I conflitti di Federico II con il papato
L'eccezionale personalità di Innocenzo III da
una parte, il momento di difficoltà che l'impero attraversava per via della
doppia elezione dall'altra, avevano conferito al papato - agli inizi del XIII
secolo - un ruolo di primo piano nella cristianità occidentale. Innocenzo III dal
canto suo, come abbiamo visto, aveva interpretato con molta prudenza la
posizione egemonica del papato: se da un lato una certa teologia spiritualista
gli offriva elementi per esaltarla, assolutizzandola quasi, dall'altro la sua
formazione giuridica lo rendeva attento a non violentare la realtà del suo
tempo, che era legata alla particolare situazione storica di christianitas,
imponendole astratti schemi teologici e passando dalla singolarità di un dato
di fatto all'assolutizzazione di un’affermazione di principio.
Ma, lo
abbiamo visto nello sviluppo della canonistica, non tutti seppero mantenere l'equilibrio
di Innocenzo III: decretisti di tendenza dualista proprio a partire da suggestioni
spiritualiste, nei primi decenni del XIII secolo assunsero accenti più
monistici.
E la curia papale, dopo Innocenzo III,
proprio con l'intento di conservare e continuare l'opera di tale papa, finì con
il compiere il passaggio alle affermazioni di principio, cosa che Innocenzo III
non aveva mai fatto.
Questo sviluppo fu gravido di conseguenze
tragiche, proprio perché la situazione storica era mutata: con Federico ll
l'impero aveva trovato nuovo vigore e ciò e veniva a pregiudicare sul terreno
dei fatti quel tipo di egemonia papale, che la curia invece affermava sempre più
ciecamente a livello di principi!
1 - Federico II e Onorio III
A Innocenzo
III successe Onorio III (1216 – 1227), il famoso Cencio SAVELLI, autore del
"Liber censuum".
Onorio III (sulle relazioni Onorio III - Federico
II rimando ad un articolo di R. MANSELLI, Onorio III e Federico II (Revisione di un giudizio?) : Studi
Romani 11(1963) 142-159)
antepose ad ogni altra preoccupazione la realizzazione della crociata, che era
stata stabilita dal Concilio Lateranense lV.
Fu appunto a partire dal problema della
crociata che Onorio III impostò i suoi rapporti con Federico II.
Per guadagnare lo svevo alla causa crociata,
il vecchio papa volle dapprima percorrere la via delle concessioni benevole:
·
accettò nel
1220 l'elezione di Enrico, figlio di Federico II, a re dei Romani (dieta di
Francoforte): quella fusione della corona tedesco-imperiale con la corona di
Sicilia, che Innocenzo III aveva scongiurato nella persona di Federico II, ora
si realizza nella persona del figlio;
·
il 22-23
novembre 1220 Onorio III incoronò Federico II imperatore, benché questi si
tenesse lontano dal progetto di crociata;
·
accettò poi
le varie dilazioni che l'imperatore propose.
Finalmente nel luglio del 1225 con il
trattato di San Germano Onorio III si decise a intraprendere una politica più
dura: Federico Il sarebbe stato scomunicato, se entro l'estate del 1227 non
fosse partito per la crociata.
Ma Onorio III morì prima di quell'estate
(marzo 1227).
E’ certo che il vecchio papa volle ispirare
la sua politica nei confronti de Federico II ad un atteggiamento di paternità
benevola, che continuasse lo stile di Innocenzo III, il tutore del piccolo
svevo.
Federico II invece nelle sue scelte, nel suo
continuo dilazionare la crociata ci rivela che ben altra era la sua
preoccupazione precipua, ben diverso era il suo modo di intendere il suo ruolo
imperiale.
(Bibliografia essenziale su Federico II (mi limito
alle opere accessibili in italiano):
F. COGNASSO, Il
pensiero e l'opera politica di Federico II,Torino 1951
A. DE STEFANO, L'idea
imperiale di Federico II, Firenze 1952
E. KANTOROWICZ, Federico
II imperatore, Milano 1976
R. MORGHEN, Il crollo
dell'impero medievale. Federico II : Medioevo cristiano (Universale Laterza
88) Bari 1972, 173-187
E. PONTIERI, Federico
d' Hohenstaufen e i suoi tempi, Napoli 1959
G. VERGOTTINI, Studi
sulla legislazione imperiale di Federico II
in Italia, Milano 1958
Atti cel convegno
internazionale di studi federiciani 1950, Palermo 1952).
A Federico II premeva soprattutto l'
organizzazione del Regno di Sicilia, che da una parte si trovava in situazione
dissestata in conseguenza della reggenza nel periodo della sua minorità,
dall'altra però vantava una organizzazione accentrata, tipica della monarchia
normanna, che aveva dato vita ad un regno unitario, con caratteri che già
anticipavano le monarchie nazionali. In quest'opera Federico II si servì di
collaboratori insigni come Roffredo di Benevento e Pietro delle Vigne.
Il progetto siciliano si inscriveva in un
piano più globale: come un tempo l'impero romano era divenuto prima franco e
poi tedesco, così ora doveva diventare mediterraneo (dal carattere mediterraneo
di tale progetto derivò che Federico Il non si preoccupò di affermare il suo
potere monarchico in Germania: qui Federico II preferì garantirsi l'appoggio
dei principi, offrendo loro numerose concessioni e privilegi: se questa
politica tedesca da una parte procurò al casato staufico il vantaggio immediato
di non dovere fronteggiare opposizioni, dall'altro finì con lo svigorire il
fondamento realistico-territoriale del casato staufico in Germania: si capisce allora
come mai alla morte di Federico II l'impero medievale entrerà in una grave
crisi).
Centro dì questo impero non sarebbe stata né Roma,
né Aquisgrana, ma Palermo. L'impero avrebbe dovuto comprendere la Sicilia,
tutta l'Italia e, sia pure in maniera più blanda, anche la Germania. Roma, pur
non essendone capitale, doveva necessariamente esservi compresa per il suo
valore ideale, quale legittimazione della “translatio Romani Imperii" in
Sicilia.
Originale era il modo con cui Federico II
concepiva questo impero: lo concepiva come uno stato patrimoniale, cioè assoluta
proprietà del sovrano, che, per disposizione divina, vi avrebbe esercitato un
potere pieno e incontrastato.
In ciò Federico II sentiva l'influsso dell'oriente
islamico con il suo stato teocratico, dove il potere non era gestito dai
sacerdoti, ma dal sovrano, che non era soggetto ad altri che a Dio e godeva di
un'autorità, che non poteva essere limitata né da leggi, né da parlamenti
cittadini, né dal potere spirituale (cfr R. MORGHEN, Il crollo dell'impero medievale…,
169-176).
Questa concezione comportava il superamento
del carattere ecclesiastico dell'impero medievale: l'impero veniva ad
acquistare i confini circoscritti delle monarchie nazionali assolutistiche.
1.
Questa
politica di Federico II si poneva in aperto contrasto con la curia romana su
tre i piani: piano ideologico:
mentre la curia romana oramai tendeva a sottolineare sempre più e quasi
esclusivamente il carattere ideale-ecclesiastico-universale dell'impero,
Federico II spingeva in direzione opposta, radicalizzando la tendenza
realistico-territoriale tipica del casato -staufico;
2.
piano giuridico: il Regno di Sicilia, feudo ecclesiastico
veniva da Federico II incluso nel suo progetto
come fondamento del suo stato-patrimoniale;
3.
piano politico territoriale: il Patrimonio di San Pietro si sarebbe
trovato accerchiato dai territori di Federico II, che mirava a consolidare il
potere in tutta l'Italia e non nascondeva l'idea di includere anche Roma nel
suo progetto di impero mediterraneo.
2. Federico II e Gregorio IX
(Rimando all'opera di S. SIBILIA, Gregorio IX
(1227-1241), Milano 1961)
Ciò fu avvertito acutamente dalla curia
romana e determinò l'elezione di Gregorio IX (1227-1241). Il cardinale Ugolino,
pur discendendo dallo stesso casato di Innocenzo III e pur portandone avanti le
idee, volle assumere un nome, che rimandava a Gregorio VII, il papa deciso a
difendere la libertà della Chiesa anche a costo della lotta con l'imperatore.
Il 29 settembre 1227 Gregorio IX passò all'attuazione
del trattato di San Germano: prese atto del fatto che l’imperatore non era
ancora partito per la crociata e comminò senz'altro la scomunica (Per sé Federico II si era
messo in mare, ma poi un attacco di dissenteria lo costrinse a tornare a terra,
lasciando ad altri, la conduzione della crociata: il papa però non volle
sentire ragione). Federico
II rispose con tono pacato (enciclica del 6-12-1227), giustificandosi e
promettendo ch, sarebbe partito per il maggio 1228.
Ed infatti nel 1228 Federico II riuscì ad
assicurarsi la Palestina, grazie ad un accordo decennale con il sultano
AL-KAMIL, che ricevette una somma rilevante. Federico II poté così cingere la
corona di re di Gerusalemme (Questa incoronazione fu celebrata in forma “laica":
in ciò non si deve vedere, come alcuni fanno, un atto di ribellione contro la
Chiesa; in realtà fu un atto di rispetto nei confronti dell'autorità
ecclesiastica, in quanto Federico II, essendo scomunicato, rispettò il divieto
di partecipare a celebrazioni liturgiche).
Ma ciò non bastò a placare l'ostilità di Gregorio
IX, che evidentemente al di là della questione della crociata aveva altre
ragioni per diffidare dell'imperatore: tentò di far eleggere un antire in
Germania; sciolse i sudditi del Regno di Sicilia dal giuramento di fedeltà e,
approfittando dell'assenza del rivale, organizzò una spedizione militare nel
Sud.
Rientrato in Italia, Federico II riuscì
facilmente ad avere ragione delle truppe pontificie: Gregorio IX. piegato
militarmente, venne a trattative (trattato di San Germano-Ceprano, luglio
1230). Il papa concedeva l'assoluzione dalla scomunica (28 agosto), l'imperatore
dal canto suo prometteva di ritirare le sue truppe dai territori del
Patrimonio di San Pietro, di garantire la libertà di questi territori, di fare
concessioni alla Chiesa nel suo regno di Sicilia (in particolare esenzione del
clero dai tributi generali, rinuncia al diritto di assenso nelle elezioni
episcopali): la violazione da parte di Federico II di qualche elemento del
trattato avrebbe comportato la scomunica latae sententiae.
Nei nove anni di tregua che seguirono,
Federico II portò avanti la sua opera di riorganizzazione del Regno di Sicilia
e creò altri motivi di contrasto con la S. Sede:
1.
nel 1231 a
Melfi promulgò il LIBER AUGUSTALIS, una raccolta di costituzioni desunte dal
diritto civile e amministrativo antico, di norme finanziarie ricavate
dall'apparato amministrativo normanno, di decreti da lui stesso emanati. Ne
risulta una nuova organizzazione del regno, che viene ad assumere la forma di
Stato burocratico, rigidamente strutturato dalla volontà del sovrano, unica
fonte del diritto (Nel “liber augustalis” Federico Il tentò di portare ad attuazione alcune
sue concezioni personali, che trovavano sì radice nel suo spirito geniale ma
non trovavano riscontro nella situazione concreta della realtà economica e
della società. Federico II, trasportato dalla potenza del suo genio, si lanciò
spesso al di là delle condizioni del suo tempo, perdendo il vivo contatto con
la realtà [cfr R. MORGHEN, Il crollo dell’impero medievale…, 171]).
2.
Questa
concezione evidentemente non poteva conciliarsi con gli accordi del 1230,
soprattutto laddove prevedevano l'esenzione del clero dai tributi generali e la
rinuncia all'assenso regio nelle elezioni episcopali.
3.
Altro motivo
di contrasto fu offerto dalla politica, che Federico II persegui in questi nove
anni per assicurarsi un saldo dominio nell'Italia Settentrionale. Momento
importante fu la vittoria di Cortenuova (27 novembre 1227), che però non
determinò il crollo della lega lombarda: Milano, Alessandria, Brescia,
Piacenza, Bologna, Faenza non accettarono la resa incondizionata: il papato,
che temeva l'accerchiamento territoriale, non mancò di sostenere le città
ribelli.
4.
Altro motivo
di contrasto fu il matrimonio di Enzo, figlio di Federico, con ADELASIA, erede
di gran parte della Sardegna: per l’occasione Federico II conferì al figlio il
titolo di Re di Sardegna. La S. Sede, che rivendicava una sovranità feudale
sull'isola, vide in tale modo di procedere un misconoscimento arbitrario dei
suoi diritti feudali.
5.
Apertamente
poi Federico manifestava il proposito di fare di Roma il centro ideale del suo
cesarismo rinnovato.
Il 20 marzo 1239, domenica delle Palme,
Gregorio IX tirò le somme e scomunicò Federico II, fondandosi soprattutto su
due ragioni: la politica ecclesiastica, che l'imperatore conduceva in Sicilia,
violava gli accordi del 1230 e le truppe imperiali dimostravano di volere
impossessarsi del territori pontifici, che invece avrebbero dovuto proteggere.
Negli anni
che vanno dal 1239 al 1242, il contrasto divenne violento, sia sotto il
profilo militare (Federico II occupò territori del patrimonio di San Pietro e
tentò di conquistare Roma) sia sotto il profilo ideologico (le due cancellerie
produssero una notevole mole di libelli polemici). Questo conflitto di idee è particolarmente
importante per tre ragioni:
a. I documenti stilati dai due centri di potere sono dei
capolavori di stile, di espressione e di elaborazione concettuale: ciò,
assicurando loro una notevole diffusione, finì con il suscitare nella base un
profondo atteggiamento critico nei confronti delle due istituzioni,
atteggiamento che non mancherà di influire successivamente sulla crisi dei due
poli del mondo medioevale;
b. i documenti imperiali introdussero nella compagine
ecclesiale tendenze nuove, gravide di conseguenze: per esempio operarono un
capovolgimento del modo di intendere il papato: prima d'ora, si attribuiva la
massima importanza all'ufficio papale in quanto tale e si poneva del tutto in
secondo piano la personalità dei singoli papi; Federico Il invece sosteneva di
non volere mettere sotto accusa il papato in quanto tale, ma la turpitudine
personale di Gregorio IX. Nel presentare le aberrazioni di questo papa,
Federico II fece ricorso anche alle vedute critiche o ribelli di certa
religiosità apostolico-spirituale: così per la prima volta si stabilì il complesso
connubio della religiosità ribelle con il ghibellinismo. Sempre in questo
contesto di accuse contro Gregorio IX, Federico II riportò ad attualità
un'idea, che con la riforma gregoriana era diventata una mera enunciazione
dottrinale: il giudizio del papa “a fide devius" ad opera di un concilio.
Questo appellarsi al concilio contro un papa eretico sarà pure un terreno
gravido di sviluppi.
c.
I documenti
imperiali infine, nel delineare la relazione, che deve intercorrere tra il
potere imperiale e gli altri sovrani, introdussero l'idea dell'imperatore come
caput corporis principum christianorum, caput con cui i principi devono
solidarizzare. E' vero che questi appelli non trovarono immediatamente consensi
né in Inghilterra, né in Francia, tuttavia erano il chiaro segno di un nuovo
modo di intendere la Christianitas occidentale: non più unità sociologico-terrena
dei cristiani, fondata sulla fede e guidata dal papa, ma unità
temporale-politica dei regni cristiani, fondata sempre meno sulla fede e sempre
più su motivazioni di ragion di stato e guidata dall'imperatore (W. ULLMANN, Il papato
nel Medio Evo (Biblioteca di cultura
moderna 777), Bari 1975, 263-264).
Quale via di soluzione del contrasto si
impose sempre più il ricorso ad un concilio di vescovi, prelati, nobili,
rappresentanti delle monarchie. Gregorio IX, già nel decreto di scomunica del
marzo 1239, aveva ventilato in maniera velata l'idea di una sentenza conciliare,
che concludesse un processo sinodale contro l'imperatore: allora si riteneva
che per procedere legalmente contro un imperatore, accusato di non pensare
correttamente in materia di fede, non bastasse fare intervenire un semplice
tribunale di inquisizione, ma occorresse riunire un concilio.
Il 20 aprile 1239 con l'enciclica “LEVATE IN
CIRCUITO" anche Federico II annunciava alla cristianità di avere
raccomandato ai cardinali di convocare un concilio per deliberare contro
Gregorio IX, sospetto d'eresia. Per capire questa accusa di eresia, bisogna
tenere presente che Federico Il considerava l'opposizione lombarda come un
fenomeno ereticale: ora il comportamento di Gregorio IX, che non interveniva
contro i lombardi ribelli, ma anzi li appoggiava, appariva a Federico II come
un favoreggiamento di eresia e secondo il diritto del tempo i fautori d'eresia
erano equiparati agli stessi eretici. Secondo il "Decretum" di
Graziano, che riprendeva del resto una tradizione consolidata, si poteva
procedere contro un papa solo se questi veniva trovato "a fide devius”;
tale processo doveva preferibilmente compiersi secondo i decretisti in un concilio. Il primo a concretare l'idea
del concilio fu Gregorio IX, che (il 9 agosto 1240) convocò un concilio
generale a Roma per la Pasqua del 1241.
Federico II si oppose non al ricorso al
concilio in quanto tale, ma a quel concilio particolare, che, secondo Gregorio
IX, doveva comportare solo la partecipazione di quegli invitati, che la curia
romana aveva fissato secondo criteri piuttosto faziosi.
Per impedire la riunione conciliare
l'imperatore creò prima di tutto difficoltà ai partecipanti: proibì la scorta
armata ai prelati e agli ambasciatori, che, per recarsi a Roma, dovevano passare
sui territori imperiali; invitò i sudditi dell'impero a procedere contro tali
persone, sia impadronendosi dei loro beni, sia incarcerandole. Infine il 3
maggio 1241 la flotta imperiale assalì presso Montecristo le navi genovesi,
che stavano trasportando prelati a Roma: alcuni morirono annegati, parecchi
furono fatti prigionieri ed esposti al pubblico ludibrio: fra i prigionieri c’erano
anche due cardinali.
A questo punto Gregorio IX dovette rinunciare
all'idea del concilio: ma non sopravvisse a lungo (+ 21 agosto 1241).
Per l'elezione del nuovo papa si imponevano
particolarmente due esigenze:
-
prima di
tutto bisognava garantirle libertà da pressioni popolari: a Roma c'era una
forte presenza ghibellina;
-
in secondo
luogo le gravi questioni pendenti reclamavano una procedura elettorale molto
rapida.
Per queste ragioni il Senatore di Roma decise
di rinchiudere i cardinali in un vecchio edificio: fu il primo conclave della
storia. Ma il conclave non fu affatto veloce. In quel momento il collegio
cardinalizio contava solo dodici membri, di cui due erano prigionieri di
Federico II: i dieci cardinali presenti si trovavano divisi in due gruppi:
alcuni volevano continuare la politica dura di Gregorio IX, altri volevano
invece assumere toni più concilianti nei confronti di Federico II. Il fatto che
ciascuno dei due partiti era composto da un gruppo notevolmente ridotto di
cardinali rendeva difficile il passaggio da uno schieramento all'altro. Era estate
e la clausura nel lato sud-est del Palatino provocava notevoli disagi: caldo,
condizioni poco igieniche, mancanza di assistenza medica, servitù ridotta
all'essenziale: un cardinale mori. Fuori dal conclave si cominciava a perdere
la calma e si progettava addirittura di riesumare la salma di Gregorio IX, per
farla circolare nuovamente rivestita delle insegne pontificie.
A questo punto i cardinali si decisero a
eleggere un nuovo papa nella persona del milanese Goffredo Castiglioni (25
ottobre 1241), che assunse il nome di Celestino
IV: ormai avanzato negli anni, si ammalò di lì a tre giorni, per morire
il 10 novembre.
Nel frattempo però diversi cardinali, per
sfuggire al rischio di un nuovo conclave, avevano abbandonato Roma: per circa
due anni la Sede Apostolica rimase vacante, poiché i cardinali a questo punto
non solo non riuscivano a intendersi sulla linea politica da assumere nei
confronti di Federico II, ma anche non si mettevano d'accordo sul luogo in cui
riunirsi per procedere all'elezione del nuovo papa.
Un accordo con Federico II sbloccò la
situazione: l'imperatore si impegnava a liberare i due cardinali prigionieri, i
cardinali promettevano di scegliere il nuovo papa all'interno del partito dei
pacifisti.
Il 25 luglio 1243 ad Anagni all'unanimità
venne eletto SINIBALDO FIESCHI, un genovese, della famiglia dei duchi di
Lavagna, che era legata alla nobiltà imperiale: era un esponente del partito
"pacifico" e prese il nome di Innocenzo IV, a ricordo di quell'Innocenzo
III, che aveva fatto da padre a Federico II. Perciò Federico II reagì a questa
elezione, affermando: "Invece di un vecchio amico, ho ormai un
padre". Presto però dovette ricredersi: "Ho perso un amico tra i
cardinali e l'ho ritrovato papa e nemico!".
3. Federico II e Innocenzo IV
(Su Innocenzo IV sono interessanti
per un'impostazione nuova del discorso questi studi:
J.A. CANTINI - CH. LEFEBVRE, s.v. Innocent IV : Dictionnaire de
droit canonique VII, 1029-1062.
J.A.CANTINI, De
autonomia iudicis saecularis et de romani pontificis plenitudine potestatis in
temporglibus secundum Innocentium IV : Salesianum 23 (1961), 407-480.
Alcune intuizioni di questi studi sono state recepite da:
J.A. WATT, The theory of papal monarchy in the thirteenth Century : Traditio 20 1964), 179-317;
sulla sentenza di deposizione ha commentato con la sua autorevolezza: F.
KEMPF, La deposizione di Federico II alla luce della dottrina canonistica
: Archivio della Società Romana di storia patria vol. 90 (1967) p. 1-16).
Innocenzo IV voleva risolvere a tutti i costi
il dissidio tra papato e Federico II: dapprima pensò di ricorrere alla via
delle trattative. La delegazione papale e la delegazione imperiale il 31 marzo
1244, dopo negoziati interminabili, giunsero finalmente a siglare un accordo: i
delegati papali si impegnavano a ottenere dal papa l'assoluzione dalla
scomunica, che gravava su Federico II, i delegati imperiali promettevano
l'evacuazione dei territori pontifici, la liberazione dei prelati prigionieri
dal 3 maggio 1241, il risarcimento dei danni subiti dalle persone e dai beni
della Chiesa a partire dal 1239.
Le promesse
dei delegati imperiali non furono però messe in atto da Federico II. A questo
punto Innocenzo IV avvertì con chiarezza che con la via delle trattative non
sarebbe riuscito a salvaguardare la libertas ecclesiae e perciò decise di
assumere un orientamento nuovo.
Se ne ebbe
un primo segno il 28 maggio 1244, quando il papa incluse nella lista dei nuovi
dodici cardinali ben cinque prelati francesi.
Il 7 giugno poi Innocenzo IV abbandonò Roma, per
intraprendere un viaggio che si concluse a Lione il 2 dicembre 1244, dove
rimase fino al 19-20 aprile 1251 (altra anticipazione dell'esilio avignonese).
Alla base di questo viaggio c'era un piano ben preciso: prima di tutto la
convinzione che il conflitto tra papato e Federico II doveva essere regolato
con un gesto, che coinvolgesse tutta la cristianità; in secondo luogo l'esigenza
di prevenire ogni contro-misura di Federico II (si ricordi quanto si verificò
per il concilio del 1241), fissando un centro straniero come sede del concilio.
Lione faceva parte del territorio imperiale, ma era città affidata in feudo al
vescovo e questi nel conflitto tra papato e Federico II aveva mantenuto un
atteggiamento neutrale. Lione era poi una località facilmente accessibile da
parte di coloro che provenivano sia dall'Inghilterra, sia dalla Francia, sia
dalla Spagna.
Il 27 dicembre 1244, festa di s. Giovanni
evangelista, patrono della cattedrale di Lione, Innocenzo IV annunciò la
convocazione di un concilio, che si sarebbe dovuto riunire a Lione il 24 giugno
1245; nello stesso discorso il papa ingiunse all'imperatore di prendere parte
al concilio o personalmente o rappresentato da plenipotenziari. Il 3 gennaio
1245 fu poi diffusa in tutta la cristianità la bolla di indizione, dove si
esponevano i seguenti principi: nel mondo travagliato dalla guerra, la Chiesa
ha il dovere di intervenire, in quanto a lei Cristo ha conferito ampi poteri
per la salvaguardia della giustizia e della pace. Il papa, quale guida della Chiesa,
al fine di scongiurare la grave crisi che minaccia la cristianità, ha deciso di
convocare i re della terra e i prelati della Chiesa per avere da loro
"consilium et auxilium” (si noti che questa espressione era usata solitamente per
indicare il “servitium”, che un vassallo doveva rendere al suo signore. Il
fatto che Innocenzo IV vi ricorra in relazione al concilio ci aiuta a capire
come tale papa intendeva il suo ruolo in seno al concilio stesso: rivendicava
in maniera esclusiva la piena potestà, l’assoluto dominio. Anche il primo
concilio di Lione fu dunque come i precedenti concili medievali, un concilio
papale).
Il concilio si sarebbe dovuto impegnare su
cinque problemi: la Riforma della Chiesa; la difesa della terra santa; la questione
della Chiesa greca; la questione dei Mongoli, che in quegli anni minacciavano
l'Occidente; il conflitto con Federico II.
Il concilio ebbe:
+
una sessione
preparatoria (26 giugno 1245);
+
tre sessioni
plenarie solenni;
negli
intervalli tra le varie sessioni, lavori a commissioni ed a gruppi (Gli atti di questo
concilio non ci sono pervenuti: disponiamo della cosiddetta "Brevis
nota", che è considerata un riassunto ufficioso redatto dalla curia [ed.
L. WEILAND: MGH, Constitutiones II 513-516]. Un rapporto dettagliato, ma non
sempre fedele, è reperibile in MATTHAEUS PARIS, Chronica majora : MGH,
SS 28,250. 256-268.
La migliore edizione delle decisioni di questo concilio ci è ancora offerta
da: Conciliorum oecumenicorum decreta, edito a cura dell’Istituto per le
scienze religiose, Bologna3 1973.
Tra le opere, che trattano di questo concilio, ricordo H. WOLTER - H.
HOLSTEIN, Lyon I et Lyon II (= Histoire des Conciles Oecuméniques 7),
Paris 1966).
1.
Sessione
preparatoria: 26 giugno
1245 - nel refettorio della collegiata di Saint-Just. Dopo una relazione sulla situazione della
Grecia, intervenne TADDEO Di SUESSA, plenipotenziario di Federico II, per
proporre un piano di pace: Federico II era disposto a ratificare e mettere in
atto il patto siglato dalla sua delegazione il 31 marzo 1244; l'imperatore
inoltre prometteva di addossarsi il compito della riunificazione dell'Oriente
con la Chiesa Latina; anche circa la lotta contro gli infedeli e la difesa
della Terra Santa Federico II si dichiarava pronto ad assumersene la responsabilità.
Con queste proposte Federico II praticamente avocava a sé l'attuazione
dell'ordine del giorno, che era stato proposto al concilio: per questa via il
concilio lionese perdeva ogni significato. Innocenzo IV respinse le proposte
imperiali, perché non offrivano concrete garanzie, ma soltanto delle promesse,
destinate, come tutte le promesse precedenti, a rimanere lettera morta.
2.
Prima
sessione plenaria: 28 giugno
(nella cattedrale). Si articola in tre momenti: a) cerimonia di apertura del concilio, con
discorso del papa sulle cinque piaghe della Chiesa: corruzione dei costumi del
clero e dei laici, insolenza dei Saraceni in Terra Santa; scisma dei Greci;
invasione dei Mongoli; la persecuzione di Federico II, cui dovevano essere
imputati tre capi di accusa: violazione di giuramento; sospetto di eresia
(l’eresia, se provata, comporta la deposizione) e sacrilegio (soprattutto
l'azione contro i prelati del 3 magio 1241);
b) interventi di Taddeo di Suessa: prima di tutto tentò di mostrare l'infondatezza
dei tre capi di accusa, ma ben poco poté addurre per giustificare l'operato del
3 maggio 1241: poi passò ad attaccare la politica anti-imperiale del papato;
c) risposta pacata e puntuale di Innocenzo IV, tendente soprattutto a
dimostrare la buona volontà della Santa Sede.
3.
Seconda
sessione plenaria: 5 luglio
(nella cattedrale): anche qui possiamo distinguere tre momenti:
a) vari vescovi dell'Italia e della Spagna
deposero, quali testimoni di accusa, contro Federico II;
b) Taddeo di Suessa intervenne sia per mostrare
l'inconsistenza dei testimoni e delle loro accuse sia per chiedere che la terza
sessione plenaria, fissata per 11 - 12 luglio, venisse rinviata per dare modo
a Federico II di venire a Lione;
c) Innocenzo
IV accettò la proposta di rinvio della terza sessione, ma si oppose ad un
rinvio sino die: la terza sezione si sarebbe dovuta tenere il 17 luglio.
4.
Nei
giorni tra il 5 e il 17 luglio si continuò in forma ufficiosa il processo contro l'imperatore e si redasse
il testo della la sentenza, che fu sottoscritto dalla quasi totalità dei
partecipanti (151 firme).
5.
Terza sessione
plenaria: 17 luglio (in
cattedrale):
+
lettura
delle deliberazioni concilari (decreti, costituzioni, privilegi...);
+
intervento
di Taddeo di Suessa, che contestò la regolarità della prassi giuridica seguita e levò appello al prossimo papa
e ad un prossimo concilio;
+
risposta di
Innocenzo IV che replicò "humiliter et benigne”;
+
lettura
della bolla di deposizione di Federico II "Ad apostolicae dignitatis...”
e canto del "Te Deum”.
Si tratta ora di vedere in base a quale
concezione della relazione Sacerdozio - Impero Innocenzo IV è giunto al gesto
singolare della deposizione (dal 1080 non si era fatto più ricorso da parte del
papato ad un tale atto).
I.
Contenuto della bolla di deposizione "Ad
apostolicae dignitatis”: possiamo distinguere quattro parti:
+ il papa si rifà al suo
dovere di salvaguardare il bene della pace nella cristianità, procedendo contro
l'imperatore che rende tale pace impossibile;
+ il papa poi traccia la storia delle sue
relazioni con Federico II, mostrando la sua costante preoccupazione di giungere
a una intesa;
+ passa quindi all' enunciazione delle
accuse, secondo quattro capi di imputazione: spergiuro plurimo
(violazione del giuramento feudale, essendo la Sicilia feudo ecclesiastico;
violazione del giuramento di difendere la Chiesa, prestato in occasione della
incoronazione imperiale, violazione del giuramento di S. Germano-Ceprano e del
giuramento del 31 marzo 1244): rottura della pace; sacrilegio (i
fatti del 3 maggio 1241); sospetto d’eresia. All'enunciazione dei capi d’imputazione
fa seguito la presentazione delle prove (il papa nel suo Commentario… f 190va ad verbum
«graivissima» precisa che gli imperatori e gli altri principi secolari possono
essere deposti non “pro quolibet peccato”, come è per i chierici, ma solo per
numerosi e gravi crimini: questo spiega l’elenco dei crimini, con cui motiva la
sentenza di deposizione).
+ infine viene espressa la sentenza, che comporta
per Federico II la privazione del potere imperiale e regio, lo scioglimento dei
sudditi dal giuramento di fedeltà, la scomunica per coloro che volessero
continuare a riconoscere Federico II. Coloro cui spetta l'elezione
dell'imperatore sono invitati a eleggere un nuovo sovrano. Per quanto riguarda
il regno di Sicilia il papa riserva a sé ed ai cardinali ogni decisione (cfr Conciliorum
oecumenicorum decreta, 259).
Innocenzo
IV, da buon canonista, si cimentò in un commento dei cinque libri delle
decretali (Innocentii
IV pontificis maximi in quinque libros decretalium nec non in decretales per
eundem Innocentium editos, quaemodo sunt
in sexto decretalium libro insertae commentaria doctissima, Venetiis 1570): in tale opera venne anche a trattare
della bolla "Ad apostolicae dignitatis", sottolineando che essa fu un
atto della “plenitudo potestatis papae". Il concilio servì solo per
rendere più solenne quell'atto, che il papa avrebbe potuto compiere anche al
di fuori di un'assise conciliare. Questa idea del resto era chiaramente
espressa dall'intitulatio della bolla: “Innocentius episcopus servus servorum
Dei sacro praesente concilio ad rei memoriam sempiternam". Nel suo
commentario citato, trattando di questa
bolla di deposizione, precisò che il concilio era stato presente «ad
solemnitatem tantum” (Innocentii IV commentaria…, libro II, titolo 27, f 190rb – f 190vb ad verbum
«concilii»).
Dopo
Gregorio VII Innocenzo IV quindi è il primo papa che afferma ed esercita un
diritto papale di deposizione diretta. La prassi, che si era imposta nel
frattempo fra i canonisti era quella della deposizione indiretta: cioè il papa
con la scomunica e lo scioglimento dei sudditi dal giuramento di fedeltà, pur
non privando direttamente il sovrano del suo potere, finiva con il togliere
all'autorità secolare una base notevole e praticamente dava inizio ad un
processo di deposizione: questo processo di deposizione però non poteva
compiersi senza l'intervento dei principi, ai quali soltanto spettava l'elezione
del re antagonista.
Innocenzo IV, ricorrendo alla deposizione
diretta, segnò forse l'imporsi di una mentalità diversa?
II.
Il pensiero complessivo di Innocenzo IV nei
suoi aspetti dualistici
La storiografia, quasi unanimemente, ha visto
in Innocenzo IV un esponente della corrente canonistica ierocratica e nell'atto
di deposizione ha scorto l'affermazione di una potestas directa et suprema
papae in temporalibus. Recentemente però il Cantini (cfr J. A. CANTINI, De
autonomia…, 407-480) alla
scuola dello Stickler, ha messo in evidenza gli aspetti dualistici del
pensiero di Innocenzo IV, giungendo ad attribuirgli la stessa posizione di
Innocenzo III. Vediamo queste espressioni dualistiche.
Dall'analisi degli atti pontifici e dal
commento alle decretali emerge che Innocenzo IV riconosce che i due poteri
agiscono in due sfere di giurisdizione, che si distinguono quanto a soggetto,
quanto ad oggetto, quanto a modo di procedere (J. A. CANTINI, De autonomia…,
419-421).
Innocenzo IV inoltre mostrerebbe di
rispettare l'autonomia del potere secolare nella sua sfera di esercizio,
escludendo la legittimità delle interferenze del potere spirituale (J. A. CANTINI, De
autonomia…, 421-428: in generale, Innocenzo IV quando
interviene in affari per sé non spirituali, non si giustificherebbe ricorrendo
al principio della suprema autorità del papa in temporalibus, ma di volta in
volta si rifarebbe ad altri principi: in particolare Innocenzo IV riconosce
l’incompetenza del potere sacerdotale in ordine ai possedimenti dei laici, in
ordine ai contratti di natura temporale, in ordine alle eredità, ai feudi, alle
guerre di natura temporale…).
In linea con Innocenzo III anche Innocenzo IV
ammette alcuni casi di intervento del papa in settori non propriamente
spirituali. Ma si tratta di interventi eccezionali, chiaramente codificati in
una lista e perciò limitati (J. A. CANTINI, De autonomia…, 428-432).
III.
Il pensiero complessivo di Innocenzo IV nei
suoi aspetti monistici
I rilievi
dualistici messi in evidenza da Cantini sono veri, ma non devono portare a
trascurare gli elementi monistici del pensiero di Innocenzo IV.
Data la situazione di Christianitas, i due
poteri, distinti quanto a struttura e quanto ad esercizio, non possono agire
separati o in contrapposizione, perché sono orientati verso un medesimo fine.
La reciproca collaborazione è dunque inevitabile. Ma dato il persistere di
certo spiritualismo, non può trattarsi di una collaborazione fra uguali: il
sacerdozio assume necessariamente un carattere prioritario. Tale priorità non
si esprime solo in un senso morale, ma giunge anche a fondare una serie di
interventi, che affermano la singolare attitudine del sacerdozio a svolgere
una azione di supplenza e sussidiarietà nei confronti del potere secolare
stesso: ad esempio Innocenzo IV ammette che le cause di natura temporale
riguardanti persone, che versano nella miseria, possano essere portate davanti
ai tribunali ecclesiastici, perché questi dovrebbero tutelare i diritti dei
non-abbienti con maggiore equanimità; ancora Innocenzo IV sostiene che le cause
temporali possono essere trattate dal potere spirituale quando si dà il caso di
un giudice secolare negligente e non c'è un giudice secolare superiore, a cui
si possa fare ricorso. Qualcosa di analogo si verifica quando l'impero è
vacante: mancando ai sudditi dell'impero la possibilità di ricorrere alla
suprema istanza secolare, si prevede la possibilità del ricorso al papa.
L'intervento del potere spirituale in questioni temporali è pure contemplato,
quando il reo è un ministro della Chiesa o quando vi è una qualche connessione
con cose spirituali. Rimane poi l'intervento del potere spirituale per i casi
di difficile soluzione (si ricordi la "Per Venerabilem").
A prima vista si direbbe che qui ritroviamo
gli stessi casi di irradiazione temporale, che già Innocenzo III aveva
enunciato. Si tratta ora di vedere se è identica la mentalità soggiacente.
In Innocenzo III notammo che questi casi di
irradiazione temporale del potere spirituale non erano considerate una
derivazione necessaria dal principio della superiorità assoluta del sacerdote, ma
erano intese soltanto come conseguenza storico-contingente dell'interpretazione
di tale principio entro il contesto storico di Christianitas. Innocenzo IV invece
ha svestito questi interventi del carattere storico-contingente e li ha
connessi in maniera assoluta al dato della superiorità assoluta del sacerdozio,
della “plenitudo potestatis papae", del “vicarius illius qui est sacerdos
et rex regum".
Innocenzo IV nei suoi Commentaria afferma che
“est de iure” il suo intervento di deposizione dell’imperatore e rimanda
appunto alla Signoria, di cui Cristo gode dall’eternità. E’ una Signoria
universale, anche terrena, che ha potere anche sugli imperatori e li
costituisce tali. Cristo ha stabilito di costituire il papa come suo vicario
nell’esercizio di questa signoria assoluta. Quindi come Cristo, di cui è
vicario, de iure naturali il papa può deporre gli imperatori, può condannare
qualsiasi altra persona. Per Innocenzo IV quindi per diritto naturale il papa è
capo non solo di coloro, che costituiscono la Christianitas, ma anche di ogni
uomo e quindi esercita una plenitudo potestatis universale (cfr per es. Commentaria…,
f. 190va ad verbum «privamus»).
Un esempio di questa assolutizzazione ci è offerto
dal fatto che in Innocenzo IV viene meno una distinzione molto significativa di
Innocenzo III: questi, come sappiamo, legava i suoi interventi nel temporale ad
una latitudo (non plenitudo) potestatis papae in temporalibus, che si
distingueva - per il suo carattere limitato - dalla plenitudo potestatis papae
in spiritualibus; Innocenzo IV invece tutto riconduce ad una plenitudo potestatis
papae, che include indistintamente aspetto spirituale e aspetto temporale.
Altro indizio significativo della assolutizzazione,
compiuta da Innocenzo IV ci è offerta dalla sua pretesa di intervenire “in temporalibus” anche
tra gli infedeli: dunque non si tratta più di interventi resi possibili dalla
situazione storica particolare e contingente di Christianitas, si tratta invece
di interventi, che si possono effettuare sempre e dovunque.
Ma la riprova più significativa della diversa
impostazione concettuale di Innocenzo IV ci è data dalla distinzione "de
iure et de facto": secondo Innocenzo IV la "plenitudo potestatis
papae è "de iure" illimitata non solo "in spiritualibus" ma
anche “in temporalibus", “de facto" però "in temporalibus"
la "plenitudo potestatis papae si esprime in alcuni casi soltanto, in
quanto nel contesto di "Christianitas" normalmente l'autorità
secolare riesce ad agire in maniera adeguata.
Molto significativa del pensiero
prevalentemente monistico di Innocenzo IV è la motivazione, su cui fonda questo
potere, che “de facto” l’imperatore ed i sovrani esercitano “in temporalibus”.
Cristo volle evitare che il potere stesse tutto nelle mani di una sola persona,
il papa, perché questo lo esponeva al rischio di farne uso orgoglioso, perciò
introdusse la distinzione tra Regno e Sacerdozio. Ci sarebbero quindi due sfere
giuridiche: quella del diritto civile e quella del diritto ecclesiastico, ma
questa è una distinzione che si dà solo a livello di esercizio, di funzionamento
dei poteri. Ma “de iure” il papa possiede la “plenitudo potestatis” su tutti e
su tutto, poi però “de facto” lascia il regime temporale all’imperatore e ai
re. Il papa comunque in linea di principio ha suprema potestà anche nelle cose
temporali e infatti in certi casi opera degli interventi («casualiter», «certis
causis inspectis»). In questi interventi il papa interviene non a titolo di
supplenza e di sussidiarietà ma in nome del suo proprio potere sovrano.
Non si può non rilevare che qui, rispetto ad
Innocenzo III, si è operata una inversione di mentalità: per Innocenzo III il
papa ha per sé una piena autorità solo sullo spirituale, tuttavia la situazione
storica di Christianitas gli consente un potere anche nel temporale, che però
non è pieno e supremo come quello spirituale. Per Innocenzo IV invece il papa
ha per sé (“de iure”) una piena autorità non solo nello spirituale, ma anche nel
temporale, tuttavia la situazione di Christianitas (“de facto”) gli consente di
ridurre l'intervento nel temporale ad alcuni casi particolari: come si vede tra i due papi c’è una ampia convergenza nel
modo concreto di intervenire, ma una chiara divergenza nella dottrina, che
determina tali interventi e ciò ci consente di capire come mai Innocenzo IV è giunto
a quell'atto di deposizione, che invece Innocenzo III non aveva mai voluto compiere.
Concludendo, possiamo ritenere che Innocenzo IV ha fatto
propria la dottrina della “potestas directa papae in temporalibus", che a
partire dai primi decenni del XIII secolo si era sempre più imposta tra i
canonisti. Gli elementi dualistici presenti nel suo sistema vanno letti alla
luce della distinzione tra "potestas illimitata de iure" e “limitata
de facto": cioè solo a livello della "potestas de facto”, della
"potestas" in esercizio, si dà una certa dualità. Questa dualità però
è tale solo per una circostanza storica particolare e contingente (la
Christianitas). Fra la situazione de iure (monistica) e la situazione de facto
(dualistica) non vi è contraddittorietà, in quanto la dualità che si ha de
facto, è stabilita dalla “plenitudo potestatis” di Cristo, di cui il papa - e
soltanto il papa - è il vicario.
Che dire di
questa teoria della "potestas directa”?
Rivela una discrepanza
tra realtà e ideologia: in fondo i canonisti ed Innocenzo IV non fecero altro
che creare una mera teoria accademica, che trova sempre meno riscontro nella
realtà. La cristianità, che ai tempi di Innocenzo III aveva liberamente
accettato che il papato intervenisse nel temporale in certi casi, ora sta sempre
più mutando atteggiamento, sta sempre più riconoscendo al papato un ruolo
eminentemente spirituale (si pensi da un lato alle aspirazioni dei vari e vasti
movimenti spirituali e dall’altro alla consistenza di “Stato”, che stanno
assumendo sempre più le monarchie nazionali e lo stesso impero).
La deposizione stabilita da Innocenzo IV
impressionò gli animi, ma determinò poco o nulla sul piano dei fatti: anche un
re cristianissimo, poi canonizzato, come Luigi IX, continuò a tenere rapporti
di amicizia con Federico II e questi mantenne fino alla morte non solo il regno
di Germania ma anche il regno di Sicilia, costringendo il papa a rimanere in
esilio.
Si potrebbe obiettare che in fin dei conti ha
vinto Innocenzo IV, visto che alla morte di Federico II crollò il casato
staufico in Germania e, con la sconfitta di Manfredi, fu la fine degli Staufici
anche in Sicilia.
In realtà questa vittoria non fu un risultato
della deposizione papale diretta, ma della forza crescente della Francia da un
lato e della debolezza staufica in Germania dall’altro. Purtroppo la curia
romana non comprese questo e ritenne sua vittoria la fine degli Staufici:
questo abbaglio impedì al papato di
rilevare la discrepanza tra le sue tesi e la realtà politica, che si stava imponendo.
Ecco perciò, che i successori di Innocenzo IV continuarono a volere estendere
la loro azione al di là della sfera spirituale, impegnandosi in maniera
preponderante negli affari temporali (Si pensi all'azione del papato per il potere
nell'Italia meridionale: accanto agli Angioini e contro gli Aragonesi. Sul
problema é interessante l'opera di ST. RUNCIMAN, I vespri siciliani,
Milano 1976).
Ciò portò alla catastrofe della politica
della Santa Sede, che si ostinò a seguire un sistema astratto, che la sradicava
dalla realtà. E in ciò la Santa Sede rivelò una notevole mancanza di sensibilità
apostolica, in quanto finì col perdere ogni contatto col popolo cristiano.
E' certo che da Innocenzo IV in poi il papato
partecipò sempre meno al movimento religioso spirituale del popolo cristiano e
anzi spesso vi entrò in aperto conflitto. Lo sviluppo troppo giuridico-politico
del papato finì col danneggiare il papato stesso nel suo compito precipuo, che
è la cura pastorale-spirituale.