilio al papa in ogni momento;

+      le deliberazioni sinodali dovevano essere approvate dal papa;

+      la convocazione dei sinodi provinciali doveva essere confermata dal papa.

Inoltre il metropolita non era più il “primus inter pares” di un collegio autonomo, ma appariva sempre più come il “vicarius papae”, che lo costituiva in tale ruolo conferendogli il palio ed il titolo arcivescovile. 

Come si vede nella costituzione ecclesiastica d'Occidente il papato acquistò un ruolo singolare, mentre scomparve praticamente l'idea della collegialità episcopale quale secondo soggetto della suprema potestà: anche il concilio medievale fu non tanto espressione della collegialità episcopale, ma piuttosto espressione della suprema potestà papale.

Conseguenza di questo sviluppo fu il consolidarsi di alcune prerogative papali:

+      erezioni delle nuove diocesi;

+      esenzione; 

+      diritto esclusivo di canonizzazione;

+      riserva dell’assoluzione di certe colpe. 

Pertanto alle soglie della riforma Gregoriana abbiamo un papato, che aveva acquisito sul terreno pratico alcuni diritti, che in qualche modo preparavano il terreno per una affermazione anche di principio del ruolo monarchico del papato nella Chiesa Occidentale.

Pertanto se si considera la posizione giuridica, costituzionale, che la gerarchia ecclesiastica occidentale adottò durante l'era carolingia e ottoniana, risulta un quadro meno favorevole all’episcopato e più favorevole al papato. Benché decadente, il papato non perse mai di vista l'idea del primato universale, mentre l'idea della unità collegiale si trovò debilitata in maniera notevole.

Perciò, in vista della evoluzione futura della Chiesa, che iniziò con la riforma Gregoriana, il papato si trovò molto meglio dotato rispetto all’episcopato. 

Queste idee sono frutto di studi di Friedrich Kempf, che è possibile trovare riassunti in F. KEMPF, Il papato dal secolo VIII alla metà del secolo XI:Problemi di storia della Chiesa:l'altomedioevo: II corso di aggiornamento per professori di storia ecclesiastica dei seminari in Italia - 30 agosto-4 settembre 1970, Milano 1973,59-71. 

 

La Riforma gregoriana e l’affermazione della concezione monarchica del papato

(1056-1300)

 

La riforma Gregoriana dal canto suo ha dato un contributo formidabile alla costituzione di una Chiesa occidentale ordinata sul fondamento del ruolo monarchico del papato.

Nel “Dictatus papae” di Gregorio VII possiamo vedere il grande manifesto di tutto ciò: fondandosi sulla visione romana di una Chiesa gerarchicamente ordinata a partire dal papato, giunse ad elencare una serie di diritti connessi con questo ruolo monarchico del papato.

La riforma Gregoriana nella sua globalità esercitò un’azione tendente appunto a realizzare nella Chiesa occidentale, quanto Gregorio VII aveva prospettato nel “Dictatus papae”.

Una dimostrazione di ciò si ebbe prima di tutto nelle elezioni papali:

-        il sovrano tedesco aveva oramai perso ogni diritto di consenso nella elezione papale;

-        al popolo e al clero romano nelle elezioni papali venne ridotto sempre più il ruolo da svolgere e invece sempre più decisamente il ruolo elettivo venne riservato ai cardinali.

In secondo luogo nel corso della riforma il papato venne ad acquistare un diritto esclusivo in ordine alla convocazione dei concili generali. Questi infatti ricomparvero dopo la riforma Gregoriana come ampliamento dei concili provinciali quaresimali, che i papi della riforma avevano organizzato annualmente. Questa evoluzione spiega il ruolo singolare del papa nei concili generali, che apparivano appunto come concili di una Chiesa, che altro non era che una grande diocesi governata dal papa. 

Infine la riforma Gregoriana avviò quel processo di crescita della potestà papale, che culminò nella affermazione e nell'esercizio di una “plenitudo potestatis”:

+      a livello legislativo: si pensi al valore legislativo che assunsero le decretali papali;

+      a livello amministrativo: si pensi al diritto esclusivo del papa di erigere nuove diocesi e al diritto esclusivo del papa sugli ordini monastici esenti;

+      a livello giudiziario: si pensi al principio: “papa a nemine iudicatur”, si pensi al diritto papale di giudicare le “causae maiores”; si pensi al diritto del papa di essere suprema istanza di appello…

Questo processo fu favorito in maniera particolare da 3 fattori:

A.    lo sviluppo di alcune visioni teologiche;

B.    alcuni influssi del diritto romano;

C.    alcune istituzioni della Chiesa Romana.

 

A.      Lo svilupparsi di alcune visioni teologiche, che sottolineavano il ruolo singolare del papa. Ciò è facilmente rilevabile in due espressioni, che venivano riferite al papato:

1.     il papa come “caput et fons”

2.     il papa come “vicarius Christi”

 

1.   Il papa come “caput et fons”

L'espressione era già stata usata da Leone Magno; Innocenzo III la riprese, precisandone il senso in tre lettere.

In una lettera al re di Bulgaria Innocenzo III spiegò il significato del termine greco Κηφα̃ς , latino cephas: secondo il papa cephas  vorrebbe dire caput e questo caput veniva interpretato secondo le conoscenze fisiologiche del tempo: caput come pienezza delle facoltà sensibili. Quindi dire che il papa è cephas, è caput, equivale a dire che ha pienezza di potestà.

Innocenzo III espresse la conseguenza di ciò in una lettera al clero irlandese: i vescovi ricevono il loro potere dal papa, quale caput, che detiene la pienezza di poteri: così come i sensi derivano le loro facoltà dalla testa, i vescovi ricevono il loro potere dal papa.

Per formulare questo concetto Innocenzo III ricorse al "de plenitudine eius nos omnes accepimus et gratiam pro gratia", riferendo al papa ciò che l'evangelista Giovanni aveva attribuito al Verbo. Dunque il papa quale caput ha la pienezza dei poteri ed è fons del potere dei vescovi.

Infine in una lettera al patriarca latino di Costantinopoli Innocenzo III, per giustificare la creazione di questo patriarcato, affermava che la Chiesa Romana, quale caput, è fonte del potere patriarcale. Nel commentare il capitolo V dell'Apocalisse Innocenzo III presentava  Roma come il trono di Dio intorno al quale stanno i quattro patriarchi come i quattro animali citati dal passo. 

Come si vede, dietro all'espressione “caput et fons” stava una visione piramidale della compagine ecclesiale, dove tutto rifluisce dal vertice.

 

2.   Il papa come “vicarius Christi” 

E’ interessante seguire la storia di questo titolo: cfr M. MACCARRONE, Vicarius Christi. Storia del titolo papale (= Lateranum nova series, 18/1 – 4) Roma 1952.

Nel periodo pregregoriano questo titolo non designava quasi mai il papa, ma era piuttosto normalmente usato per i vescovi, per gli abati, per i presbiteri, cioè generalmente per chiunque avesse autorità nella Chiesa. 

Per il papa si usava soprattutto il titolo di “vicarius Petri”: fu appunto “vice sancti Petri” che Gregorio VII depose Enrico IV.

E’ però interessante notare come in tre passi di Pier Damiani troviamo la tendenza a passare dal titolo di “vicarius Petri” a quello di “vicarius Christi” e come tale passaggio veniva giustificato proprio da una precisa visione teologica del primato: il papa fa le veci di quel Pietro, che fu chiamato a fare le veci di Cristo nel guidare la Chiesa terrena, dunque il papa secondo Pier Damiani è “vicarius Cristi”: non genericamente perché è autorità ecclesiastica, ma in maniera singolare perché è “vicarius Petri”. 

Nella prima metà del secolo XII si affermò sempre più questa tendenza ad attribuire al papa il titolo di “vicarius Christi” in una maniera singolare, diversa, rispetto al modo con cui tale titolo veniva attribuito ad altri. E ’esempio di ciò san Bernardo: negli scritti anteriori al 1147 usava sempre per il papa il titolo di “vicarius Petri”. Poi l'ascesa al pontificato di Eugenio III, suo discepolo, favorì in lui una riflessione particolare sul papato – nel “De consideratione” -: da qui la preferenza per il titolo di “vicarius Christi”. Bernardo continuò a chiamare “vicarius Christi” anche i vescovi, ma sottolineava che il papa è “vicarius Christi” in maniera unica. Lo fece, commentando il passo in cui Cristo invita Pietro a camminare con lui sulle acque: Bernardo diceva che Pietro è vicario di Cristo in maniera unica, perché solo a lui Cristo ha dato il potere di stare non su un popolo solo, ma su tutti i popoli, in quanto le acque simboleggiano il mondo. 

Nella seconda metà del secolo XII il titolo di “vicarius Christi” in riferimento al papato si affermò sempre più. Eugenio III lo introdusse nel linguaggio della cancelleria papale. Sono numerosi gli scrittori che a loro volta usarono queste espressioni: Ottone di Frisinga,   Gerhoh di Reichersberg, Federico Barbarossa.

Possono essere tre le ragioni di ciò:

a.      approfondirsi della teologia del primato;

b.      la particolare riflessione teologica di quel momento, che sviluppava i due temi    del “Cristo caput” e della “Ecclesia Corpus Christi mysticum”;

c.       la situazione storica, che vedeva una crescente autorità della Santa Sede        nell'Occidente cristiano.

Innocenzo III certamente fu il papa, che fece uso in maniera considerevole del titolo di “vicarius Christi”. Però, come si è visto, questa attribuzione non era una novità. La novità di Innocenzo III sta nel fatto che dette un valore giuridico a questo titolo, che prima aveva soprattutto un valore teologico. Innocenzo III connetteva questo titolo con la “plenitudo potestatis papae”, determinando due conseguenze:

-        il titolo è proprio del papa e può essere dato ai vescovi solo per certi aspetti.   Pertanto si ebbe una rarefazione della attribuzione ai vescovi di questo titolo.

-        In connessione con la “plenitudo potestatis”, il titolo veniva usato per spiegare l'irradiazione di questo potere nel temporale: il Papa in quanto è “vicarius Christi” è vicario di colui che è “Rex regum”.

Agli inizi del XIII secolo gli accenni al titolo “vicarius Petri” divennero oramai rari, mentre “vicarius Christi” tese a diventare quasi esclusivo del papa, in quanto strettamente connesso con la “plenitudo potestatis”.

Innocenzo IV poi collocò questo titolo al centro del suo sistema ierocratico e vi trasse ampie conseguenze anche in ambito temporale, poiché Cristo è il Signore di tutto. 

Dopo Innocenzo IV questo uso venne normalmente accettato sia dai canonisti, sia dai teologi: i canonisti, come l’Ostiense, mostrarono però la preoccupazione di volerne attenuare la portata giurisdizionale. Teologi come Tommaso, manifestarono la tendenza a sottolineare la diversità tra i poteri infiniti di Cristo e quelli del suo vicario

In conclusione: se l'attribuzione del titolo di “vicarius Christi” al papa si spiega con l'approfondimento della teologia  primaziale, la riserva di tale titolo al solo papa si spiega invece con la distinzione che si venne a creare nel corso del XII secolo tra potere di ordine e potere di giurisdizione: mentre i vescovi sono vicari di Cristo a stesso titolo del papa quanto a potere d'ordine, non lo sono quanto a potere di giurisdizione: qui il Papa ha un modo singolare, unico, supremo di fare le veci di Cristo.

 

B.      Alcuni influssi del diritto romano, che investono 3 elementi:

1)    La “plenitudo potestatis”;

2)    “papa est iudex ordinarius omnium”;

3)    papa quale “legislator e dispensator a lege”.

 

1)       La “plenitudo potestatis”.

Il termine “plenitudo” era usato in contrapposizione alla “potestas” dei vescovi, che era  solo in “partem sollicitudinis nostrae”. Questa contrapposizione comparve in Leone Magno (ep 14,1 del 446 ad Anastasio suo vicario a Tessalonica, PL 54, 671; ep. 83, PL 54, 919), però le attribuiva un significato diverso: la usava non in riferimento al potere dei vescovi, ma in riferimento ad un suo vicario apostolico, che dal papa non riceveva  la “plenitudo potestatis”, ma solo dei poteri delegati.

Gregorio IV (anno 833) introdusse la summenzionata contrapposizione tra la potestà papale e quella dei vescovi, mettendola in relazione con la piena potestà che il papa possiede in ordine alle “causae maiores”, mentre i vescovi godono solo di una potestà quasi delegata. Questa posizione passò nelle decretali pseudo-isidoriane.

Va però sottolineato che questa contrapposizione tra la piena potestà del papa e la potestà parziale dei vescovi concerneva un solo titolo specifico: le “causae maiores”.

Le collezioni canoniche del secolo XI assunsero questi testi di Leone Magno, di Gregorio IV e delle pseudo-isidoriane, assolutizzandone la portata: ad esempio Bernoldo di Costanza (1076) vi vedeva un’affermazione di potestà ordinaria, universale e principale del papa sui vescovi e sui sudditi dei vescovi. Anche Graziano vi vedeva l’affermazione del papa come “iudex ordinarius omnium”, cioè di tutte le Chiese, di ogni fedele.

Nel secolo XIII vennero applicati al concetto canonico di “plenitudo potestatis” i concetti del diritto Imperiale Romano: come dalla giurisdizione suprema degli Imperatori derivavano tutti gli uffici inferiori, così dalla giurisdizione suprema del papa deriva quella dei vescovi, che sono considerati quasi “iudices singulae civitati praepositi”, con potere derivato dal papa (San Bonaventura). 

Così nella “plenitudo potestatis” si arriva a collocare un triplice significato: potere su tutte le chiese, potere su ogni fedele, fonte di ogni potere.

Vi si derivavano poi diritti particolari del Papa che i vescovi non avevano:

+    diritto di un vescovo di appellare dal concilio al papa;

+    diritto del papa di intervenire nel caso di elezioni avvenute in maniera discorde;

+    diritto di devolvere al papa nel caso di elezioni discordi o irregolari;

+    diritto del papa di confermare le elezioni;

+    amministrazione generale dei beni ecclesiastici. 

 

2)      “Papa est iudex ordinarius omnium”: secondo il diritto Imperiale Romano “iudex ordinarius omnium” era colui che aveva un diritto giudiziario non delegato, ma agiva “iure suo”. Così il papa ha un potere giudiziario su ogni fedele e perciò può ricevere -omisso medio - lamentele, richieste di grazia, benefici, privilegi, appelli...

3)      “Papa legislator et dispensator a lege”: anche qui vennero assunti tre principi del diritto Imperiale Romano:

+      non “habet imperium par in parem”: cioè un papa non è limitato dalle disposizioni dei papi predecessori;

+      “quod principi placuit legis habet vigorem”: quindi il papa non ha limiti nel suo potere di legiferare;

+      “princeps legibus solutus”, quindi il papa può dispensare da tutte le leggi.

Come si vede, in base a questi principi il papa ha il potere di legiferare, di mutare le leggi, di dispensare dalle leggi.

Ci sono dei limiti comunque, che vanno rispettati dal papa: la Sacra Scrittura, il diritto naturale, la tradizione apostolica, le costituzioni fondamentali, i sacramenti, la coscienza.

E’ interessante l'evoluzione che subisce il potere di dispensare dal diritto comune: Gregorio VII non prevedeva ancora siffatto potere, sotto Urbano II alcuni canonisti cominciarono ad attribuire al papa, per via della “plenitudo potestatis”, il potere di dispensare dal diritto comune “ex iusta causa”; con Innocenzo IV si affermò anche la possibilità di dispensare “sine causa”, sotto pena di peccato grave. Poi si andò oltre, togliendo anche il limite del peccato! 

 

C. Alcune istituzioni della chiesa romana che favorirono questa ascesa del papato 

1.     i legati pontifici: erano già presenti nella Chiesa antica come i legati papali ai concili o per missioni particolari, o come apocrisari, cioè legati permanenti presso Bisanzio e Ravenna nei secoli V - VIII e i legati missionari come Bonifacio in Germania. Vennero ripresi sotto la riforma gregoriana e secondo le esigenze riformatrici ricevettero notevole ampiezza di poteri: quali vicari del papa godevano dei diritti della primazia del papa: presiedevano i sinodi, avevano poteri maggiori dei vescovi e dei metropoliti, giungevano anche a deporre vescovi.

2.     Il collegio cardinalizio: l'origine del collegio cardinalizio è quaestio disputata: si vedano gli articoli di H. W. KLEVITZ, Die Entstehung des Kardinalscollegiums: Zeitschriftder Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 56, Kanon. Abt. XXV, 1936:

S. KUTTNER, Cardinalis: The History of a Canonical Concept : Traditio  3,  1945, pp. 129 – 214.

Nel secolo V dei presbiteri delle chiese titolari di Roma vennero incaricati del servizio liturgico in san Pietro, san Paolo, san Lorenzo, santa Maria Maggiore, san Giovanni in Laterano.

Nel secolo VIII si ebbe una ristrutturazione del servizio liturgico: nella basilica lateranense prestavano servizio ebdomadario i 7 vescovi suburbicari,  nelle basiliche di san Pietro, di san Paolo, di santa Maria Maggiore, di san Lorenzo prestavano servizio 7 presbiteri delle chiese titolari romane: abbiamo quindi 7 vescovi e 28 presbiteri con funzione liturgica, che erano detti “cardinali” e che prestavano servizio in una chiesa diversa da quella d'origine: erano quindi detti “cardinales”  in quanto erano incardinati in una chiesa diversa dalla loro. Non avevano funzioni connesse con il governo della Chiesa di Roma. 

Con la riforma Gregoriana i cardinali non solo svolgevano funzioni liturgiche, ma anche acquistarono sempre più importanza nel governo della Chiesa. Leone IX aveva portato con sé come i suoi collaboratori dei riformatori stranieri e per garantire loro mezzi di sostentamento li aveva dotati delle chiese titolari più prestigiose, cioè quelle che tradizionalmente davano i cardinali per il servizio liturgico. E così da questo momento funzioni liturgiche e collaborazione col papa nel governo si congiunsero.

Nicolò II con il decreto del 1059, che affidava ai cardinali vescovi un ruolo primario nella elezione papale, conferì ai cardinali vescovi un potere analogo a quello dei metropoliti nelle loro regioni ecclesiastiche, cioè essere i rappresentanti della Chiesa Romana nei periodi di sedie vacante. 

I cardinali presbiteri trovarono affermazione sotto Urbano II. Si ricordi come durante lo scisma, che si sviluppò sotto Gregorio VII, i cardinali presbiteri passarono dalla parte di Clemente III, che per guadagnare e mantenere il suo potere aveva fatto loro ampie concessioni. Quando questi cardinali presbiteri vollero aderire a Urbano II, rivendicarono il mantenimento dei diritti conseguiti.

Fu in questo tempo che comparvero i primi cardinali diaconi, che raggiunsero il numero di 18 sotto Pasquale II.

A questo punto il sacro collegio è al completo: 7 vescovi (poi sei), 28 presbiteri, 18 diaconi. 

La sua funzione di collaborare nel governo si espresse in questi modi:

-       dare il consiglio al Papa nel concistoro: i cardinali avevano solo un valore consultivo: il concistoro venne praticamente a sostituire i concili romani quaresimali;

-       nei momenti di crisi del papato o per scismi o per lunga vacanza il sacro collegio guadagnò sempre più forza;

-       però non si arrivò a determinare con precisione il ruolo giuridico del sacro collegio, da qui le crescenti tensioni con il papa.

2.     La Curia romana nei suoi vari organi: la cancelleria, che redigeva i documenti pontifici, la camera che adempieva funzione finanziaria e acquisì notevole importanza nei secoli XIII e XIV, i tribunali, la penitenzieria rivolta al foro interno. 

Parlando della crisi dell'universalismo medievale, abbiamo visto che nella seconda metà del secolo XIII il papato venne colpito da una crisi considerevole, connessa con il suo atteggiamento francofilo, con l'eccessivo prolungarsi dei periodi di vacanza della Santa Sede, con la brevità media dei pontificati, con la concezione giuridica dei papi del tempo. Anche l'esilio avignonese ebbe ripercussioni negative.

Benedetto XI, successore di Bonifacio VIII, governò solo per pochi mesi. Poi a partire da Clemente V, fino alla fine del periodo francese, si ebbero solo papi francesi, che crearono quasi esclusivamente cardinali francesi (dal 1316 al 1377 abbiamo 90 cardinali francesi, 14 italiani, 5 spagnoli, uno inglese, nessuno tedesco).

Il papato così, almeno agli occhi degli stranieri, perse il suo carattere internazionale, divenendo strumento di una nazione: nel periodo avignonese si ebbe quindi una grossa crisi del senso di unità, si ebbe pertanto una accentuazione della politica filo-franca, si ebbe una accentuazione del ruolo dei cardinali in senso molto temporale, si ebbe un'esasperazione della fiscalità curiale, che provocò un diffuso malcontento nella cristianità, soprattutto in Germania.

Va poi rilevato che durante il periodo avignonese il collegio cardinalizio venne ad assumere un ruolo di rilievo: i papi non agirono mai in maniera indipendente e colmarono i cardinali di un ingente quantità di benefici. Segno dell'importanza assunta dal collegio cardinalizio è la celebre capitolazione del conclave del 1352, che al papa che sarebbe stato eletto, imponeva limitazioni di potere circa il numero dei cardinali che avrebbe eletto, circa la sua libertà nella scelta dei cardinali, circa la sua facoltà di procedere contro i cardinali, circa la sua facoltà di assegnare i benefici e gli incarichi, circa le rendite pontificie che dovevano essere per la metà devolute alla Camera dei cardinali.

Avignone dunque esasperò la centralizzazione ecclesiastica e l'azione di vertice sia dei papi sia dei cardinali in senso prevalentemente temporale. 

Si comprende come in questo contesto si sviluppò una crescente richiesta di riforma “in capite”. 

A sottoporre a revisione critica il carattere monarchico del potere papale intervennero anche vari elementi culturali, che si fecero sempre più vivi nel corso del XIV e XV secolo.

Ad esempio la dottrina di san Tommaso, che fonda su base autonome, di diritto naturale, la vita politica, comportò una chiara sottrazione al papato di una sfera di intervento, aprì alla nascita dello Stato, quale corpo di cittadini umano e naturale, prima accanto e poi contrapposto alla Chiesa, intesa come corpo spirituale di fedeli. Saltò quindi l'idea dell’unico “corpus sub uno capite”. 

Altro elemento culturale di rilievo fu il diffondersi della lingua e della letteratura volgare: a prima vista è un aspetto che di per sé non ha nulla a che vedere con il papato, ma bisogna tenerne conto quando si  esaminano le ragioni del declino delle autorità papale: il latino infatti era uno dei fattori che più contribuivano all'idea dell'universalismo e il suo monopolio fu spezzato dalla diffusione del volgare. Questo processo non poteva non entrare in urto sia con il concetto, sia con la realizzazione pratica dell'universalismo, coinvolgendo indirettamente anche il papato, in quanto governo di dimensioni universali.

Nel complesso si deve dire che con il XIV secolo venne messa in crisi quell'idea di ordine e quella costruzione di pluralità nell'unità, che fino ad allora avevano dominato.

Se questi accenni sono veri, si intuisce come dall'affermazione del primato romano del Concilio Lionese II (1274, Dz- S. 861) si giunse all'affermazione della superiorità del concilio sul papa, fatta a Basilea (1431).

E’ appunto questo processo che ora vogliamo seguire in maniera più dettagliata. 

 

La crisi conciliarista

(1300-1439)

 

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Nota introduttiva

 

A. Franzen nell'articolo citato nella bibliografia, afferma che per una migliore comprensione storica è bene distinguere tra un conciliarismo moderato, legittimo, che prevede soltanto in situazioni di necessità il ricorso ad azioni conciliari o per difendere o per ricostruire il supremo vertice gerarchico e un conciliarismo di principio, rivoluzionario, che vuole mutare la struttura ecclesiastica, che  secondo la Scrittura e la Tradizione prevede il vertice papale primaziale, in favore di una democratizzazione della costituzione ecclesiastica.

Mentre la vecchia indagine storica (A. Kneer, K. Hirsch, K. Wenck) fissava unilateralmente lo sguardo sul conciliarismo radicale, facendolo derivare da Marsilio da Padova e dal tempo del grande scisma occidentale, la nuova ricerca, soprattutto di  W. Ullmann  e B. Tirney, ha mostrato che molto prima delle espressioni conciliariste radicali c'erano degli elementi conciliari nella canonistica ecclesiastica del XII e XIII secolo, elementi che sono da considerare come radici del conciliarismo. 

Più recentemente H. Zimmermann ha visto le origini delle idee conciliari nella teoria e nella prassi delle deposizioni papali dell'Alto Medioevo.

Il principio giuridico "prima sedes a nemine iudicatur", in voga dal 500 circa, ebbe una eccezione con papa Onorio, morto nel 638: nella questione del monotelismo Onorio tenne una posizione tutt'altro che chiara, che poi, dopo la sua morte, fu dichiarata eretica in particolare dal concilio Costantinopolitano III e dallo stesso papa Leone II.

Il principio "prima sedes a nemine iudicatur" trovò formulazione definitiva con Umberto da Silvacandida (+1061). Si espresse più tradi la clausola connessa con l’eventuale eresia papale: “papa a nemine iudicatur nisi deprehendatur a fide devius” con il cardinale Deusdedit e con Ivo di Chartres. Poi con Graziano entrò nella canonistica ecclesiale.

 

I primi appelli

Nel trattare la relazione regno-sacerdozio ai tempi di Federico II ci imbattemmo in alcune richieste di giudizio conciliare sul papa: quella levata da Federico II nell'enciclica “Levate in circuito” del 20 aprile 1239; quella levata da Taddeo di Suessa, allorché il Concilio Lionese I espresse la sua sentenza di deposizione di Federico II.

Nel corso dello scontro tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII accennammo al conflitto tra il papa e i cardinali Colonna: anche in questo caso incontrammo degli appelli ad un concilio. Dal 1303 anche Filippo il Bello e di suoi sostenitori più volte espressero il desiderio di un concilio, che giudicasse l'operato criminale di Bonifacio VIII o ancora in vita o già morto. 

Questi appelli al concilio non hanno a che fare con la tesi teologica, secondo cui il concilio è superiore al papa. Sia Federico II, sia i Colonna, sia i Francesi si rifacevano al caso classico del concilio, che giudica il papa eretico: il Decretum Gratiani (alla D XL, c. 6) così si esprime: "Papa  a nemine iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius ". 

Attraverso Graziano questo principio entrò nella canonistica classica. I decretisti, commentando questo canone, si posero ben presto l'interrogativo: "Chi è che deve giudicare il papa a fide devius?". La maggioranza dei decretisti propose come risposta il concilio, qualcuno invece il collegio dei cardinali.

A questo punto si poneva la questione di definire se il concilio era o no superiore al papa. 

Si ebbero fondamentalmente due tipi di risposte: quella secondo cui il concilio non è superiore al papa e quella secondo cui il concilio occasionalmente è superiore al papa.

La prima risposta - il concilio non è superiore al papa - fu sostenuta dai più del corso dei secoli XII e XIII, esponenti insigni di questa posizione furono Uguccione e Innocenzo III.

Questi nel suo terzo discorso per l'anniversario della sua incoronazione così affermava: "La fede mi è così necessaria che, mentre per gli altri peccati ho Dio soltanto come giudice, nel caso di peccato contro la fede posso essere giudicato dalla Chiesa, perché chi non crede è già giudicato (Gv 3,18)".

Nel quarto discorso per l'anniversario della sua incoronazione papa Innocenzo III precisava: "Il papa può essere giudicato dagli uomini, “vel potius iudicatus ostendi”, se per esempio cade nell'eresia, perché chi non crede è già giudicato".

Quindi secondo Innocenzo III il concilio non compirebbe un atto di giudizio sulla persona del papa, perché il papa, quando perde la fede, è ipso facto già giudicato, già escluso dalla Chiesa, già "minor quolibet catholico": il concilio quindi non fa altro che prendere atto di ciò e dichiararlo: "iudicatus ostendi ".

Però abbiamo anche la tesi, che afferma la superiorità del concilio, superiorità, beninteso, solo occasionale. Inizialmente questa tesi era poco sostenuta, ma tra i suoi pochi sostenitori troviamo il canonista Giovanni Teutonico, che assicurerà futuro a questa posizione. Giovanni Teutonico, commentando il canone in cui Graziano allude all'accusa di eresia mossa contro il papa Anastasio II (496 498), accusa infondata di simpatizzare coi monofisiti, così scrisse: "sembra che il papa era tenuto in questo caso a convocare il concilio dei vescovi, cosa vera, perché si tratta di eresia, e allora il sinodo è superiore al papa".

La glossa di Giovanni Teutonico al Decretum, divenne la glossa ordinaria e per questa via trovò futuro assicurato l'idea di una superiorità occasionale del concilio.

E’ possibile ritenere che sia in Federico II, sia nei Colonna, sia nei Francesi fosse presente questa sfumatura. 

Un'altra discussione presente fra i decretisti circa il canone del papa eretico, concerneva il concetto di eresia. Noi oggi abbiamo un concetto intellettualistico di eresia: eresia è un errore direttamente opposto a una verità di fede. Il Medioevo invece riteneva eresia tutto ciò che in qualche modo minacciava la fede comune non solo a livello dottrinale ma anche a livello di atti. Secondo questa prospettiva i decretisti tendevano ad allargare il caso del papa eretico al caso del papa peccatore incorreggibile, al papa peccatore notorio.

Stante ciò, mi pare di poter trarre questa conclusione sul senso dei primi appelli al concilio: certamente non abbiamo ancora una tesi conciliarista, però è possibile scorgervi una tendenza in quel senso in due fatti:

o   nel fatto che è possibile una concezione del concilio come occasionalmente superiore al Papa;

o   nel fatto che il largo concetto di "eretico", estende notevolmente i casi di una superiorità occasionale del concilio.

 

Nuove visioni teologiche:

Un secondo momento interessante nel processo, che porta a Basilea, è costituito da alcune visioni teologiche, che comparirono in Francia proprio nel corso della polemica tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII: mi riferisco a due opere: il “De potestate regia et  papali” di Giovanni di Parigi e il “De modo generalis concili celebrandi” di Guglielmo Durant il giovane, vescovo di Mende. 

De potestate regia e papali (1302-1303): Giovanni di Parigi vi sviluppa la sua ecclesiologia a partire dal principio corporativistico, che afferma che in un corpo sociale l'autorità risiede non solo nel capo, ma anche in tutto il corpo, preso nella sua globalità.

Che relazioni corrono allora tra l'autorità del capo e l'autorità del corpo? 

Sono possibili due relazioni:

Ø  “de iure” il corpo possiede l'autorità radicaliter, come fondamento, “de facto” l'esercizio di questa autorità viene demandato al capo come soggetto individuo;

Ø  il corpo possiede l'autorità radicaliter, l'esercizio di questa autorità è demandato ad un soggetto plurimo, variamente articolato, ma agente come un'unica entità giuridica. Questa seconda relazione era stata applicata dai canonisti nel XIII secolo al governo delle diocesi: in esse soggetto di tale governo non era il solo vescovo, ma il vescovo con il corpo dei canonici, per cui il vescovo in certe decisioni importanti non poteva fare a meno del consiglio del capitolo. Durante la sede vacante il potere ecclesiastico diocesano di giurisdizione risiedeva nel capitolo e il vescovo lo riceveva dal capitolo attraverso l’elezione. Alcuni canonisti, come l’Hostiensis, hanno applicato questa seconda relazione anche al potere primaziale: non solo il papa succede a Pietro, ma con il papa anche il collegio dei cardinali è caput, i cardinali infatti sono membra, sono pars corporis papae, sono anch'essi soggetto del potere delle chiavi. 

Giovanni di Parigi applica questo principio corporativistico alla Chiesa universale:

a)      il dominium appartiene radicaliter alla Chiesa universale, al corpus fidelium.

b)      De facto il dominium è esercitato da un soggetto plurimo in vista del bene comune. Questo soggetto plurimo è il papa da solo ed il concilio con il papa.

c)      Che relazione intercorre tra il papa e il concilio con il papa? A partire dal principio che “orbis est maior urbe” conclude che “papa cum concilio maior est papa”, pertanto è legato alle decisioni del concilio. Qui Giovanni di Parigi non sostiene la tesi di una superiorità del concilio da solo sul papa, pertanto sotto questo profilo Giovanni di Parigi non sostiene un conciliarismo radicale.

d)      Che relazione intercorre tra il papa ed il corpus fidelium? Dal fatto che è il corpus fidelium a possedere “de iure et radicaliter” il dominium, consegue che il papa non sta sopra la Chiesa, ma dentro la Chiesa ed esercita il dominium quale “dispensator”, quale “minister”. Il corpus fidelium pertanto esercita un'azione di controllo sull'operato del papa, azione di controllo che può giungere al giudizio e alla deposizione del papa, se questi non opera in vista del bene comune. Qui si vede come, introducendo il principio corporativistico, Giovanni di Parigi giunge ad allargare la tesi della giudicabilità del papa, spingendosi ben oltre la tesi del semplice giudizio occasionale per defezione di fede. 

De modo generalis concilii celebrandi di Guglielmo Durant il giovane (1311): quest'opera si propone di promuovere una “reformatio ecclesiae tam in capite quam in membris”, il discorso pertanto si svolge su un terreno non speculativo e dottrinale, ma pastorale.

Guglielmo Durant, non nutrendo alcun dubbio sulla “plenitudo potestatis papae”, ritiene pastoralmente opportuno che il potere papale sia usato con moderazione, cioè con il consiglio dei cardinali, rispettando i concili e il diritto vigente e ponendo leggi nuove o diverse solo in concili generali celebrati ogni 10 anni. 

Nell’affermare ciò Guglielmo Durant si rifà ad un principio del diritto sia civile sia canonico: "Quod omnes tangit, ab omnibus debeat communiter approbari". Dietro questa affermazione quindi non sta nessuna posizione conciliarista, ma solo l'esigenza pastorale di evitare gli abusi in capite. 

 

Marsilio da Padova e Guglielmo d’Ockham

 

Siamo ai tempi del conflitto tra i papi di Avignone e Ludovico il Bavaro: alla scomunica del 23 marzo 1324 Ludovico il Bavaro rispose con il manifesto di Sachsenhausen del 22 maggio 1324, dove troviamo un appello al concilio.

Se vogliamo scoprire il pensiero che sta dietro a questo appello, possiamo trovare un utile spiraglio nelle due accuse, che vengono mosse a Giovanni XXII. 

La prima accusa è di crimine notorio: questo crimine consisteva nel fatto che Giovanni XXII anziché favorire la pace, avrebbe fomentato la discordia. Questa accusa ci riporta all'ambiente culturale dell'autore del "Defensor pacis", pubblicato proprio nel 1324 da Marsilio da Padova.

La seconda accusa è di eresia per aver negato la tesi della povertà assoluta di Cristo e degli apostoli: questa accusa di eresia  poteva venire solo da quei francescani spirituali, che si erano rifugiati alla corte di Ludovico il Bavaro: tra loro troviamo Guglielmo d’Ockham.

Vediamo quindi le posizioni di Marsilio da Padova e di Guglielmo d’Ockham circa il concilio. 

 

Marsilio da Padova (1275-1342):

Suo punto di partenza è il principio democratico applicato alla ecclesiologia: la Chiesa è universitas fidelium, è l'insieme dei fedeli. Il dominium, la suprema autorità risiede radicalmente nella Chiesa-universitas  fidelium.

L'esercizio di questo potere supremo viene però delegato “alla valentior pars”  del corpus fidelium, che è il Concilio. Da ciò derivano due conseguenze: 

a)    in quanto delegato dalla Chiesa-universitas fidelium, il concilio rappresenta, cioè rende presente in sé, il potere supremo della Chiesa. Questo ruolo di rappresentanza va interpretato secondo il concetto giuridico del rappresentante delegato, che “vicem gerit” del delegante  plenipotenziario: il concilio quindi ne riceve i pieni poteri e le sue decisioni pertanto sono infallibili ed anche il papa vi si deve uniformare. Come si vede, qui abbiamo sia il superamento dei concili medievali papali, sia l'affermazione chiara ed assoluta della superiorità del Concilio. 

b)    Altra conseguenza: il Concilio è rappresentante delegato della Chiesa-universitas fidelium, quindi i suoi membri devono essere eletti direttamente dai fedeli e possono essere sia laici, sia chierici. Al concilio di Basilea si applicherà questo criterio. 

Va infine rilevato che Marsilio da Padova inserisce questo discorso sul concilio nel suo sistema di cesaropapismo totalitario: il concilio quindi va pensato all'interno di quell'ambito supremo, che è il regnum, dove la pienezza di giurisdizione sta nel legislator. Al legislator pertanto compete il potere di convocare il concilio, al legislator compete il potere di dare corso legale e vincolante alle decisioni conciliari. 

In Marsilio da Padova pertanto troviamo espressi due elementi conciliaristi: il concilio, in quanto rappresentante delegato del potere supremo dell'università fidelium, non è più espressione del potere papale come invece fu per i concili medievali: il Concilio è superiore al papa. 

 

Guglielmo d’Ockham (1288-1347):

Ha un concetto particolare di Chiesa: a livello verbale vi troviamo espressione tradizionali: “Ecclesia est tota congregatio seu communitas fidelium simul in hac vita mortali degentium”. Però Ockham sotto il profilo contenutistico esprime una sua concezione particolare di Chiesa: con l'espressione congregatio non pensa a una entità organica, a un Corpus, ha una persona mystica, ma soltanto a una somma di individui credenti, a una pluralità di persone professanti la stessa fede. E’ qui facilmente individuabile l'influsso della sua gnoseologia universalista-individualista: gli universali non esistono, sono nomi, esiste solo l'individuo.

In questa prospettiva Ockham non parla di inerranza, di infallibilità della Chiesa, ma parla di inerranza, infallibilità nella Chiesa, nel senso che sempre nella congregatio vi sarà un individuo, in cui sussiste la vera fede. L'infallibilità, l'indefettibilità della Chiesa così intesa non può essere compiutamente espressa da nessuna istituzione, né dal papa, né dal concilio: quindi neppure il concilio è dotato di infallibilità.

Pertanto sia il papa, sia il concilio generale possono errare, proprio perché l’inerranza non è della congregatio ma nella congregatio.

Da ciò non si deve dedurre che papa e concilio non hanno nessun valore: il papa ed il concilio sono strutture essenziali della Chiesa, quanto ad amministrazione o governo ordinario, ma non possono vantare un valore assoluto ed infallibile. Il Papa ha un'autorità puramente spirituale, di mero servizio, limitata ad assicurare il bene comune e deputata a svolgere una funzione di “directio”. Il concilio ha un valore di rappresentanza della congregatio, ma non la sostituisce. il concilio è utile per trattare le cose di carattere universale secondo il criterio: "quod omnes tangit ab omnibus debet approbari". Sotto questo profilo il concilio può trattare il caso di un papa eretico, però a sua volta il concilio è pure fallibile e neppure è l'unico tribunale atto a ciò: lo possono fare anche i cardinali, o addirittura il vescovo della diocesi, in cui risiede il papa eretico. 

Ockham sostiene che la sentenza del concilio nei confronti del papa eretico gode di una certa attendibilità in base al principio di buon senso, secondo cui più teste possono vedere meglio di una sola testa: si tratta però di una attendibilità probabile e non assoluta, in quanto si dà anche il caso, sia pure con minore probabilità, di una testa che giudichi meglio di tante teste insieme.

Quindi la relazione papa-concilio non conosce né la superiorità dell'uno né la superiorità dell'altro. Sotto questo profilo Ockham non è un conciliarista, ma neppure è un assertore del primato supremo del papa. 

 

Il grande scisma d'Occidente

 

Un ulteriore momento di riflessione ecclesiologica in generale e di ripensamento sulla relazione papa-concilio in particolare fu rappresentato dal grande scisma. 

Vediamo prima di tutto come si creò questo capitolo della storia della chiesa.

Nel marzo 1378 moriva papa Gregorio XI. Dopo 75 anni si celebrò di nuovo il conclave a Roma. Vi parteciparono solo 16  cardinali: 4 erano italiani, 11 erano francesi, 1 era spagnolo, 6 cardinali invece erano rimasti ad Avignone. Nei giorni che precedettero il conclave i Romani misero in atto un gran  tumulto, gridando: "Romano, Romano lo volemo  o italiano". Il conclave venne celebrato quindi da cardinali, che si sentivano gravemente minacciati e quindi correva il rischio di risultare invalido per vizio di “impressio” (pressione esterna).

I cardinali dal canto loro si presentarono divisi tra di loro. Prevalse alla fine l'orientamento di cercare il nuovo papa al di fuori del sacro collegio: l'attenzione cadde sull'arcivescovo di Bari, Bartolomeo Prignano, che era conosciuto come uomo mite e vantava un apprezzabile servizio presso la curia avignonese. Godeva anche del favore dei cardinali francesi in quanto è oriundo di territori angioini. Risultava gradito anche ai cardinali italiani in quanto era italiano.

Mentre si attendeva il consenso dell’eletto, che non partecipava al conclave, bisognò in qualche modo tenere a bada la folla in tumulto. Si ricorse allo stratagemma di fingere che l’eletto fosse il vecchio cardinale romano Tebaldeschi. Poi, approfittando di un momento di calma, i cardinali fuggirono.

Il giorno successivo tornarono 12 cardinali e portarono a compimento l’elezione di Bartolomeo Prignano, che assunse il nome di Urbano VI.

In un primo momento questa elezione papale, benché potesse apparire senz'altro giuridicamente molto discutibile, in quanto avvenuta sotto “impressio” (pressione esterna), sembrò essere accolta con un tacitus consenso: infatti dopo l’elezione i cardinali presenti presero parte alle cerimonie pubbliche presiedute dal nuovo papa, presentarono suppliche al papa. Anche i cardinali rimasti ad Avignone fecero pervenire al nuovo papa le loro felicitazioni, dichiarando la loro adesione.

Più tardi invece il comportamento del nuovo papa spinse i cardinali, soprattutto quelli francesi, a riconsiderare il problema del vizio di “impressio” e quindi della validità della elezione.

il nuovo papa infatti non fece nulla per farsi amare, per farsi accettare: si presentò come persona austera, ossessionata in maniera maniacale della riforma della Chiesa: chiese infatti ai cardinali di adottare una vita sobria, evitando di esigere gratificazioni economiche. Il nuovo papa poi mostrò di avere un temperamento irascibile, incline ai modi bruschi e scostanti, disposto anche a ricorrere a insulti pubblici nei confronti dei cardinali riottosi nei confronti della sua linea riformatrice.

Nel riprendere quindi il problema della validità dell’elezione, si cominciò anche a sollevare la questione della “capacità” del nuovo papa, ritenuto persona psichicamente squilibrata. 

I cardinali francesi e il cardinale spagnolo nel mese di maggio col pretesto di trovare un ambiente più fresco si portarono ad Anagni: in realtà l’intenzione era di organizzare l'opposizione. 

Nel mese di luglio mandarono dal Papa un loro rappresentante per notificargli che lui non rivestiva nessuna dignità papale e che quindi si rendeva necessaria una nuova elezione. Se lui avesse espresso parere contrario, si sarebbe comunque provveduto.

Alla fine del mese luglio i cardinali francesi passarono all’azione: dichiararono invalida l’elezione papale e quindi vacante la sede apostolica.

i cardinali italiani dal canto loro chiesero che la questione venisse affrontata in un concilio.

In settembre i cardinali si riunirono a Fondi per discutere la situazione: i cardinali italiani avanzarono di nuovo la loro richiesta di un concilio, i cardinali francesi invece erano più propensi alla nuova elezione. Per guadagnare il consenso dei cardinali italiani promisero di favorire l’elezione di un italiano. I cardinali italiani accettarono e il 20 settembre si riunì il conclave a Fondi. Però le cose andarono diversamente rispetto alle promesse, infatti venne scelto  non un italiano, ma Roberto di Ginevra, figlio di Amedeo di Savoia, che prese il nome di Clemente VII e stabilì la sede ad Avignone.

Analizzando con cura i fatti, si deve riconoscere che l’elezione di Urbano VI non poteva essere considerata valida in maniera assoluta, ma neppure poteva essere ritenuta invalida in maniera assoluta. I contemporanei, gli stessi protagonisti, si trovarono in una situazione di “ignorantia invincibilis”.

Il fatto che l'elezione di Urbano VI non apparisse chiaramente invalida, ma solo molto dubbia, rendeva a sua volta non sicura, ma dubbia, la stessa elezione di Clemente VII.

Era pure discutibile anche la competenza del collegio cardinalizio a dirimere la questione.

E’ importante vedere gli schieramenti che si contrapponevano.

La curia romana era in gran parte per Clemente VII e quindi Urbano VI, che si trovò isolato, reagì, provvedendo alla creazione di una nuova curia e di nuovi cardinali.

Sotto il profilo politico gli schieramenti erano determinati soprattutto dali politici: Urbano aveva il consenso dell'Italia del Nord, dell'Inghilterra, che era in guerra con la Francia (la guerra dei 100 anni), del Portogallo, delle Fiandre e dalla maggioranza delle province dell'impero.

Clemente VII, dopo qualche incertezza, ottenne l'appoggio della Francia, della Spagna, del Regno di Napoli e di qualche principe dell'impero.

L’obbedienza romana quindi era più estesa, ma l'obbedienza avignonese era politicamente più potente e quindi tra i due schieramenti c’era un pratico equilibrio.

Questo scisma fu un ulteriore gravo colpo inferto all'universalità medievale.

Troviamo descritte le conseguenze di questa situazione da un contemporaneo, Ludolf, abate agostiniano di Sagan (1353 – 1423): due e poi tre collegi cardinalizi, in parecchie diocesi due vescovi si contendono le sedi, molti ordini hanno superiori rivali, nelle abbazie abati rivali si contendono la guida dei monaci.

Più volte i propri rivali invitarono le loro obbedienze alla crociata. 

Abbiamo santi nell'uno e nell'altro schieramento: per esempio santa Caterina da Siena per l’obbedienza romana e san Vincenzo Ferrer per l’obbedienza avignonese.

Non essendoci un papa indubitabilis, qualcuno nel canone al momento della preghiera per il Papa diceva: “Pro illo qui est verus papa”. 

 

Lista dei papi secondo le due confessioni

v Confessione romana

Urbano VI (1378 -1389)

Bonifacio IX (1389 – 1404)

Innocenzo VII (1404 – 1406)

Gregorio VII (1406 – 1415)

 

v Confessione avignonese

Clemente VII (1378 – 1394)

Benedetto XIII (1394 – 1417)

 

Per risolvere il problema si percorse prima la “via di fatto”: ambedue i papi ritennero di risolvere il problema, eliminando con lotta armata il rivale. Presto però si rilevò che, per via dell’equilibrio di forza politica esistente tra le due parti, questa via non portava alla rapida soluzione della questione.

Si impose pertanto la “via cessionis”: rassegnazione delle dimissioni da parte di uno dei due papi, o di ambedue i papi sia per pressione morale sia per intesa reciproca in nome del bene dell’unità. Soprattutto in Francia nel corso dei pontificati di Benedetto XIII e di Bonifacio IX si lavorò in questa direzione, ma i due papi non ne vollero sapere.

Parve di avere un momento propizio nel 1407, quando erano papi Benedetto XIII e Gregorio XII: i due papi, infatti, si accordarono per un incontro a Savona. Il 24 settembre Benedetto XIII raggiunse Savona, ma Gregorio XII decise di non andare oltre Siena. Si cercò l’accordo per una nuova sede di incontro: Benedetto XIII si dichiarò disposto a raggiungere Portovenere, ma Gregorio XII non volle andare oltre Lucca.

E così la “via cessionis” fu messa da parte.

Si affermò quindi sempre più la “via concilii”: erano soprattutto i teologi e i canonisti delle università a sostenerla. Ma i papi vi si schierarono contro, perché vi vedevano una limitazione della “plenitudo potestatis papae”. Anche i cardinali di ambedue le parti erano di diverso avviso, perché non accettavano che venisse messo in discussione il papa da loro eletto. Le stesse forze politiche non dettero il loro appoggio alla via conciliare per via dei vantaggi, che venivano loro dalla debolezza del papato.

Soffermiamoci su alcuni teologi-canonisti, che sostennero la “via concilii”.

 

Konrad von Gelnhausen (1320-1390): nel 1380 indirizzò al re di Francia Carlo V l’Epistola concordiae.

Vi si afferma che il caso presente di scisma è un “casus fidei”, perché riguarda il caput fidei in terra e perché uno scisma prolungato è eresia, sia in quanto fa della Chiesa un corpo con due teste, sia in quanto è fonte di molte eresie.

Ma quale dei due papi ha il potere di convocare il concilio? 

Konrad ricorre al principio dell'epikeia: nel caso di necessità la legge positiva non obbliga, come avviene per esempio in caso di furto per la sopravvivenza. La legge positiva subordina la riunione di un concilio alla volontà del papa, ma ora la necessità esige il superamento di tale legge. Si noti che Konrad sosteneva la superiorità del concilio, se non in senso occasionale.

 

Un passo in avanti sulla “via concilii” fu compiuto ai tempi del grande scisma, facendo ricorso al principio corporativistico, che offriva una sua risposta al problema: “Come si fa a convocare un concilio, se non c'è un papa che lo convochi?”.

Manifesto dell'università di Parigi(1402), in risposta all'università di Tolosa, che aveva sostenuto che non è lecito appellare dal papa al concilio, perché si compromette la “plenitudo potestatis papae”.

L'università di Parigi sostenne che l'indefettibilità e l'infallibilità stanno nella Chiesa universale. Il papa è membro della chiesa universale ed è ordinato alla chiesa universale, non viceversa. Non esiste un diritto divino che ponga il papa o fuori o sopra la Chiesa universale.

Questa ordinazione del Papa alla Chiesa universale era spiegata in base al principio corporativistico connesso con il principio democratico.

La concordia di auctoritates come Aristotele, gli antichi filosofi della Grecia e di Roma, insegna che la parte non può essere superiore al tutto e che quindi in un buon governo il corpo politico nella sua globalità è superiore in autorità al principe da solo... Qui troviamo introdotto un elemento estraneo alla Rivelazione e alla costituzione specifica della Chiesa: si assume il modello istituzionale della società civile, che è democratico, e si giunge a contrapporre la Chiesa universale al pontefice da solo.

 

De schismate: apparve nel 1408, quindi poco prima del concilio di Pisa ed era opera di Francesco Zabarella, canonista di Padova e poi cardinale con grande ruolo nel Concilio di Costanza: qui troviamo nettamente proposta la superiorità del Concilio. 

Zabarella assume nel suo pensiero sia il principio corporativistico (è il tempo delle corporazioni), sia il principio democratico, sia il principio di rappresentanza.

Il principio corporativistico ed il principio democratico applicati insieme alla Chiesa, portano all'affermazione che nella Chiesa, quale universitas fidelium, risiede la “plenitudo potestatis tamquam in fundamento”. Questo potere collettivo, secondo la lex regia di Ulpiano, viene demandato ad un soggetto, cioè dal popolo all'imperatore. La Chiesa universale demanda la sua “plenitudo potestatis” ad un soggetto plurimo, che è il papa, quale ministro principale, e i cardinali, quali “pars corporis papae”. Questo trasferimento di potere dalla collettività al soggetto plurimo non è una alienazione definitiva, anzi il potere può tornare alla collettività, se il soggetto ne abusa. Il populus infatti rimane sempre superiore al caput e, se necessario, lo giudica attraverso i suoi rappresentanti. 

il principio di rappresentanza applicato alla Chiesa porta all'affermazione che sia il concilio sia la sede apostolica (cioè papa più i cardinali) rappresentano la Chiesa universale. Se è riunito il concilio generale, è il concilio generale a rappresentare la Chiesa universale, altrimenti è la sede apostolica. Ciò vuol dire che se c'è un concilio generale, la sede apostolica deve sottostare al concilio generale, perché è nel concilio generale che l’universitas fidelium esprime la sua “plenitudo potestatis” e quindi il concilio generale può giudicare il papa. Se la sede apostolica è vacante, il potere è esercitato dai cardinali, che pure lo esercitano nel caso di quasi-vacanza o per doppia erezione o per incapacità dell’eletto.

 

Giovanni Gerson(1363 1429): fu il successore di D’Ailly nel cancellierato dell'università di Parigi, esplicò una notevole opera per portare a soluzione lo scisma e svolse un ruolo di primo piano a Costanza. 

Nel suo pensiero distinguiamo due stadi: prima del concilio di Pisa (1409) e dopo il concilio di Pisa. 

A.    Prima del Concilio di Pisa: il suo pensiero mirava da un lato a trovare delle proposte operative per la soluzione dello scisma e dall'altro a giustificare queste proposte con principi ecclesiologici. 

Le proposte operative: visti i precedenti, la “via concilii” appare oramai come la più opportuna. Visto che non c'è un papa idoneo a farlo, il concilio può essere convocato o dai cardinali o dai vescovi cattolici. Questo concilio ha potere sui due presunti papi, che devono comparirvi, lasciare che il Concilio giudichi della loro legittimità ed accettare anche l’eventuale deposizione.

Le giustificazioni di principio: il concilio “deve” essere convocato, perché il grande scisma è oramai una questione di fede e riguarda lo status vitae della Chiesa. Il Concilio può essere convocato dai cardinali o dei vescovi cattolici per urgente necessità, quando la sede è vacante. Per urgente necessità può essere convocato anche se la sede apostolica è "piena", ma è occupata da un papa eretico nel senso largo di crimine notorio, incorreggibile oppure è occupata da un papa negligente, che si ostina a non convocare il concilio. In questo caso scatta il principio secondo cui al papa il potere è stato concesso "in aedificationem ecclesiae, non in destructionem". Questo concilio è decisivo, perché gode dell'infallibilità della Chiesa universale. Il concilio ha potere sul papa e può vincolarlo alle sue decisioni per tre ragioni:

- perché è infallibile, mentre il papa da solo non lo è;

- perché riceve la sua autorità da Cristo e non dal papa e si tratta di un’autorità che se da una parte non è la fonte dell'autorità del papa (il papa riceve direttamente l'autorità da Dio) dall'altra è in grado di determinare “ad aedificationem Ecclesiae” le forme di elezione del papa, le modalità di esercizio del potere papale, la deposizione del papa eretico: i due papi possono essere ritenuti scismatici, spergiuri, sospetti di eresia.

- perché nel concilio si esprime la Chiesa sposa e come il papa può rinunciare alla sposa, così la sposa può rifiutare il papa, quando non è più “ad aedificationem”. 

 

B.    dopo il Concilio di Pisa: nel secondo stadio del suo pensiero - cioè dopo Pisa – Gerson precisò ulteriormente la sua posizione in due punti.

- il potere ecclesiastico non viene dalla base, ma dall'alto, viene cioè da Cristo;

- Cristo ha dato il potere ecclesiastico a Pietro non come individuo, ma come unità: “non uni dedit, sed unitati”;

- la Chiesa primitiva, cioè Pietro “de consensu Ecclesiae primitivae”, ha deciso per fedeltà al volere di Cristo di articolare in questo modo l'esercizio di questo potere ecclesiastico: il romano pontefice detiene il potere ecclesiastico principaliter, è caput ecclesiae, è il livello in cui il potere ecclesiastico si esprime in maniera più alta. Però il papa, pur detenendo il potere principaliter, non lo possiede totalmente, ma parzialmente: ne possiede la parte più prestigiosa, ma non la totalità. Insieme con il papato ci sono altre parti essenziali e permanenti: il cardinalato, il patriarcato, l’archiepiscopato, l'episcopato e il sacerdozio dei parroci. Conseguentemente il papa non può annullare o eliminare questi poteri. La totalità del potere ecclesiastico si esprime nel concilio: qui sono inclusi tutti i soggetti del potere ecclesiastico, cioè papa, cardinali, patriarchi, arcivescovi, vescovi, parroci, che soli hanno diritto di voto nel concilio, i laici hanno solo voce consultiva. Il concilio, esprimendo la totalità del potere ecclesiastico, è superiore e regola tutte le parti, tutte le articolazioni del potere ecclesiastico, papa compreso. Però il concilio fa ciò solo straordinariamente, soprattutto quando quel settore del potere ecclesiastico, che è il Papa, esige aiuto o supplenza. 

 

Passi verso il concilio di Costanza

Torniamo sul terreno dei fatti: abbiamo visto che Gregorio XII, nonostante gli accordi presi, non si presentò all'incontro fissato: tra le due curie pontificie si riprese quindi la via delle trattative, delle delegazioni…

Ma in questo clima di delusione maturarono due episodi importanti. 

I cardinali di Gregorio XII nel maggio 1408 decisero di sottrarre l'obbedienza al loro papa e di fuggire a Pisa e, una volta giunti a Pisa, chiesero la convocazione di un concilio, intavolando trattative con i cardinali di Benedetto XIII.

La Francia, a sua volta, stanca dell'inconcludente prolungarsi delle trattative, decise di togliere l'appoggio a Benedetto XIII e assunse una posizione neutrale, chiedendo la convocazione di un concilio.

A questo punto Benedetto XIII bruciò i tempi, convocando lui per primo un concilio per l'1novembre 1408 a Perpignano (Francia). Però la maggior parte dei suoi cardinali, anziché seguirlo, preferì portarsi a Livorno per avvicinarsi ai cardinali di Gregorio XII.

Giunti a Livorno, questi cardinali il 29 giugno 1408 pubblicarono una deliberatio in 22 punti:

+      ognuno dei due collegi convocherebbe un suo concilio;

+      i due concili dovrebbero essere celebrati nella stessa località o in località vicine;

+      ognuno dei due concili dovrebbe ingiungere al proprio papa di presentarsi davanti al concilio della sua obbedienza per rassegnare le dimissioni; in caso di rifiuto si dovrebbe procedere alla deposizione;

+      i due collegi cardinalizi poi si fonderebbero e procederebbero alle elezioni di un nuovo papa;

+      eletto il papa, oramai unico, si compirebbe anche la fusione dei due concili nell'unico e finalmente indubitabile concilio universale. 

Come si vede, le idee più o meno conciliariste sopra esposte trovarono ascolto presso i cardinali.

Si previde come tempo di convocazione il 25 marzo 1409 e si giunse a fissare Pisa come luogo della celebrazione; vennero inviate lettere di invito a re, principi, università, città e ai due papi.

Nel frattempo anche Gregorio XII arrivò alla convocazione di un suo concilio a Cividale. 

Il Concilio di Perpignano, convocato da Benedetto XIII, venne celebrato dal novembre 1408 al marzo 1409. Vi parteciparono esponenti della Spagna e della Francia meridionale. Benedetto XIII presentò la sua "Informatio seriosa", dove documentava i vari tentativi fatti per risolvere lo scisma. Il concilio si occupò quasi completamente di discutere questa “Informatio seriosa” e si concluse sia con l'elogio dello zelo di Benedetto XIII, sia con l'invito alla rinuncia, sia inviando una delegazione al concilio di Pisa. Il Concilio venne poi interrotto.

Il Concilio di Cividale convocato da Gregorio XII si tenne dal giugno 1409 al novembre dello stesso anno, quindi il concilio di Pisa era già riunito. Il concorso fu assai limitato, dal momento che era già in corso il concilio di Pisa. Vi si elaborò un piano per la contemporanea abdicazione dei tre papi: il concilio di Pisa infatti aveva già eletto un terzo papa. Il concilio venne infine trasferito a Roma, dal momento che Venezia sottrasse la sua obbedienza. Ma tutto finì qui. 

Il Concilio di Pisa si riunì il 25 marzo 1409 nel duomo di Pisa. La partecipazione fu notevole: erano rappresentate circa 47 province ecclesiastiche, erano presenti circa 500 prelati, parecchi oratori di principi, procuratori di 13 università, almeno 300 dottori.

La presidenza del concilio in un primo momento fu tenuta da Guido di Malesset, unico cardinale di Gregorio XI ancora vivo. Poi la presidenza passò al patriarca di Alessandria, Simon de Cramaud e alla fine assunse la presidenza il nuovo papa, Alessandro V. 

Il cardinale arcivescovo di Milano, Pietro Filarges, che poi diventerà papa Alessandro V,  nel discorso di apertura giustificò il concilio. Vediamo le linee fondamentali:

·       i due papi avrebbero dovuto impegnarsi a trovare una via per l'unificazione o attraverso la loro libera rinuncia, o attraverso la convocazione di un concilio generale, però non hanno percorso questa via della rinuncia;

·       i due papi d'altra parte non sono in grado di convocare un concilio, che sia veramente universale;

·       perciò i cardinali hanno il diritto e il dovere di convocare un concilio, che impegna i due papi.

Si ha quindi l’affermazione della superiorità del Concilio universale, ma legata al caso di estrema necessità.

(Il fatto che il prossimo papa, assumerà il nome di Gregorio con la numerazione di XIII non implica un riconoscimento della legittimità di Gregorio XII e il fatto che Giovanni XXIII nel 1958 abbia assunto tale numerazione, non significa nulla di decisivo per la legittimità del Giovanni XXIII di Pisa).

L'obiettivo del Concilio era di eliminare i due papi e di eleggerne uno nuovo.

Si prese la via di istituire un processo sia contro Benedetto XIII sia contro Gregorio XII, che non si erano presentati davanti al concilio. Si giudicò non della legittimità dell'uno o dell'altro quanto a elezione, ma della ereticità sia dell'uno sia dell'altro. La sentenza venne emessa il 5 giugno 1409: i due Papi venivano deposti come scismatici notori, fautori di scisma, eretici notori e spergiuri. La scelta di istituire un processo sulla ereticità ci dice che il concilio di Pisa fece ricorso alla procedura canonica tradizionale (il papa a fide devius) e non alla presunta superiorità del concilio sul papa.

Si passò poi alla elezione del nuovo papa: il 26 giugno venne eletto l'arcivescovo di Milano, Pietro Filarges, che assunse il nome di Alessandro V. Regista di questa elezione fu Baldassarre Cossa, che poi succederà al Filarges nel maggio 1410, assumendo il nome di Giovanni XXIII. 

Una volta eletto il papa, il concilio demandò tutta l'azione al papa, anche i documenti non furono più emanati dal concilio direttamente, ma dal papa alla presenza del concilio.

A questo punto il concilio cominciò a sfaldarsi, lasciando il progettato lavoro di riforma della Chiesa a una commissione e a un nuovo concilio da celebrarsi nel 1412. Il 7 agosto 1409 il concilio di Pisa venne chiuso.

Questo concilio, nato per ricostituire l'unità, finì però con il dare vita a una triarchia: Benedetto XIII e Gregorio XII rimasero al loro posto, appoggiati il primo da Aragona e Spagna, il secondo da Polonia e Baviera. Giovanni XXIII ebbe invece l'appoggio di Francia e poi anche Spagna. 

Questo primo fallimento della “via concilii” fu seguito da cinque anni di intrighi, di lotte, di negoziati.

Tuttavia questo concilio di Pisa ebbe il merito di avere consentito di assumere un ruolo di primo piano a quel Giovanni XXIII, che darà un apporto decisivo alla convocazione del concilio di Costanza.

Che dire della legittimità di un tale concilio? Se noi assumessimo le attuali categorie canoniche, dovremmo senz'altro ritenere questo concilio come illegittimo. Ma le attuali categorie canoniche poco si adattano anche ai concili dell'antichità (cfr C/c can.  222-229). Credo che per la valutazione della sua legittimità non si possa prescindere dall'accettazione da parte della Chiesa: questa, considerata nella sua universalità, non lo ha mai accettato. Non lo accettò la Chiesa contemporanea al concilio stesso: dopo Pisa infatti diversi si conservarono fedeli o a Benedetto XIII o a Gregorio XII. Lo stesso concilio di Costanza mise in dubbio la linea papale uscita da Pisa. Anche in seguito canonisti e storici lo hanno ritenuto o illegittimo o perlomeno dubbio. 

 

Il concilio di Costanza

 

Convocazione

Nonostante il fallimento del concilio di Pisa la “via concilii” continuò ad essere considerata come quella che con maggiore probabilità avrebbe potuto ridare unità alla Chiesa d'Occidente.

Decisivo in ordine alla convocazione di un concilio - quello di Costanza - fu l'avvicinamento, che si determinò tra Giovanni XXIII e il re dei romani Sigismondo di Lussemburgo (1368-1427)

Nel giugno 1413 Giovanni XXIII dovette abbandonare Roma, in quanto Ladislao di Napoli vi aveva di nuovo imposto il suo potere. Giovanni XXIII, costretto a errare per l'Italia, cominciò a rivolgersi a Sigismondo in cerca di aiuto. Mandò infatti una delegazione, tra i cui membri figurava Francesco Zabarella. Sigismondo e la delegazione papale a Viggiù raggiunsero l'accordo su Costanza come luogo, in cui si sarebbe celebrato il prossimo concilio e se ne fissò la data: 1 novembre 1414.

Nell'incontro, che si tenne a Lodi tra il 25 novembre e il 31 dicembre 1413, a Giovanni XXIII non rimase altra soluzione che accettare: il 9 dicembre emanò la bolla di convocazione, in cui al concilio veniva assegnato questo scopo: “Pro pace Ecclesiae  et  omnium Christianorum”. 

 

Apertura del concilio e partecipazione

L'apertura del Concilio venne rinviata da Giovanni XXIII al 5 novembre 1414 a causa dello scarso afflusso di partecipanti. Con il passare del tempo però la partecipazione divenne imponente, giungendo fino al numero di 100.000 persone convenute a Costanza: questo conferì all’assise il carattere di congresso europeo. 

Il 24 dicembre giunse a Costanza anche Sigismondo per partecipare alla messa di mezzanotte celebrata dal Papa.

Fra i partecipanti va sottolineata la presenza del cardinale Giovanni Dominici, quale inviato di papa Gregorio XII. 

 

Impostazione dei lavori conciliari

Ogni Nazione dava origine a tre deputazioni: una per elaborare lo schema della “causa unionis”, una  per elaborare lo schema della “causa reformationis” e una infine per elaborare lo schema della “causa fidei”. 

Ogni Nazione discuteva gli schemi elaborati dalle proprie deputazioni e poi si votava pro capite e tutti votavano.

Una volta votato, lo schema nazionale veniva portato dai deputati della Nazione  ai deputati delle altre nazioni: si confrontavano i vari schemi nazionali, e poi si elaborava uno schema, accettato dai vari deputati.

Lo schema accettato dai deputati veniva presentato alla “congregatio generalis” delle Nazioni, dove si votava "nationaliter".

Infine la sessione solenne promulgava "conciliariter" il decreto. 

A Costanza furono formate 6 Nazioni:

1.     Anglica, comprendeva Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda. 

2.     Germanica, comprendeva Germania, Ungheria, Dalmazia, Croazia, Boemia, Polonia, Scandinavia.

3.     Gallica

4.     Italica

5.     Ispanica, che comprendeva Aragona, Portogallo, Navarra, Castiglia. Essa fu presente dall'ottobre 1416, quando abbandonò l'obbedienza di Benedetto XIII. 

6.     Il collegio dei cardinali

 

Gli scopi del Concilio

La bolla del 9 dicembre 1413 segnalava come scopo primario la “causa unionis”. Nel discorso tenuto dallo Zabarella il giorno dell'apertura si aggiunsero altre due cause: la “causa reformationis ecclesiae” e la “causa fidei” per estirpare le eresie di Wyclif e Hus. 

Vediamo il cammino della “causa unionis”.

All'inizio del Concilio si fronteggiarono due schieramenti:

-        lo schieramento del partito pisano, in cui confluirono quasi tutti gli italiani dell'obbedienza di Giovanni XXIII: secondo questo partito il concilio di Costanza avrebbe dovuto semplicemente continuare quello di Pisa, avrebbe dovuto quindi sottomettere Benedetto XIII e Gregorio XII a Giovanni XXIII, imponendo loro la rinuncia oppure togliendo loro l'obbedienza, anche ricorrendo la forza.

-        Lo schieramento del partito di Costanza, che era disposto a trascurare il concilio di Pisa: nel caso che Benedetto XIII e Gregorio XII decidessero di venire a Costanza, verrebbero riservati onori papali a tutti e tre i papi. Questo partito era capeggiato da D’Ailly e raccoglieva i non-italiani dell'obbedienza pisana e i rappresentanti delle due altre obbedienze presenti a Costanza; questo partito inoltre si allineò con la politica di Sigismondo, che appunto nonostante Pisa accettava di stabilire contatti sia con Benedetto XIII sia con Gregorio XII. Questo partito dunque si diceva disposto a rimettere in discussione Pisa e quindi anche la legittimità di Giovanni XXIII oltre a quella di Gregorio XII e Benedetto XIII.

La posizione, che godeva della maggioranza numerica era quella pisana, in quanto gli italiani costituivano la maggioranza tra gli aventi diritto al voto. Tuttavia a prevalere fu la linea di Costanza per due ragioni.

Prima ragione: sul piano concreto dei fatti, si presentava avvantaggiata, infatti sia Benedetto XIII sia Gregorio XII davano segnali di accondiscendenza. Nel gennaio 1415 Benedetto XIII propose un incontro con Sigismondo a Pisa. Nello stesso tempo Gregorio XII offrì a Sigismondo le dimissioni, ponendo due condizioni: Baldassarre Cossa, cioè Giovanni XXIII, non avrebbe dovuto presiedere la sessione conciliare, in cui sarebbero state offerte le dimissioni e Baldassarre Cossa e Pietro de Luna, cioè Benedetto XIII, avrebbero dovuto a loro volta abdicare.

I delegati di Gregorio XII, poi, si dichiararono disposti a esigere anche soltanto l'adempimento della prima condizione. 

Secondo ragione che fece prevalere la linea costanziese: la nuova procedura di votazione. Per neutralizzare la maggioranza dei prelati italiani, si ricorse a due mezzi: si decise di far votare nelle congregazioni generali non “per capita singulorum”, ma per nazioni (7 febbraio 1415); si decise poi di far votare all'interno delle nazioni nelle discussioni non solo i prelati, ma anche i dottori in teologia e diritto, tutti i chierici in cura di anime o con un ufficio ecclesiastico, i principi e i loro "oratori", i procuratori dei capitoli e delle università.

In questo modo I prelati italiani vennero a trovarsi in minoranza non solo nelle congregazioni generali, ma anche all'interno della loro stessa nazione.

Giovanni XXIII, a questo punto, si trovò posto dal concilio, che lui stesso ha convocato, sullo stesso piano degli altri due papi, cioè incamminato sulla “via cessionis”. Anzi qualcuno si mise ad elaborare un elenco delle sue colpe per aprire, se ne fosse stato il caso, il processo di deposizione per eresia.

Giovanni XXIII, per evitare la noia di un processo, offrì le dimissioni, condizionandole alle dimissioni degli altri due papi (1 marzo 1415).

Ma nella notte tra il 20 e 21 marzo Giovanni XXIII fuggì da Costanza, grazie all'appoggio di Federico d'Austria e si portò a Schaffhausen. 

In un primo momento si ebbe la sensazione che il concilio avesse ormai i giorni contati, ma poi l'azione energica di Sigismondo riuscì a salvarne la vita.

A questo punto però il Concilio assunse toni più decisamente conciliaristi: lo si vide nelle sessioni III, IV, V.

III sessione, 26 marzo 1415

Si votarono cinque risoluzioni:

1.     il concilio è stato legalmente convocato, legalmente aperto ed è legalmente riunito a Costanza. 

2.     La partenza di Giovanni XXIII e di altri prelati non diminuisce in nulla l’autorità del concilio.

3.     Il concilio non potrà essere disciolto prima di avere raggiunto il suo triplice scopo.

4.     Il concilio non potrà essere trasferito senza il consenso del concilio stesso.

5.     Nessun membro di diritto può assentarsi senza giusta causa, riconosciuta da una commissione conciliare e deve farsi sostituire da un procuratore.

IV sessione, 30 marzo 1415

vennero approvati, ma in forma edulcorata, degli articoli elaborati dalle nazioni francese tedesca e inglese (prima edizione della “Haec sancta”).

1.     Il concilio rappresenta la Chiesa Cattolica militante, deriva i suoi poteri direttamente da Cristo; ogni uomo, papa compreso, deve obbedire al concilio per tutto ciò che riguarda la fede e l'eliminazione dello scisma.

2.     Si proibisce la partenza dei curiali.

3.     Si dichiarano nulle tutte le sanzioni che sono già state comminate e quelle che saranno comminate in futuro da Giovanni XXIII contro il concilio.

4.     Si dichiara che i partecipanti al concilio agiscono in piena libertà e si proibisce la creazione di nuovi cardinali. 

Il fatto che concilio abbia approvato questi articoli nella forma edulcorata dello Zabarella e non nella forma radicale delle tre nazioni dimostra che la maggioranza conciliare aveva un indirizzo moderato.

V sessione, 6 aprile 1415

Le decisioni di questa sessione vennero prese in parte come reazione al fatto che in quei giorni Giovanni XXIII aveva lasciato Schaffhausen per portarsi più a ovest, a Laufenburg. Di fronte alla minaccia che il concilio potesse dissolversi in seguito al comportamento di Giovanni XXIII, il concilio decise di darsi una base giuridica ferma con una riedizione più radicale del famoso decreto “Haec sancta”, che non fu votata dai cardinali: 4 cardinali non si recarono alla sessione, 6 fecero registrare una protesta presso un notaio dell'ambasciata francese e nella protesta affermarono di ricorrere al concilio non per approvare le decisioni ma per evitare lo scandalo di queste decisioni e infine nessuno dei cardinali volle leggere il decreto. 

Il decreto “Haec sancta” approvato il 6 aprile 1415 altro non era che una riedizione, in senso radicale, della “Haec sancta”, che era stata approvata nella IV sessione del 30 marzo 1415: le modifiche moderate dello Zabarella vennero lasciate cadere e si ritornò al testo radicale, che era stato elaborato dalle tre nazioni: Francia, Germania, Inghilterra.

Nella prima parte della prima edizione di “Haec sancta” lo Zabarella aveva accolto il principio secondo cui il concilio rappresenta, rende presente la Chiesa militante, gode di un potere ricevuto direttamente da Dio e non dal papa e a tale potere pertanto sono sottomessi tutti, papa compreso, in due settori: in tutto ciò che concerne la fede e in tutto ciò che concerne l’estirpazione dello scisma. Lo Zabarella aveva però lasciato cadere l'affermazione secondo cui il papa è sottomesso al concilio anche in un terzo settore, quello che riguarda la riforma della Chiesa “in capite et in membris” e per riforma si intendeva non solo una riforma morale, ma anche una riforma strutturale, della costituzione ecclesiastica. (Come si vede, viene ripresa quella espressione di "riforma in capite et in membris", che era stata proposta da Guglielmo Durant il Giovane). Nella riedizione del 6 aprile questa affermazione venne ripresa e confermata con sanzioni canoniche.

La seconda e la terza parte della nuova edizione del decreto “Haec sancta” coincideva quasi alla lettera con la seconda e la terza parte del decreto precedente. La quarta parte sottolineava in maniera più forte la libertà di coloro che erano convenuti a Costanza per il concilio, papa Giovanni XXIII compreso. 

 

Y. CONGAR, L’Èglise. De saint Augustin à l’époque moderne, Paris 1970, 321-323.

A proposito delle vedute teologiche che troverebbero espressione nel decreto “Haec sancta” Congar pone in evidenza due elementi.

·        “Il concilio generale riceve il suo potere non dal papa ma immediatamente da Cristo”: questa dottrina non era  condivisa da tutti i teologi e canonisti, ma era accolta da un gran numero e può ancora oggi essere sostenuta a condizione di considerare il papa incluso nel concilio e nell'atto collegiale. Congar rimanda a “Lumen gentium” n. 22: "La suprema potestà, che questo collegio (episcopale) possiede su tutta la chiesa, è esercitata in modo solenne nel concilio ecumenico".

·        “Ogni cattolico, lo stesso Papa, è sottoposto alla giurisdizione del concilio in materia di fede, per l'estinzione dello scisma vigente e per la riforma della Chiesa nel suo capo e nelle sue membra”. Quanto all'obbedienza in materia di fede, bisogna scorgervi dapprima, a colpo sicuro, la dottrina classica del giudizio sul papa “a fide devius”, a proposito della quale molti ammettevano che si poteva applicare ai tre papi, in quanto ostinati nel prolungare lo scisma. Bisogna poi anche vedervi un’adozione della teologia gersoniana circa il concilio più grande del papa? Gerson stesso così intese “Haec sancta”, come pure Andrea de Escobar, vescovo di Megara, presente al concilio. Se si tratta della persona del pontefice, si ricade in un punto comunemente ammesso. Se si tratta della funzione papale, allora si avrebbe una dottrina, che concerne la Costituzione della Chiesa. In Gerson la cosa non è chiara, perché, forse senza rendersene conto, passava dalla persona alla potestas: affermava infatti di non volere attentare al potere papale in quanto tale, ma di volere la salute della Chiesa, di volere un rimedio sicuro contro i mali di cui essa soffriva. Non elaborò una ecclesiologia, ma per lui la sottomissione di ogni cristiano, papa compreso, al giudizio della Chiesa, cioè praticamente al giudizio del concilio, era una regola assoluta, stabilita dal Signore (cfr Mt 18,17). 

A questo punto si pone a noi un grosso problema: la costituzione “Haec sancta” ha valore di definizione dogmatica, che si impone alla fede della Chiesa? Studiosi come Hans Küng e Paul de Vooght hanno ritenuto di dover rispondere affermativamente, fondandosi su due elementi: sul contenuto del decreto e sull’approvazione papale.

Dal canto nostro cercheremo di formulare un giudizio, prestando attenzione al testo, al contesto storico e al valore autoritativo del decreto.

In generale va rilevato che il testo faceva ricorso non al vocabolario tecnico e abituale dei pronunciamenti di fede, ma alle formule caratteristiche dei pronunciamenti canonistici. Basta mettere a confronto il vocabolario dogmatico del Lionese II e quello del concilio di Costanza quando affronta la “causa fidei”. Il Lionese II ricorreva a queste espressioni: "Professio, profiteri, praedicare, docere, firmiter tenere, vera sententia, veritas, ignorantia, error, damnare, reprobare, negare, temerario ausu  asserere”.  Il concilio di Costanza, trattando delle eresie di Wyclif e Hus, faceva ricorso ad una terminologia corrispondente: parlava di articoli “haereticos, piarum aurium offensivos, temerarios, seditiosos”. Ricorreva alle espressioni: "reprobare, condemnare, anathema ". Proibiva il “praedicare, dogmatizare, offerre vel tenere, haereses dogmatizzare”. Invitava ad essere “verax praedicator evangelii Christi”, che predica la “fidem catholicam”.

Se invece si scorre il testo della Haec sancta”, non si rinviene questo vocabolario, ma piuttosto la terminologia della canonistica: si parla di obbedire e punire, si minaccia di far ricorso ai "subsidia iuris" nei confronti degli oppositori, riguardo ai quali non si parla mai di "fide devii" o "haeretici" e contro di loro neppure viene comminato l'abituale anatema. Si noti che tra la parte del pronunciamento generale e la parte delle sanzioni canoniche non si riscontra una cesura ma una continuità, come traspare dall’uso dell’“item”, che significa: uguale, parimenti, ugualmente. Inoltre nelle due parti si rileva una chiara corrispondenza di linguaggio. 

Non è possibile fondare il carattere dogmatico del documento sulle espressioni: “ordinat, diffinit, statuit, decernit et declarat". E’ infatti dimostrato che nel linguaggio dell'epoca queste espressioni non avevano ancora il valore “definitorio”, che noi oggi attribuiamo loro.

Del resto all'interno della stessa costituzione "Haec sancta" le suddette espressioni vengono usate in contesti, che chiaramente non sono dogmatici: per esempio nelle sanzioni contro i renitenti, contro Giovanni XXIII e i suoi eventuali seguaci. Si veda invece in che maniera si espresse il Concilio di Basilea, quando alla XXXIII sessione del 16 maggio 1439 volle conferire alla "Haec sancta" un valore dogmatico: parlò di "veritas de potestate concilii generalis", parlò di "veritas fidei catholicae", affermò che "veritatibus praedictis pertinaciter repugnans,censendus est hareticus".

 

Analizziamo il testo:

1.         il discorso della subordinazione è sviluppato in relazione a questo particolare concilio e agli scopi particolari, che esso si prefigge. L'espressione "cuiuscumque alterius concilii  generalis legitime congregati", a prima vista sembrerebbe estendere il discorso della subordinazione a ogni concilio ecumenico, in realtà così non è. Non sfugga che si ricorre ad un aggettivo particolare: non si dice "cuiuscumque alii concilii generalis ", ma si dice “cuiuscumque alteriucs concilii  generalis", cioè ogni ulteriore concilio generale, che possa fare seguito a questo per portare avanti gli stessi scopi e concludere la questione, qualora anche dopo Costanza, come dopo Pisa, continuasse a sussistere la divisione.

2.         L'espressione “etiam si papalis dignitas exsistat" non va assunta in termini assoluti, ma va collocata nel contesto storico, che vede la presenza di tre persone che, soggettivamente, rivendicano per sé la dignità papale e tuttavia oggettivamente sono molto discutibili. Pertanto si afferma che questo concilio si impone anche a questi tre, benché si ritengano insigniti di dignità papale. Non è una nostra sottigliezza: questa lettura trova conferma in alcuni documenti del tempo (ad esempio papa Martino V l’8 dicembre 1422 ordina all'arcivescovo di Toledo di procedere contro i seguaci di Pedro de Luna per ristabilire l'unità, ricorrendo a questa espressione: "contra omnes... cuiuscumque gradus ordinis, religionis, condicionis aut dignitatis fuerint, etiam si pontificali". Si noti che Martino V è il papa unico e "indubitatus" uscito dal concilio di Costanza e non si riconosce oramai altra dignità pontificale nella Chiesa, eppure, alludendo a Pedro de Luna, si parla di dignità pontificale: non si può certo pensare che si ordina a un arcivescovo di procedere contro un papa legittimo; evidentemente si ordina all'arcivescovo di non fermarsi di fronte a nessuno, neppure di fronte a uno che, soggettivamente, si ritiene papa.

3.         Il ricorso alla forma comparativa "facilius, securius, uberius et liberius "conferisce al documento non un valore assoluto, ma un carattere di opportunità: potrebbero esserci anche altri modi per raggiungere gli scopi prefissi, ma in questo momento la “via concilii” appare più facile, più sicura di altre vie.

Questa analisi ci consente di concludere che sotto il profilo testuale questo decreto si colloca su un piano canonistico e non dogmatico E pone in essere delle disposizioni, che non hanno carattere assoluto, ma solo del tutto relative alla circostanza storica particolare. In questa prospettiva l'affermazione di superiorità del concilio rispetto al papa si riduce nei termini di disposizione canonica, più opportuna di altre, che si impone non sull'ufficio papale in quanto tale, ma sulle persone di coloro che sono rivestiti della dignità papale in una situazione, in cui la legittimità è dubbia in maniera inestricabile. Si parla pertanto di “Notstandsmassnahme”, cioè misura di emergenza per situazioni di necessità. Si tratterebbe quindi della teoria conciliare moderata e legittima, di cui parla il Franzen.

Il contesto: vogliamo vedere se al di là del decreto stesso è possibile rinvenire degli elementi, che ci consentano di raggiungere la mentalità dominante a Costanza, l'intenzione dei padri conciliari nell'approvare il decreto, la valutazione che se ne è data.

1.         Il decreto si colloca nella fase iniziale del concilio, quando le tre obbedienze sono ancora contrapposte, quando l'unità è ancora tutta da fare. Era abbastanza evidente che una dogmatizzazione conciliarista radicale in questo momento non avrebbe facilitato il cammino dell'unione, ma anzi avrebbe suscitato nelle varie obbedienze, che stavano dietro i tre papi, una nuova occasione di opposizione. E’ pertanto possibile che parecchi padri abbiano voluto evitare la dogmatizzazione per non porre un nuovo elemento di frattura.

2.         Dopo l'approvazione di “Haec sancta” si ebbero a Costanza interventi e discussioni, in cui si riaffermava la supremazia papale: ad esempio nell'ultima parte del 1416 e agli inizi del 1417 si ebbe una celebre controversia tra il generale dei domenicani, Leonardo di Stazio, ed un anonimo avversario sul tema della supremazia papale. Se Costanza avesse ritenuto di avere formulato una definizione dogmatica con la “Haec sancta”, questi interventi sarebbero stati inammissibili ed ereticali. Si deve quindi riconoscere che anche dopo il 6 aprile 1415 continuarono a sussistere su questo tema visioni diverse, che godettero di libera discussione, senza che i fautori della “Haec sancta” rivendicassero un'interpretazione di principio del documento.

3.         Tra le tesi di Wyclif e Hus condannate come ereticali, ve ne sono alcune antipapaliste: un esempio fra i tanti: sessione VIII, articolo 41: si condanna la tesi secondo cui non è necessario per la salvezza credere che la Chiesa Romana è suprema tra le altre chiese. 

4.         Il fatto che Gregorio XII condizionò le proprie dimissioni alla necessità che avvenissero di fronte ad un concilio, che non fosse presieduto da Giovanni XXIII.

5.         Quando furono eliminati i tre papi esistenti, il concilio si trovò di fronte al dilemma: riformare prima la Chiesa e poi eleggere il nuovo papa oppure viceversa eleggere il nuovo papa e poi sotto la sua guida riformare la Chiesa? Il gruppo dei conciliaristi radicali non riuscì ad imporsi, quindi non era maggioranza, e dovette accettare un compromesso più favorevole alla posizione moderata.

Da questi fatti siamo autorizzati a intendere il testo del decreto in una maniera che, onorandone la lettera, si distanzia dal conciliarismo sistematico, radicale (Congar).

Il problema del valore autoritativo: al di là del contenuto di “Haec sancta” rimane un altro problema: il decreto gode di tutti quei carismi giuridici, che lo rendono autorevole? 

Si tratta prima di tutto di vedere se Costanza, quando approvò la “Haec sancta”, era concilio ecumenico legittimo. L'assemblea, lo afferma proprio “Haec sancta”, tale si considerava. Ma ci domandiamo: lo afferma a ragione?

I papisti negano che allora Costanza fosse ecumenico, in quanto non godeva dell'appoggio di un papa. Ma in quel contesto di ignoranza invincibile, di circostanze eccezionali, eventuali irregolarità giuridiche su questo punto erano giustificabili. Pertanto si deve ritenere che Costanza fu ecumenico dal 1415.

In secondo luogo si deve vedere se quanto questo concilio ecumenico ha elaborato nella V sessione, ha goduto di una approvazione papale. A proposito di questo secondo problema si deve dire che a prima vista parrebbe incongruente: che senso ha, infatti, chiedersi se gode di approvazione papale un documento, in cui il concilio afferma di avere autorità superiore al papa? Tuttavia per noi cattolici un documento conciliare non si impone ecumenicamente, se non viene recepito anche dal papa. Per l'eccezionalità della situazione possiamo riconoscere l’ecumenicità di Costanza, anche se era concilio “sine papa”, tuttavia non possiamo recepirne l'operato “prater papam”. 

“Haec sancta” è stato recepito? 

Paul de Vooght ritiene di sì e rimanda a due prese di posizione di Martino V e ad una presa di posizione di Eugenio IV.

Nella bolla "Inter cunctos” del 22 febbraio 1418 incontriamo questo interrogativo da porre ai seguaci di Wyclif e Hus per verificarne l'ortodossia: "Credono che quanto il concilio di Costanza, rappresentante della Chiesa universale, ha approvato ed approva in favore della fede e per la salvezza delle anime, deve essere approvato e ritenuto da tutti i fedeli di Cristo? ".

Si potrebbero però sollevare queste obiezioni:

-             si rilevi il contenuto particolare della bolla: per sé essa si interessa delle eresie di Wyclif e Hus, e solo per accidens tocca il problema della legittimità di Costanza e lo fa in termini assolutamente generici.

-             Non deve sfuggire un'altra interrogazione, che la stessa bolla rivolge agli eretici: “Credono che il papa canonicamente eletto... è successore del beato Pietro e detiene la suprema autorità nella Chiesa di Dio?”. 

Questi elementi non ci consentono senz'altro di considerare questa bolla “Inter cunctos” come prova di chiara e ufficiale approvazione, neppure ci consentono di vedervi un chiaro indizio che “Haec sancta” sia stata recepita dal papa, sia pure in forma non esplicita.

Altro elemento addotto come prova del consenso da parte di Martino V è la risposta orale, che pronunciò, quando i polacchi, il 22 aprile 1418, contestando Costanza e Martino V, fecero appello ad un nuovo concilio e ad un nuovo papa. Martino V dichiarò che voleva che si ritenessero e si osservassero inviolabilmente “tutti e ciascuno dei punti determinati, conclusi e decretati “conciliariter” in materia di fede dal presente concilio generale di Costanza, non invece le altre cose diversamente affrontate e decise". Con queste parole Martino V escludeva quei provvedimenti che non avevano ottenuto approvazione in assemblea conciliare e solenne. il fatto che Martino V ponga il “conciliariter” come condizione di accoglienza, ha indotto alcuni a ritenere che venissero esclusi i provvedimenti approvati in forma non pacifica, ma tumultuosa e fra questi avremmo “Haec sancta”. In verità "conciliariter" va assunto in senso tecnico: nel senso di approvazione in una assemblea conciliare solenne e non soltanto all'interno delle nazioni. “Haec sancta”, che era stato approvato “conciliariter”, va però considerato materia di fede? Martino V, prima della elezione, aveva fatto parte della corrente moderata. Come papa, il 10 maggio 1418, presentò un progetto di bolla, in cui negava la possibilità di appellare dal papa al concilio in materia di fede. Siamo ben lontani quindi da un'assunzione radicale di “Haec sancta”; del resto nel concilio di Pavia-Siena Martino V esercitò un'autorità suprema, tutt'altro che in linea con i principi conciliaristi. Quindi per Martino V “Haec sancta” non era materia di fede. Comunque sia, questa dichiarazione di Martino V rivolta ai polacchi fu resa solo oralmente, quindi non può essere considerata una regolare ed ufficiale forma di approvazione di tutto l'operato di Costanza.

Eugenio IV in seguito con la bolla del 15 dicembre 1433 "Dudum sacrum" avrebbe approvato Basilea, quindi la ripresa dell'“Haec sancta” di Costanza, che Basilea aveva operato. in realtà con questa bolla il papa riconobbe Basilea come legittimo concilio ecumenico, che continuava sulla scia di Costanza, Pavia-Siena, non si pronunciò invece a favore di ciò che Basilea aveva operato fino a quel momento. Del resto questo papa successivamente con la bolla “Moyses” del 4 settembre 1439 e con la bolla “Etsi non dubitemus” del 1441 affermò che il decreto deve essere inteso conformemente alla dottrina dei padri, cioè in senso papalista. 

Infine merita di essere menzionata la posizione di A. Franzen sul valore autoritativo da riconoscere ad “Haec sancta”: suo intento non sarebbe stato di limitarsi soltanto alla situazione di necessità, che si presentava nel 1415, suo intento sarebbe stato anche di porre riparo a tutte le situazioni simili di necessità, che si sarebbero potute presentare in futuro.

 

DasKonzil con Konstanz. BeiträgezuseinemGeschichte und Theologie, a cura di A. FRANZEN-W. MÜLLER, Freiburg 1964  

A. FRANZEN, DasKonstanzerKonzil. Probleme, Aufgaben und Stand desKonzilsforschung :Concilium, InternationaleZeitschriftfürTheologie 1 (1965), 555-574.

 

La soluzione della “causa unionis”

 

Il concilio, in base alla legittimazione offerta della “Haec sancta”, poté procedere alla soluzione della “causa unionis”, che avvenne in due momenti: una pars  destruens e una pars  construens. 

L'attenzione venne rivolta prima di tutto a Giovanni XXIII. Questi oramai si trovava senza appoggi politici e quindi in completa balia del concilio, che rinunciò a seguire la “via cessionis” e preferì aprire un processo di deposizione.

Giovanni XXIII si trovò accusato di tutti i delitti possibili, il 14 maggio si ritrovò sospeso e il 29 maggio venne solennemente deposto per inutilità e nocività alla Chiesa e per incorreggibilità, simonia e fomento di  scisma.

Giovanni XXIII non sollevò nessuna obiezione e accettò la prigionia: fu poi liberato nell'aprile del 1419 e morì a Firenze nel dicembre dello stesso anno, reintegrato nel sacro collegio cardinalizio come decano. 

Gregorio XII, oramai deciso ad abdicare, mandò a Costanza quale suo plenipotenziario Carlo Malatesta. Gregorio XII pose la condizione di presentare la sua abdicazione di fronte ad un concilio regolare, cioè da lui convocato. Perciò il 14 luglio i membri del concilio si riunirono in dieta sotto la presidenza di Sigismondo. Il cardinale Giovanni Dominici appartenente all'obbedienza di Gregorio XII e presente al concilio come inviato dal suo papa, lesse davanti alla dieta la bolla di convocazione del concilio da parte di Gregorio XII e poi, di fronte al concilio convocato da Gregorio XII, Carlo Malatesta dette lettura dell'abdicazione di Gregorio XII, che venne accolto nel sacro collegio cardinalizio come cardinale di Porto: morirà il 18 ottobre 1417 a Recanati.

Rimaneva da risolvere il caso di Pedro de Luna, cioè Benedetto XIII. Sigismondo con 16 membri del Concilio si recò a Perpignano, dove si avviarono colloqui. Benedetto XIII pose tre condizioni: annullare le decisioni di Pisa a suo riguardo, il nuovo Papa doveva essere riconosciuto da tutti i principi e da tutti i fedeli e l’elezione del nuovo papa doveva essere fatta secondo il diritto canonico: Pedro de Luna in questo modo voleva porre se stesso quale unico elettore, in quanto lui era il solo cardinale vivente creato prima dello scisma.

La proposta venne rifiutata. Benedetto XIII chiese allora un arbitrato: affidare cioè l’elezione del papa a sei suoi cardinali e a una decina di cardinali eletti dall'assemblea (non concilio) di Costanza. 

Anche questa proposta non venne accolta e si chiese a Benedetto XIII una pura e semplice abdicazione: ma non si approdò a nulla.

Sigismondo allora passò a trattative con i principi dell'obbedienza di Benedetto XIII, raggiungendo un accordo con  la Capitolazione di Narbonne del 13 dicembre 1415. 

Questa Capitolazione prevedeva che l'obbedienza di Benedetto XIII e la “assemblea” di Costanza si sarebbero scambiate l'invito ad un concilio generale da tenersi a Costanza, poi quando a Costanza sarebbero giunti gli esponenti dell'obbedienza di Benedetto XIII si passerebbe alla sua deposizione senza fare riferimento al concilio di Pisa e quindi si passerebbe alla nuova elezione.

Il 15 ottobre 1416 gli Spagnoli vennero ammessi al concilio come quinta Nazione. Il 5 novembre iniziò il processo contro Benedetto XIII, l'8 marzo 1417 Benedetto XIII venne condannato per contumacia e invitato a comparire. Il 26 luglio 1417 venne deposto come scismatico, eretico, violatore ostinato dell'articolo di fede: "Unam ,Sanctam, Catholicam  Ecclesiam".

Benedetto XIII si arroccò nella località spagnola di Peñiscola, dove morirà nel 1423 senza essersi arreso.

Con la fusione delle tre obbedienze si poté finalmente porre il problema della elezione del nuovo papa, ma a questo punto il concilio si spaccò in due tendenze.

Da una parte c'era la tendenza di Sigismondo, alla quale aderivano la nazione tedesca e quella inglese: secondo questa tendenza l'elezione del papa doveva essere rimandata ad un secondo momento, procedendo prima alla “reformatio Ecclesiae”. Al nuovo eletto sarebbe stata imposta la riforma secondo le teorie conciliari, secondo l'inciso aggiunto nella seconda edizione della “Haec sancta”.

Dall'altra parte c'era la tendenza delle nazioni francese, italiana e spagnola, che, a questo punto, preferivano mettere Sigismondo in secondo piano per dare il ruolo primario al nuovo papa. Perciò chiesero prima l'elezione e poi la “reformatio”. 

Dopo accese discussioni si giunse un compromesso: si promulgarono immediatamente i decreti di riforma già concordati dalle nazioni, tra questi venne promulgato il famoso decreto "Frequens" sulla periodicità dei concili (sessione 39 del 9 ottobre 1417). Inoltre il compromesso prevedeva che il papa eletto venisse sottoposto all'adempimento dell’obbligo di “reformatio Ecclesiae” prima di sciogliere il Concilio. E infine il compromesso prevedeva che si fissasse una commissione, che determinasse il metodo di elezione del nuovo papa.

Anche sul metodo di elezione si sviluppò una forte discussione: da una parte c’erano i cardinali, che volevano salvaguardare il loro diritto di elettori del papa e dall'altra parte c’erano le nazioni, soprattutto la tedesca, che sostenevano che un concilio deve prendere parte alle elezioni del papa, quando la Sede apostolica resta vacante, mentre è in corso un concilio. 

Si accolse infine la proposta francese che prevedeva che

+      il papa venisse eletto dal collegio dei cardinali e da un collegio composto da sei membri per ogni Nazione,

+      che l’elezione dovesse richiedere non solo la maggioranza globale di due terzi di tutti gli elettori, ma anche la maggioranza dei due terzi all'interno di ciascuno dei due collegi. 

Nel pomeriggio dell’8 novembre 1417 si riunì il conclave e l’11 novembre uscì eletto Ottone Colonna, che prese il nome di Martino V, il santo di quel giorno. 

Dopo 39 anni la Chiesa aveva un capo unico e indubitato.

Abbiamo accennato al decreto di riforma "Frequens". Esso stabiliva che il concilio successivo doveva essere celebrato non “ad nutum papae”, ma entro 5anni , dopo 7 anni se ne sarebbe dovuto celebrare un altro e infine si celebrerà un concilio ogni 10 anni. Alla fine di un concilio bisognava determinare il luogo, in cui si sarebbe dovuto celebrare il concilio successivo. Il Papa, con il consenso dei cardinali, potrebbe anticipare, ma mai posticipare, la celebrazione di un concilio. Evidentemente queste disposizioni riducevano in maniera significativa il centralismo papale.

Martino V ed Eugenio IV si sentirono vincolati, ma considerando “Frequens” come una mera disposizione disciplinare e non come documento che determinava una nuova costituzione della Chiesa. Nicolò V poi non si sentì più impegnato ad applicare il decreto "Frequens". 

Per quanto riguarda la “causa fidei” ricordiamo sommamente che essa si risolse con quattro condanne:

-        quella di Wyklif, articolata in varie prese di posizione;

-        quella di Hus;

-        quella del principio della liceità e meritorietà del tirannicidio.

Per quanto concerne la "causa reformationis", qualcosa già abbiamo detto, circa i decreti promulgati prima dell'elezione di Martino V, in particolare il “Frequens”. 

Dopo l’elezione di Martino V si approvò una certa riforma generale, che andava dai problemi amministrativi e fiscali a quelli concernenti il clero.

Il concilio di Costanza si chiuse il 22 aprile 1418.

Merita una menzione particolare per il ruolo, che svolse all’interno della nazione francese, Pierre D’Ailly (1350 – 1420).

Fu cancelliere dell'università di Parigi, poi vescovo e cardinale. Prese parte ai concili di Pisa e di Costanza.

Sotto il profilo filosofico era di orientamento nominalista, quindi vicino alle posizioni di Ockham.

La sua ecclesiologia ricorda quella di Ockham: la Chiesa è per lui la somma dei credenti. 

Soggetto di indefettibilità nella fede non è il papa, non è il concilio, ma è la Chiesa in qualche suo membro. Quindi fondamento della indefettibilità nella fede non è l'infirmitas Petri, ma Cristo.

Tuttavia la Chiesa di Roma e il papa sono davvero caput e soggetto di giurisdizione, ma non in maniera assoluta. Infatti accanto a questo carattere monarchico c'è anche un carattere aristocratico, che si esprime nei cardinali, che formano un corpus con il papa.

Accanto al carattere monarchico, aristocratico c'è anche un carattere democratico, e si esprime nel concilio, che è più grande del papa: può quindi giudicare il papa e deriva la sua autorità non dal papa, ma direttamente da Cristo. 

 

Il concilio di Pavia – Siena

 

Secondo quanto era stato stabilito dal decreto “Frequens” Martino V, allo scadere del quinto anno, convocò un concilio a Pavia per l'aprile del 1423 e nominò 4 presidenti,  conferendo loro il potere di trasferire, prorogare e anche sciogliere il concilio, se le circostanze lo avessero richiesto.

In questo modo Martino V affermava di disporre del concilio come uno che ha autorità sul concilio stesso.

La partecipazione al concilio fu molto limitata: Inglesi e Francesi erano in piena guerra (la guerra dei 100 anni); Germania, Polonia e Ungheria erano assorbite dalla questione hussita; la Spagna era in lotta con i Mori. 

Per di più, allo scarso numero di partecipanti presto si aggiunse la peste. Il concilio quindi venne trasferito a Siena (22 giugno): qui i dibattiti sulla riforma della Chiesa cominciarono a farsi troppo radicali; i legati papali allora fecero di tutto per sciogliere il concilio. Alla fine si scelse Basilea come sede del concilio, che si sarebbe dovuto tenere di lì a sette anni secondo il decreto “Frequens”.

Il 26 febbraio 1424 il Concilio venne sciolto senza avere nulla concluso. 

Dal 1424 il re d'Inghilterra, Sigismondo e il re di Francia domandarono a Roma di anticipare la data di apertura del concilio, minacciando che altrimenti avrebbero preso in mano loro la riforma. 

Martino V però solo alla fine del 1430 costituì una commissione di cardinali per preparare lo schema di riforma. L'1 febbraio 1431 nominò il cardinale Giuliano Cesarini presidente del concilio di Basilea, conferendogli il potere di prorogare, sciogliere o trasferire il concilio, qualora le circostanze lo richiedessero,

Il 20 febbraio Martino V morì. 

 

Il concilio di Basilea

 

Il 3 marzo 1431 il cardinal Gabriele Condulmer venne eletto papa con il nome di Eugenio IV. Uno dei suoi primi atti fu di confermare Cesarini nelle sue funzioni. Ma questi, impegnato nella crociata contro gli hussiti, fece aprire il concilio a Basilea il 23 luglio 1431 da due vicari: Giovanni di Ragusa e Giovanni di Palomar. 

La partecipazione fu molto scarsa, per cui Eugenio IV, che gradiva poco il concilio, pensò di potersi comportare come Martino V aveva fatto ai tempi del concilio di Pavia-Siena: il 12 novembre 1431 con la bolla "Quoniam alto" sciolse il concilio e ne convocò uno nuovo a Bologna entro 18 mesi, lasciando però l'esecuzione della bolla alla discrezione del cardinale Cesarini. 

Eugenio IV cercò di attenuare il carattere dirompente del suo gesto, adducendo la scusa che i Greci avevano chiesto l'Italia come luogo per le trattative di unione.

Non appena però il papa ebbe notizia che gli hussiti, condannati dal concilio di Costanza, erano stati invitati a Basilea per un libero dibattito, promulgò il 18 dicembre una nuova versione della “Quoniam alto”, dove praticamente annullava la discrezionalità, che aveva concesso al cardinale Cesarini.

In quei tempi le comunicazioni tra Roma e Basilea richiedevano due mesi di tempo, per cui il concilio il 14 dicembre 1431 poté tenere la prima sessione. Quando ebbe tra le mani la prima versione della “Quoniam alto”, Cesarini inviò una lettera coraggiosa a papa Eugenio IV, in cui affermava la necessità assoluta di tenere il concilio sia per bloccare l'eresia hussita, che stava guadagnando terreno in Germania, sia per evitare che i padri conciliari, oramai divenuti numerosi, decidessero di proseguire il concilio contro il volere del Papa.

Alla fine di gennaio, quando giunse la seconda versione della “Quoniam alto”, il concilio rispose al papa nella II sessione del 15 febbraio 1432: i padri di Basilea ripresero la “Haec sancta” di Costanza e proclamarono la superiorità del concilio sul papa. Pertanto veniva così negato al papa il diritto di sciogliere il concilio, perché il concilio ha il suo potere direttamente da Dio e questo veniva esplicitamente affermato in una glossa aggiunta al decreto "Frequens", dove si dice: "Il concilio di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito Santo, non potrebbe, non può, non potrà né legittimamente, né di fatto essere sciolto o trasferito in altra sede, o prorogato ad altra data, da nessuna autorità, fosse pure quella papale, senza la deliberazione e il consenso dello stesso concilio di Basilea".

Siamo arrivati così al primo conflitto tra il concilio e il Papa.

Nella III sessione del 29 aprile 1432 il concilio in forma rispettosa si rivolgeva al papa in questi termini: avrebbe dovuto de facto revocare lo scioglimento decretato e rendere nota questa decisione; avrebbe poi dovuto astenersi da azioni contro il concilio; entro tre mesi sarebbe dovuto comparire o personalmente o attraverso un procuratore plenipotenziario davanti al concilio, altrimenti il sinodo avrebbe assunto il compito “praeter papam” di vigilare circa i bisogni della Chiesa; anche i cardinali sotto pena di sanzioni canoniche sarebbero dovuti comparire davanti al concilio entro tre mesi.

A proposito della ripresa della “Haec sancta” bisogna rilevare che qui non è più come a Costanza una misura di emergenza, perché ora c'è un papa indubitabilmente legittimo e il concilio non mette in discussione questa legittimità. Pertanto ora a Basilea la “Haec sancta” viene assunta come documento dottrinale, di valore universale permanente, andando oltre l'intenzione di Costanza.

In seguito all'ultimatum, ben 15 dei 21 cardinali abbandonarono Eugenio IV e si portarono a Basilea.

Il concilio nel frattempo guadagnò forza a livello politico, trovando l'appoggio di Sigismondo, della Francia, dell'Inghilterra, della Scozia, della Castiglia, della Borgogna, di Milano, dell'Ungheria. Ciò consentì al concilio di assumere una posizione intransigente nei confronti di papa Eugenio IV. Infatti il 6 settembre il concilio citò Eugenio IV per contumacia e il 18 dicembre ingiunse al papa di revocare entro 60 giorni lo scioglimento del concilio e di appoggiarlo sinceramente. Inoltre il concilio negò la possibilità di riunire un altro concilio, finché era ancora in corso quello di Basilea. Il concilio poi inibiva la facoltà di Eugenio IV di disporre del patrimonio ecclesiastico.

Il 19 febbraio 1433 il Concilio accusò il papa di contumacia. 

Eugenio IV, dal canto suo, in un primo momento tentò di affermare la “plenitudo potestatis papae” e la costituzione monarchica della Chiesa, annullando con varie bolle l'operato di Basilea. Infine però, dato il suo isolamento politico, il 15 dicembre 1433 dovette cedere e promulgare la bolla "Dudum sacrum", in cui veniva dichiarato legittimo il concilio di Basilea e venivano revocate la "Quoniam alto" e le altre bolle emesse contro Basilea.

La “Dudum sacrum”, legittimando l'esistenza del concilio di Basilea, lo rende canonico, però non ne legittima l'operato e tantomeno accetta le sue affermazioni circa la superiorità del concilio. 

Da questo momento, per tre anni, il papa d'accordo con i suoi legati e il presidente Cesarini, lasciò agire il Concilio, cercando di moderarne l'azione. 

Secondo quali modalità operò il concilio di Basilea? Fu abbandonata la distinzione per nazioni, si crearono invece quattro deputazioni: una per la fede, una per la pace, una per la riforma, una per gli affari generali.

Ad ogni deputazione partecipavano un eguale numero di rappresentanti delle varie nazioni e un eguale numero di chierici di ogni grado, vi si votava per maggioranza. Lo schema, una volta approvato da una deputazione, veniva presentato alle altre tre deputazioni. Una volta approvato dalle quattro deputazioni, lo schema veniva presentato alla congregazione generale, dove si votava pro capite. Ma la maggioranza era riconosciuta solo se tre deputazioni erano della stessa posizione. Avevano diritto di voto tutti i membri del concilio, che venivano abilitati da una commissione conciliare, che ne esaminava la fede e richiedeva il giuramento di rimanere a Basilea, di collaborare, di accogliere i documenti decisi dal concilio, in particolare “Haec sancta” e “Frequens” nella accezione di Basilea. Per questa via vennero incorporati parecchi esponenti del clero inferiore e molti laici, anche cuochi e palafrenieri… I prelati, che tradizionalmente avevano diritto di prendere parte il concilio, erano meno di un quinto. 

Questa struttura conferisce a Basilea un carattere assembleare. Si noti però che la maggioranza democratica era in balia di una minoranza, quella delle deputazioni. 

Nei tre anni di pace Basilea trattò ancora dell’hussitismo, tentò una mediazione di pace tra Francia e Inghilterra sempre impegnate nella guerra dei 100 anni, promosse varie riforme ecclesiastiche, tra le quali si ebbe la riforma del conclave, dove si imponeva al nuovo papa di giurare l'osservanza dei decreti di Costanza e di Basilea.

Nel 1436 si riaccese la lotta tra papato e concilio di Basilea in connessione con la questione dell'unione dei Greci. 

Il papa, insieme con la maggioranza dei membri di diritto del concilio, cioè i prelati, e quasi tutti i cardinali, propose una città italiana. Ma la maggioranza del concilio, costituita per lo più da chierici inferiori, propose città non italiane: Avignone, Savoia, Basilea.

Nella votazione del 7 dicembre 1436 ebbe ovviamente sopravvento la seconda posizione, nonostante che l'inviato greco, rifiutasse le città scelte. 

Si aprirono così discussioni violente che culminarono nella sessione del 7 maggio 1437. La minoranza non si dette per vinta e si dichiarò “pars sanior”. Eugenio IV il 29 maggio confermò il decreto della minoranza. I greci a loro volta aderirono alla posizione del papa, che così venne a trovarsi in vantaggio rispetto alla maggioranza di Basilea.

Il concilio di Basilea, mutilato della “pars sanior”, cioè di quasi tutti i membri di diritto secondo la tradizione canonistica, il 24 gennaio 1438 mise sotto accusa il papa, lo sospese dalle sue funzioni e aprì il processo di deposizione.

Quali accuse potevano essere mosse ad Eugenio IV così da potere giungere a una deposizione, che potesse essere giustificata secondo il diritto comunemente accolto?

Si pensò di appellarsi ad un nuovo dogma: il 6 maggio 1439 venne proclamata come verità di fede la superiorità del concilio generale e pure venne proclamata come verità di fede la non capacità del papa a sciogliere, prorogare, trasferire un concilio legittimamente congregato, senza il consenso del concilio stesso.

Eugenio IV a questo punto poté essere accusato di eresia, in quanto "pertinaciter” rifiutava le due suddette verità. Il 25 luglio 1439 venne deposto. il 25 novembre venne eletto come papa il laico sessantenne Amedeo VIII di Savoia, che prese il nome di Felice V.

Oramai però Basilea era solo un conciliabolo  e come tale vegetò fino al 1449, quando Felice V finì con il sottomettersi. Anche se ridotto a conciliabolo, Basilea vantò la presenza e l’opera di personalità insigni, che più tardi si sottomisero alla obbedienza romana: Nicolò Cusano ed Enea Silvio Piccolomini, che addirittura fece da segretario a Felice V. Al Piccolomini, poi papa Pio II, dobbiamo due storie dedicate al concilio di Basilea. La prima, il De gestis concilii Basiliensis commentariorum libri II, narra le vicende secondo la prospettiva di sostenitore della posizione di Basilea; la seconda, il De rebus Basileae vel stante vel dissoluto concilio gestis commentariolum, narra le vicende secondo la sua nuova prospettiva di “convertito” all’obbedienza romana.

 

Il concilio di Ferrara - Firenze

Il concilio del papa si riunì a Ferrara, dove dal 9 gennaio 1438 convenne la maggioranza dei prelati, cioè i membri di diritto. Questo concilio ebbe l’appoggio della Borgogna, Inghilterra, Portogallo, Castiglia; in un secondo momento vi aderì anche la Spagna; Francia e Germania invece scelsero la neutralità e quindi non lo osteggiarono.

A questo punto si corse il rischio di un grande scisma non più intorno a due papi, ma intorno a due concili.

Il 9 gennaio 1439 da Ferrara il concilio fu trasferito a Firenze: la ragione ufficiale, che venne addotta fu la peste, di fatto però la motivazione di questo trasferimento fu di tipo economico: Firenze infatti si impegnò ad offrire alloggio gratuito e sussidi ai Greci. 

Trascuriamo le discussioni dogmatiche con i greci sul purgatorio, sul Filioque, sulla epiclesi eucaristica, sul pane azzimo nella celebrazione eucaristica latina e concentriamo la nostra attenzione sul tema del primato papale.

Un primo incontro si tenne il 16 giugno 1439. Il domenicano Giovanni di Montenero presentò questo testo: "Noi definiamo che la Sede apostolica, il pontefice romano e i successori di Pietro, principe degli Apostoli, vero vicario di Cristo, capo di tutta la Chiesa, padre e maestro di tutti i cristiani, possiede il primato sull'universo intero; a lui, in san Pietro, nostro Signore ha trasmesso il pieno potere di pascere, reggere e governare la Chiesa universale come è contenuto negli atti dei concili ecumenici e dei santi canoni".

Giovanni di Montenero poi spiegò il testo frase per frase, appoggiandosi sui testi della tradizione.  

L'imperatore greco presentò una serie di obiezioni.

Il 20 Giugno si tenne un secondo incontro. Giovanni di Montenero dette risposta alle obiezioni, sostenendo che

·       le lettere dei Pontefici inviate ai concili non sono delle pure esercitazioni stilistiche, ma sono la base dei canoni conciliari.

·       Il titolo di Padre e Maestro conferisce al papa non solo una priorità di onore tra i patriarchi, ma anche una certa autorità, alla quale si deve obbedienza.

·       Gli antichi concili non furono convocati dagli imperatori, ma dai papi: gli imperatori, braccio secolare della Chiesa, non fecero altro che dare esecuzione pratica alla convocazione fatta dal papa.

·       Il potere del papa non è come quello di un metropolita o di un patriarca, che si estende solo su un settore limitato, il potere del papa è quello immediato di un superiore universale.

Il 21 giugno in un terzo incontro i Greci presentarono la loro risposta, dichiarandosi d'accordo, ma a due condizioni:

·       il Papa non può convocare un concilio senza consultare l'imperatore e i patriarchi;

·       nel caso di appello al papa contro il giudizio di un patriarca, il papa non può ingiungere al patriarca di presentarsi davanti al papa, ma deve inviare qualcuno a dirimere la questione.

I Latini dettero una risposta negativa e quindi tutto sembrò compromesso.

Il 26 giugno le due parti crearono due commissioni di sei membri ciascuna. Dopo dibattiti lunghi ed aspri si giunse a un testo di compromesso, che riconosceva il primato papale, senza però dire nulla circa la convocazione dei concili e l'appello al papa.

Il testo ufficiale venne promulgato il 6 luglio 1439: "Definiamo ancora che la Santa Sede apostolica e il pontefice Romano detengono il primato su tutta la terra, che il pontefice Romano è il successore di san Pietro principe degli Apostoli, vero vicario di Cristo, caput Ecclesiae, padre e dottore di tutti i cristiani: a lui, nella persona di san Pietro, è stato confidato da nostro Signore Gesù Cristo pieno potere di pascere, reggere, governare la Chiesa universale, come detto negli atti dei concili ecumenici e dei sacri canoni (questo inciso fu aggiunto per volere dell'imperatore greco e servirà ai gallicani per affermare una limitazione del potere del papa, secondo le determinazioni dei concili e dei canoni). Noi rinnoviamo l'ordine di mantenere tra gli altri venerabili patriarchi l'ordine che è stato trasmesso dai canoni, in maniera che il patriarca di Costantinopoli sia il secondo, dopo il santissimo pontefice di Roma, quello d'Alessandria il terzo, quello di Antiochia il quarto, quello di Gerusalemme il quinto, conservando integri tutti i loro privilegi e diritti".

Eugenio IV, forte oramai dell'unione con i greci, forte della definizione del primato, il 4 settembre 1439 emanò la bolla "Moyses vir Dei", in cui scomunicava e deponeva i conciliari di Basilea, condannava le due verità di fede del 6 maggio, dichiarando eretici gli autori. 

Dunque, grazie all'intesa di Firenze, l’atto conciliare di Basilea del 25 giugno, che deponeva il papa, restò praticamente senza effetto.

Nell'economia del nostro discorso è importante tentare una valutazione circa l’ecumenicità di Basilea. Vanno considerati ecumenici solo i documenti, che precedono la traslazione del 18 settembre 1437. Il Concilio stesso va considerato legittimo in base alla bolla “Dudum sacrum”, ma questa legittimità concerne esclusivamente l'esistenza canonica del concilio e non il suo operato né precedente né successivo.

Quali decreti furono approvati dal Papa? Eugenio IV non confermò esplicitamente nessun decreto di Basilea, ma disse soltanto di accettarlo in generale e a condizione che non recasse pregiudizio né alla dignità e alla preminenza della Santa Sede, né al potere concesso ad essa da Cristo nella persona di Pietro e concesso a colui che legittimamente vi presiede. Di conseguenza sono approvati quei decreti che non si oppongono alla “plenitudo potestatis papae” e al suo primato.