22 ottobre 2024

 

I conflitti di Federico II con il papato


L'eccezionale personalità di Innocenzo III da una parte, il mo­mento di difficoltà che l'impero attraversava per via della dop­pia elezione dall'altra, avevano conferito al papato - agli inizi del XIII secolo - un ruolo di primo piano nella cristianità occi­dentale. Innocenzo III dal canto suo, come abbiamo visto, aveva interpretato con molta prudenza ­la posizione egemonica del papato: se da un lato una certa teologia spiritua­lista gli offriva elementi per esaltarla, assolutizzandola quasi, dall'altro la sua formazione giuridica lo rendeva attento a non violentare la realtà del suo tempo, che era legata alla particolare situazione storica di christianitas, imponendole astratti schemi teologici e passando dalla singolarità di un dato di fatto all'assolutizzazione di un’affermazione di principio.

Ma, lo abbiamo visto nello sviluppo della canonistica, non tutti seppero mantenere l'equilibrio di Innocenzo III: decretisti di ten­denza dualista proprio a partire da suggestioni spiritualiste, nei primi decenni del XIII secolo assunsero accenti più monistici.

E la curia papale, dopo Innocenzo III, proprio con l'intento di conservare e continuare l'opera di tale papa, finì con il compiere il passaggio alle affermazioni di principio, cosa che Innocenzo III non aveva mai fatto.

Questo sviluppo fu gravido di conseguenze tragiche, proprio perché la situazione storica era mutata: con Federico ll l'impero aveva trovato nuovo vigore e ciò e veniva a pre­giudicare sul terreno dei fatti quel tipo di egemonia papale, che la curia invece affermava sempre più ciecamente a livello di prin­cipi!

 

1 - Federico II e Onorio III

 

A Innocenzo III successe Onorio III (1216 – 1227), il famoso Cencio SAVELLI, autore del "Liber censuum".

Onorio III (sulle relazioni Onorio III - Federico II rimando ad un articolo di R. MANSELLI, Onorio III e Federico II  (Revisione di un giu­dizio?) : Studi Romani 11(1963) 142-159) antepose ad ogni altra preoccupazione la realizza­zione della crociata, che era stata stabilita dal Concilio Lateranense lV.

Fu appunto a partire dal problema della crociata che Onorio III impostò i suoi rapporti con Federico II.

Per guadagnare lo svevo alla causa crociata, il vecchio papa volle dapprima percorrere la via delle concessioni benevole:

·       accettò nel 1220 l'elezione di Enrico, figlio di Federico II, a re dei Romani (dieta di Francoforte): quella fusione della coro­na tedesco-imperiale con la corona di Sicilia, che Innocenzo III aveva scongiurato nella persona di Federico II, ora si realizza nella persona del figlio;

·       il 22-23 novembre 1220 Onorio III incoronò Federico II imperatore, benché questi si tenesse lontano dal progetto di crociata;

·       accettò poi le varie dilazioni che l'imperatore propose.

Finalmente nel luglio del 1225 con il trattato di San Germano Ono­rio III si decise a intraprendere una politica più dura: Federico Il sarebbe stato scomunicato, se entro l'estate del 1227 non fosse partito per la crociata.

Ma Onorio III morì prima di quell'estate (marzo 1227).

E’ certo che il vecchio papa volle ispirare la sua politica nei confronti de Federico II ad un atteggiamento di paternità benevola, che continuasse lo stile di Innocenzo III, il tutore del piccolo svevo.

Federico II invece nelle sue scelte, nel suo continuo dilazionare la crociata ci rivela che ben altra era la sua preoccupazione precipua, ben diverso era il suo modo di intendere il suo ruolo imperiale.

 

(Bibliografia essenziale su Federico II (mi limito alle opere accessibili in italiano):

F. COGNASSO, Il pensiero e l'opera politica di Federico II,Torino 1951

A. DE STEFANO, L'idea imperiale di Federico II, Firenze 1952

E. KANTOROWICZ, Federico II imperatore, Milano 1976

R. MORGHEN, Il crollo dell'impero medievale. Federico II : Medioevo cristiano (Universale Laterza 88) Bari 1972, 173-187

E. PONTIERI, Federico d' Hohenstaufen e i suoi tempi, Napoli 1959

G. VERGOTTINI, Studi sulla legislazione imperiale di Federico II  in Italia, Milano 1958

Atti cel convegno internazionale di studi federiciani 1950, Palermo 1952).

 

A Federico II premeva soprattutto l' organizzazione del Regno di Sicilia, che da una parte si trovava in situazione dissestata in conseguenza della reggenza nel periodo della sua minorità, dall'altra però vantava una organizzazione accentrata, tipica della monarchia normanna, che aveva dato vita ad un regno unitario, con caratteri che già anticipavano le monarchie nazionali. In quest'opera Fede­rico II si servì di collaboratori insigni come Roffredo di Benevento e Pietro delle Vigne.

Il progetto siciliano si inscriveva in un piano più globale: come un tempo l'impero romano era divenuto prima franco e poi tedesco, così ora doveva diventare mediterraneo (dal carattere mediterraneo di tale progetto derivò che Fede­rico Il non si preoccupò di affermare il suo potere monarchico in Germania: qui Federico II preferì garantirsi l'appoggio dei princi­pi, offrendo loro numerose concessioni e privilegi: se questa politica tedesca da una parte procurò al casato staufico il vantaggio immediato di non dovere fronteggiare opposizioni, dall'altro finì con lo svigorire il fondamento realistico-territoriale del casato staufico in Germania: si capisce allora come mai alla morte di Federico II l'impero medievale entrerà in una grave crisi).

Centro dì questo impero non sarebbe stata né Roma, né Aqui­sgrana, ma Palermo. L'impero avrebbe dovuto comprendere la Sicilia, tutta l'Italia e, sia pure in maniera più blanda, anche la Germania. Roma, pur non essendone capitale, doveva necessariamente esservi compresa per il suo valore ideale, quale legittimazione della “translatio Romani Imperii" in Sicilia.

Originale era il modo con cui Federico II concepiva questo impero: lo concepiva come uno stato patrimoniale, cioè assoluta proprietà del sovrano, che, per disposizione divina, vi avrebbe esercitato un potere pieno e incontrastato.

In ciò Federico II sentiva l'influsso dell'oriente islamico con il suo stato teocratico, dove il potere non era gestito dai sacerdoti, ma dal sovrano, che non era soggetto ad altri che a Dio e godeva di un'autorità, che non poteva essere limitata né da leggi, né da parlamenti cittadini, né dal potere spirituale (cfr R. MORGHEN, Il crollo dell'impero medievale…, 169-176).

Questa concezione comportava il superamento del carattere ecclesia­stico dell'impero medievale: l'impero veniva ad acquistare i confini circoscritti delle monarchie nazionali assolutistiche.

1.    Questa politica di Federico II si poneva in aperto contrasto con la curia romana su tre i piani: piano ideologico: mentre la curia romana oramai tendeva a sottolineare sempre più e quasi esclusivamente il carattere ideale-ecclesiastico-universale dell'impero, Federico II spingeva in direzione opposta, radicalizzando la tendenza realistico-­territoriale tipica del casato -staufico;

2.    piano giuridico: il Regno di Sicilia, feudo ecclesiastico veniva da Federico II incluso nel suo progetto  come fonda­mento del suo stato-patrimoniale;

3.    piano politico territoriale: il Patrimonio di San Pietro si sarebbe trovato accerchiato dai territori di Federico II, che mirava a consolidare il potere in tutta l'Italia e non na­scondeva l'idea di includere anche Roma nel suo progetto di impero mediterraneo.

 

2. Federico II e Gregorio IX

(Rimando all'opera di S. SIBILIA, Gregorio IX (1227-1241), Milano 1961)

Ciò fu avvertito acutamente dalla curia romana e determinò l'elezione di Gregorio IX (1227-1241). Il cardinale Ugolino, pur discendendo dallo stesso casato di Innocenzo III e pur portandone avanti le idee, volle assumere un nome, che rimandava a Gregorio VII, il papa deciso a difendere la libertà della Chiesa anche a costo della lotta con l'imperatore.

Il 29 settembre 1227 Gregorio IX passò all'attuazione del trattato di San Germano: prese atto del fatto che l’imperatore non era ancora partito per la crociata e comminò senz'altro la scomunica (Per sé Federico II si era messo in mare, ma poi un attacco di dissenteria lo costrinse a tornare a terra, lasciando ad altri, la conduzione della crociata: il papa però non volle sentire ragione). Federico II rispose con tono pacato (enciclica del 6-12-1227), giustificandosi e promettendo ch, sarebbe partito per il maggio 1228.

Ed infatti nel 1228 Federico II riuscì ad assicurarsi la Palestina, grazie ad un accordo decennale con il sultano AL-KAMIL, che ricevette una somma rilevante. Federico II poté così cingere la corona di re di Gerusalemme (Questa incoronazione fu celebrata in forma “laica": in ciò non si deve vedere, come alcuni fanno, un atto di ribellione contro la Chiesa; in realtà fu un atto di rispetto nei confronti dell'autorità ecclesiastica, in quanto Federico II, essendo scomu­nicato, rispettò il divieto di partecipare a celebrazioni liturgiche).

Ma ciò non bastò a placare l'ostilità di Gregorio IX, che evidentemente al di là della questione della crocia­ta aveva altre ragioni per diffidare dell'imperatore: tentò di far eleggere un antire in Germania; sciolse i sudditi del Regno di Sicilia dal giuramento di fedeltà e, approfittando dell'assenza del rivale, organizzò una spedizione militare nel Sud.

Rientrato in Italia, Federico II riuscì facilmente ad avere ragione delle truppe pontificie: Gregorio IX. piegato militarmente, venne a trattative (trattato di San Germano-Ceprano, luglio 1230). Il papa concedeva l'assoluzione dalla scomunica (28 agosto), l'impe­ratore dal canto suo prometteva di ritirare le sue truppe dai ter­ritori del Patrimonio di San Pietro, di garantire la libertà di questi territori, di fare concessioni alla Chiesa nel suo regno di Sicilia (in particolare esenzione del clero dai tributi generali, rinuncia al diritto di assenso nelle elezioni episcopali): la vio­lazione da parte di Federico II di qualche elemento del trattato avrebbe comportato la scomunica latae sententiae.

Nei nove anni di tregua che seguirono, Federico II portò avanti la sua opera di riorganizzazione del Regno di Sicilia e creò altri motivi di contrasto con la S. Sede:

1.    nel 1231 a Melfi promulgò il LIBER AUGUSTALIS, una raccolta di costituzioni desunte dal diritto civile e amministrativo antico, di norme finanziarie ricavate dall'apparato amministrativo nor­manno, di decreti da lui stesso emanati. Ne risulta una nuova organizzazione del regno, che viene ad assumere la forma di Stato burocratico, rigidamente strutturato dalla volontà del sovrano, unica fonte del diritto (Nel “liber augustalis” Federico Il tentò di portare ad attuazio­ne alcune sue concezioni personali, che trovavano sì radice nel suo spirito geniale ma non trovavano riscontro nella situazione concreta della realtà economica e della società. Federico II, trasportato dalla potenza del suo genio, si lanciò spesso al di là delle condizioni del suo tempo, perdendo il vivo contatto con la realtà [cfr R. MORGHEN, Il crollo dell’impero medievale…, 171]).

2.    Questa concezione evidentemente non poteva conciliarsi con gli ac­cordi del 1230, soprattutto laddove prevedevano l'esenzione del clero dai tributi generali e la rinuncia all'assenso regio nelle elezioni episcopali.

3.    Altro motivo di contrasto fu offerto dalla politica, che Federico II persegui in questi nove anni per assicurarsi un saldo dominio nell'Italia Settentrionale. Momento importante fu la vittoria di Cortenuova (27 novembre 1227), che però non determinò il crollo della lega lombarda: Milano, Alessandria, Brescia, Piacenza, Bologna, Faenza non accettarono la re­sa incondizionata: il papato, che temeva l'accerchiamento territoriale, non mancò di sostenere le città ribelli.

4.    Altro motivo di contrasto fu il matrimonio di Enzo, figlio di Federico, con ADELASIA, erede di gran parte della Sardegna: per l’occasione Federico II conferì al figlio il titolo di Re di Sardegna. La S. Sede, che rivendicava una sovranità feudale sull'isola, vide in tale modo di procedere un misconoscimento arbitrario dei suoi diritti feudali.

5.    Apertamente poi Federico manifestava il proposito di fare di Roma il centro ideale del suo cesarismo rinnovato.

Il 20 marzo 1239, domenica delle Palme, Gregorio IX tirò le somme e scomunicò Federico II, fondandosi soprattutto su due ragioni: la politica ecclesiastica, che l'imperatore conduceva in Sicilia, violava gli accordi del 1230 e le truppe imperiali dimostravano di volere impossessarsi del territori pontifici, che invece avrebbero dovuto proteggere.

Negli anni che vanno dal 1239 al 1242, il contrasto divenne violen­to, sia sotto il profilo militare (Federico II occupò territori del patrimonio di San Pietro e tentò di conquistare Roma) sia sotto il profilo ideologico (le due cancellerie produssero una notevole mole di libelli polemici). Questo conflitto di idee è particolarmente importante per tre ragioni:

a.    I documenti stilati dai due centri di potere sono dei capola­vori di stile, di espressione e di elaborazione concettuale: ciò, assicurando loro una notevole diffusione, finì con il suscitare nella base un profondo atteggiamento critico nei confronti delle due istituzioni, atteggiamento che non mancherà di influi­re successivamente sulla crisi dei due poli del mondo medio­evale;

b.    i documenti imperiali introdussero nella compagine ecclesia­le tendenze nuove, gravide di conseguenze: per esempio operarono un capovolgimento del modo di intendere il papato: prima d'ora, si attribuiva la massima importanza all'ufficio papale in quanto tale e si poneva del tutto in secondo piano la personalità dei singoli papi; Federico Il invece sostene­va di non volere mettere sotto accusa il papato in quanto ta­le, ma la turpitudine personale di Gregorio IX. Nel presen­tare le aberrazioni di questo papa, Federico II fece ricor­so anche alle vedute critiche o ribelli di certa religiosità apostolico-spirituale: così per la prima volta si stabilì il com­plesso connubio della religiosità ribelle con il ghibellini­smo. Sempre in questo contesto di accuse contro Gregorio IX, Fe­derico II riportò ad attualità un'idea, che con la riforma gregoriana era diventata una mera enunciazione dottrinale: il giudizio del papa “a fide devius" ad opera di un concilio. Questo appellarsi al concilio contro un papa eretico sarà pure un terreno gravido di sviluppi.

c.     I documenti imperiali infine, nel delineare la relazione, che deve intercorrere tra il potere imperiale e gli altri sovrani, introdussero l'idea dell'imperatore come caput cor­poris principum christianorum, caput con cui i principi devo­no solidarizzare. E' vero che questi appelli non trovarono immediatamente consensi né in Inghilterra, né in Francia, tuttavia erano il chiaro segno di un nuovo modo di intendere la Christianitas occidentale: non più unità sociologico-terrena dei cristiani, fondata sulla fede e guidata dal papa, ma unità temporale-politica dei regni cristiani, fondata sempre meno sulla fede e sempre più su motivazioni di ragion di stato e guidata dall'imperatore (W. ULLMANN, Il papato nel Medio Evo  (Biblioteca di cultura moderna 777), Bari 1975, 263-264).

Quale via di soluzione del contrasto si impose sempre più il ri­corso ad un concilio di vescovi, prelati, nobili, rappresentanti delle monarchie. Gregorio IX, già nel decreto di scomunica del mar­zo 1239, aveva ventilato in maniera velata l'idea di una sentenza conciliare, che concludesse un processo sinodale contro l'imperatore: allora si riteneva che per procedere legalmente contro un imperato­re, accusato di non pensare correttamente in materia di fede, non bastasse fare intervenire un semplice tribunale di inquisizione, ma occorresse riunire un concilio.

Il 20 aprile 1239 con l'encicli­ca “LEVATE IN CIRCUITO" anche Federico II annunciava alla cristiani­tà di avere raccomandato ai cardinali di convocare un concilio per deliberare contro Gregorio IX, sospetto d'eresia. Per capire questa accusa di eresia, bisogna tenere presente che Federico Il conside­rava l'opposizione lombarda come un fenomeno ereticale: ora il comportamento di Gregorio IX, che non interveniva contro i lombar­di ribelli, ma anzi li appoggiava, appariva a Federico II come un favoreggiamento di eresia e secondo il diritto del tempo i fautori d'eresia erano equiparati agli stessi eretici. Secondo il "Decre­tum" di Graziano, che riprendeva del resto una tradizione consoli­data, si poteva procedere contro un papa solo se questi veniva trovato "a fide devius”; tale processo doveva preferibilmente compiersi secondo i decretisti  in un concilio. Il primo a concretare l'idea del concilio fu Gregorio IX, che (il 9 agosto 1240) convocò un concilio generale a Roma per la Pasqua del 1241.

Federico II si oppose non al ricorso al concilio in quanto tale, ma a quel concilio particolare, che, secondo Gregorio IX, doveva comportare solo la partecipazione di quegli invitati, che la curia romana aveva fissato secondo criteri piuttosto faziosi.

Per impedire la riunione conciliare l'imperatore creò prima di tutto difficoltà ai partecipanti: proibì la scorta armata ai pre­lati e agli ambasciatori, che, per recarsi a Roma, dovevano passa­re sui territori imperiali; invitò i sudditi dell'impero a proce­dere contro tali persone, sia impadronendosi dei loro beni, sia incarcerandole. Infine il 3 maggio 1241 la flotta imperiale assa­lì presso Montecristo le navi genovesi, che stavano trasportando prelati a Roma: alcuni morirono annegati, parecchi furono fatti prigionieri ed esposti al pubblico ludibrio: fra i prigionieri c’erano anche due cardinali.

A questo punto Gregorio IX dovette rinunciare all'idea del conci­lio: ma non sopravvisse a lungo (+ 21 agosto 1241).

Per l'elezione del nuovo papa si imponevano particolarmente due esigenze:

-      prima di tutto bisognava garantirle libertà da pressioni popolari: a Roma c'era una forte presenza ghibellina;

-      in secondo luogo le gravi questioni pendenti reclamavano una procedura elettorale molto rapida.

Per queste ragioni il Senatore di Roma decise di rinchiudere i cardinali in un vecchio edificio: fu il primo conclave della sto­ria. Ma il conclave non fu affatto veloce. In quel momento il col­legio cardinalizio contava solo dodici membri, di cui due erano prigionieri di Federico II: i dieci cardinali presenti si trovavano divisi in due gruppi: alcuni volevano continuare la politica dura di Gregorio IX, altri volevano invece assumere toni più concilianti nei confronti di Federico II. Il fatto che ciascuno dei due par­titi era composto da un gruppo notevolmente ridotto di cardinali rendeva difficile il passaggio da uno schieramento all'altro. Era estate e la clausura nel lato sud-est del Palatino provocava no­tevoli disagi: caldo, condizioni poco igieniche, mancanza di as­sistenza medica, servitù ridotta all'essenziale: un cardinale mo­ri. Fuori dal conclave si cominciava a perdere la calma e si pro­gettava addirittura di riesumare la salma di Gregorio IX, per farla circolare nuovamente rivestita delle insegne pontificie.

A questo punto i cardinali si decisero a eleggere un nuovo papa nella persona del milanese Goffredo Castiglioni (25 ottobre 1241), che assunse il nome di Celestino  IV: ormai avanzato negli anni, si ammalò di lì a tre giorni, per morire il 10 novembre.

Nel frattempo però diversi cardinali, per sfuggire al rischio di un nuovo conclave, avevano abbandonato Roma: per circa due anni la Sede Apostolica rimase vacante, poiché i cardinali a questo punto non solo non riuscivano a intendersi sulla linea politica da assumere nei confronti di Federico II, ma anche non si mette­vano d'accordo sul luogo in cui riunirsi per procedere all'ele­zione del nuovo papa.

Un accordo con Federico II sbloccò la situazione: l'imperatore si impegnava a liberare i due cardinali prigionieri, i cardinali promettevano di scegliere il nuovo papa all'interno del partito dei pacifisti.

Il 25 luglio 1243 ad Anagni all'unanimità venne eletto SINIBALDO FIESCHI, un genovese, della famiglia dei duchi di Lavagna, che era legata alla nobiltà imperiale: era un esponente del partito "pacifico" e prese il nome di Innocenzo IV, a ricordo di quell'Innocenzo III, che aveva fatto da padre a Federico II. Perciò Federico II reagì a questa elezione, affermando: "Invece di un vecchio amico, ho ormai un padre". Presto però dovette ricredersi: "Ho perso un amico tra i cardi­nali e l'ho ritrovato papa e nemico!".

 

3. Federico II e Innocenzo IV

(Su Innocenzo IV sono interessanti per un'impostazione nuo­va del discorso questi studi:

J.A. CANTINI - CH. LEFEBVRE, s.v. Innocent IV : Dictionnaire de droit canonique VII, 1029-1062.

J.A.CANTINI, De autonomia iudicis saecularis et de romani pontificis plenitudine potestatis in temporglibus secundum Innocentium IV : Salesianum 23 (1961), 407-480.

Alcune intuizioni di questi studi sono state recepite da:

J.A. WATT, The theory of papal monarchy in the thirteenth Century : Traditio  20 1964), 179-317;

sulla sentenza di deposizione ha commentato con la sua autorevolezza: F. KEMPF, La deposizione di Federico II alla luce della dottrina canonistica : Archivio della Società Romana di storia patria  vol. 90 (1967) p. 1-16).

Innocenzo IV voleva risolvere a tutti i costi il dissidio tra pa­pato e Federico II: dapprima pensò di ricorrere alla via delle trattative. La delegazione papale e la delegazione imperiale il 31 marzo 1244, dopo negoziati interminabili, giunsero finalmente a siglare un accordo: i delegati papali si impegnavano a ottene­re dal papa l'assoluzione dalla scomunica, che gravava su Federi­co II, i delegati imperiali promettevano l'evacuazione dei territori pontifici, la liberazione dei prelati prigionieri dal 3 mag­gio 1241, il risarcimento dei danni subiti dalle persone e dai be­ni della Chiesa a partire dal 1239.

Le promesse dei delegati imperiali non furono però messe in atto da Federico II. A questo punto Innocenzo IV avvertì con chiarezza che con la via delle trattative non sarebbe riuscito a salvaguar­dare la libertas ecclesiae e perciò decise di assumere un orienta­mento nuovo.

Se ne ebbe un primo segno il 28 maggio 1244, quando il papa incluse nella lista dei nuovi dodici cardinali ben cinque prelati francesi.

Il 7 giugno poi Innocenzo IV abbandonò Roma, per intraprendere un viaggio che si concluse a Lione il 2 dicem­bre 1244, dove rimase fino al 19-20 aprile 1251 (altra anticipa­zione dell'esilio avignonese). Alla base di questo viaggio c'era un piano ben preciso: prima di tutto la convinzione che il conflitto tra papato e Federico II doveva essere regolato con un ge­sto, che coinvolgesse tutta la cristianità; in secondo luogo l'e­sigenza di prevenire ogni contro-misura di Federico II (si ricordi quanto si verificò per il concilio del 1241), fissando un centro straniero come sede del concilio. Lione faceva parte del terri­torio imperiale, ma era città affidata in feudo al vescovo e que­sti nel conflitto tra papato e Federico II aveva mantenuto un atteggiamento neutrale. Lione era poi una località facilmente ac­cessibile da parte di coloro che provenivano sia dall'Inghilter­ra, sia dalla Francia, sia dalla Spagna.

Il 27 dicembre 1244, festa di s. Giovanni evangelista, patrono del­la cattedrale di Lione, Innocenzo IV annunciò la convocazione di un concilio, che si sarebbe dovuto riunire a Lione il 24 giugno 1245; nello stesso discorso il papa ingiunse all'imperatore di prendere parte al concilio o personalmente o rappresentato da plenipotenziari. Il 3 gennaio 1245 fu poi diffusa in tutta la cristianità la bolla di indizione, dove si esponevano i seguenti principi: nel mondo travagliato dalla guerra, la Chiesa ha il dovere di intervenire, in quanto a lei Cristo ha conferito ampi poteri per la salvaguardia della giustizia e della pace. Il papa, quale guida della Chiesa, al fine di scongiurare la grave crisi che minaccia la cristianità, ha deciso di convocare i re della terra e i prelati della Chiesa per avere da loro "consilium et auxilium” (si noti che questa espressione era usata solitamente per indicare il “servitium”, che un vassallo doveva rendere al suo signore. Il fatto che Innocenzo IV vi ricorra in relazione al concilio ci aiuta a capire come tale papa intendeva il suo ruolo in seno al concilio stesso: rivendicava in maniera esclusiva la piena potestà, l’assoluto dominio. Anche il primo concilio di Lione fu dunque come i precedenti concili medievali, un concilio papale).

Il concilio si sarebbe dovuto impegnare su cinque problemi: la Riforma della Chiesa; la difesa della terra santa; la questione della Chiesa greca; la questione dei Mongoli, che in quegli anni minacciavano l'Occidente; il conflitto con Federico II.

Il concilio ebbe:

+      una sessione preparatoria (26 giugno 1245);

+      tre sessioni plenarie solenni;

negli intervalli tra le varie sessioni, lavori a commis­sioni ed a gruppi (Gli atti di questo concilio non ci sono pervenuti: disponiamo della cosiddetta "Brevis nota", che è considerata un riassunto ufficioso redatto dalla curia [ed. L. WEILAND: MGH, Constitutiones II 513-516]. Un rapporto dettagliato, ma non sempre fedele, è reperibile in MATTHAEUS PARIS, Chronica majora : MGH, SS 28,250. 256-268.

La migliore edizione delle decisioni di questo concilio ci è ancora offerta da: Conciliorum oecumenicorum decreta, edito a cura dell’Istituto per le scienze religiose, Bologna3 1973.

Tra le opere, che trattano di questo concilio, ricordo H. WOLTER - H. HOLSTEIN, Lyon I et Lyon II (= Histoire des Conciles Oecuméniques 7), Paris 1966).

1.    Sessione preparatoria: 26 giugno 1245 - nel refettorio della collegiata di Saint-Just.  Dopo una relazione sulla situazione della Grecia, intervenne TADDEO Di SUESSA, plenipotenziario di Federico II, per proporre un piano di pace: Federico II era disposto a ratificare e mettere in atto il patto siglato dalla sua delegazione il 31 marzo 1244; l'imperatore inoltre prometteva di addossarsi il compito della riunificazione dell'Oriente con la Chiesa Latina; anche circa la lotta contro gli infedeli e la difesa della Terra Santa Federico II si dichiarava pronto ad as­sumersene la responsabilità. Con queste proposte Federico II praticamente avocava a sé l'attuazione dell'ordine del giorno, che era stato proposto al concilio: per questa via il concilio lionese perdeva ogni significato. Innocenzo IV respinse le proposte imperiali, perché non offrivano concrete garanzie, ma soltanto delle promesse, destinate, come tutte le promesse precedenti, a rimanere lettera morta.

2.      Prima sessione plenaria: 28 giugno (nella cattedrale). Si articola in tre momenti:          a)  cerimonia di apertura del concilio, con discorso del papa sulle cinque piaghe della Chiesa: corruzione dei costumi del clero e dei laici, insolenza dei Saraceni in Terra Santa; scisma dei Greci; invasione dei Mongoli; la persecuzione di Federico II, cui dovevano essere imputati tre capi di accusa: violazione di giuramento; sospetto di eresia (l’eresia, se provata, comporta la deposizione) e sacrilegio (soprattutto l'azione contro i prelati del 3 magio 1241);

b) interventi di Taddeo di Suessa: prima di tutto tentò di mostrare l'infondatezza dei tre capi di accusa, ma ben poco poté addurre per giustificare l'operato del 3 maggio 1241: poi passò ad attaccare la politica anti-imperiale del papato;

c) risposta pacata e puntuale di Innocenzo IV, tendente soprat­tutto a dimostrare la buona volontà della Santa Sede.

3.    Seconda sessione plenaria: 5 luglio (nella cattedrale): anche qui possiamo distinguere tre momenti:

a) vari vescovi dell'Italia e della Spagna deposero, quali testimoni di accusa, contro Federico II;

b) Taddeo di Suessa intervenne sia per mostrare l'inconsistenza dei testimoni e delle loro accuse sia per chiedere che la terza sessione plenaria, fissata per 11 - 12 luglio, venisse rinvia­ta per dare modo a Federico II di venire a Lione;

c)  Innocenzo IV accettò la proposta di rinvio della terza sessio­ne, ma si oppose ad un rinvio sino die: la terza sezione si sarebbe dovuta tenere il 17 luglio.

4.    Nei giorni tra il 5 e il 17 luglio si continuò in forma ufficiosa il processo contro l'imperatore e si redasse il testo della la sentenza, che fu sot­toscritto dalla quasi totalità dei partecipanti (151 firme).

5.    Terza sessione plenaria: 17 luglio (in cattedrale):

+   lettura delle deliberazioni concilari (decreti, costituzioni, privilegi...);

+   intervento di Taddeo di Suessa, che contestò la regolarità della prassi giuridica          seguita e levò appello al prossimo pa­pa e ad un prossimo concilio;

+   risposta di Innocenzo IV che replicò "humiliter et benigne”;

+   lettura della bolla di deposizione di Federico II "Ad aposto­licae dignitatis...” e canto   del "Te Deum”.

Si tratta ora di vedere in base a quale concezione della relazio­ne Sacerdozio - Impero Innocenzo IV è giunto al gesto singolare della deposizione (dal 1080 non si era fatto più ricorso da parte del papato ad un tale atto).

      I.         Contenuto della bolla di deposizione "Ad apostolicae dignitatis”: possiamo distinguere quattro parti:

+ il papa si rifà al suo dovere di salvaguardare il bene della pa­ce nella cristianità, procedendo contro l'imperatore che rende tale pace impossibile;

+ il papa poi traccia la storia delle sue relazioni con Federico II, mostrando la sua costante preoccupazione di giungere a una intesa;

+ passa quindi all' enunciazione delle accuse, secondo quattro ca­pi di imputazione: spergiuro plurimo (violazione del giuramento feudale, essendo la Sicilia feudo ecclesiastico; violazione del giuramento di difendere la Chiesa, prestato in occasione della incoronazione imperiale, violazione del giuramento di S. Germano-Ceprano e del giuramento del 31 marzo 1244): rottura della pace; sacrilegio (i fatti del 3 maggio 1241); sospetto d’eresia. All'enunciazione dei capi d’imputazione fa seguito la presentazione delle pro­ve (il papa nel suo Commentario… f 190va ad verbum «graivissima» precisa che gli imperatori e gli altri principi secolari possono essere deposti non “pro quolibet peccato”, come è per i chierici, ma solo per numerosi e gravi crimini: questo spiega l’elenco dei crimini, con cui motiva la sentenza di deposizione).

+ infine viene espressa la sentenza, che comporta per Federico II la privazione del potere imperiale e regio, lo scioglimento dei sudditi dal giuramento di fedeltà, la scomunica per coloro che volessero continuare a riconoscere Federico II. Coloro cui spet­ta l'elezione dell'imperatore sono invitati a eleggere un nuovo sovrano. Per quanto riguarda il regno di Sicilia il papa riser­va a sé ed ai cardinali ogni decisione (cfr Conciliorum oecumenicorum decreta, 259).

Innocenzo IV, da buon canonista, si cimentò in un commento dei cin­que libri delle decretali (Innocentii IV pontificis maximi in quinque libros decreta­lium nec non in decretales per eundem Innocentium editos,  quaemodo sunt in sexto decretalium libro insertae commentaria doctissima, Venetiis 1570): in tale opera venne anche a trat­tare della bolla "Ad apostolicae dignitatis", sottolineando che essa fu un atto della “plenitudo potestatis papae". Il concilio servì solo per rendere più solenne quell'atto, che il papa avreb­be potuto compiere anche al di fuori di un'assise conciliare. Questa idea del resto era chiaramente espressa dall'intitulatio della bolla: “Innocentius episcopus servus servorum Dei sacro praesente concilio ad rei memoriam sempiternam". Nel suo commentario  citato, trattando di questa bolla di deposizione, precisò che il concilio era stato presente «ad solemnitatem tantum” (Innocentii IV commentaria…, libro II, titolo 27, f 190rb – f 190vb ad verbum «concilii»).

Dopo Gregorio VII Innocenzo IV quindi è il primo papa che afferma ed esercita un diritto papale di deposizione diretta. La prassi, che si era imposta nel frattempo fra i canonisti era quella della deposizione indiretta: cioè il papa con la scomunica e lo scioglimen­to dei sudditi dal giuramento di fedeltà, pur non privando diret­tamente il sovrano del suo potere, finiva con il togliere all'au­torità secolare una base notevole e praticamente dava inizio ad un processo di deposizione: questo processo di deposizione però non poteva compiersi sen­za l'intervento dei principi, ai quali soltanto spettava l'elezio­ne del re antagonista.

Innocenzo IV, ricorrendo alla deposizione diretta, segnò forse l'imporsi di una mentalità diversa?

    II.         Il pensiero complessivo di Innocenzo IV nei suoi aspetti dualistici

La storiografia, quasi unanimemente, ha visto in Innocenzo IV un esponente della corrente canonistica ierocratica e nell'atto di deposizione ha scorto l'affermazione di una potestas directa et suprema papae in temporalibus. Recentemente però il Cantini (cfr J. A. CANTINI, De autonomia…, 407-480) alla scuola dello Stickler, ha messo in evidenza gli aspetti dua­listici del pensiero di Innocenzo IV, giungendo ad attribuirgli la stessa posizione di Innocenzo III. Vediamo queste espressioni dualistiche.

Dall'analisi degli atti pontifici e dal commento alle decretali emerge che Innocenzo IV riconosce che i due poteri agiscono in due sfere di giurisdizione, che si distinguono quanto a soggetto, quan­to ad oggetto, quanto a modo di procedere (J. A. CANTINI, De autonomia…, 419-421).

Innocenzo IV inol­tre mostrerebbe di rispettare l'autonomia del potere secolare nella sua sfera di esercizio, escludendo la legittimità delle interferenze del potere spirituale (J. A. CANTINI, De autonomia…, 421-428: in generale, Innocenzo IV quando interviene in affari per sé non spirituali, non si giusti­ficherebbe ricorrendo al principio della suprema autorità del papa in temporalibus, ma di volta in volta si rifarebbe ad altri prin­cipi: in particolare Innocenzo IV riconosce l’incompetenza del po­tere sacerdotale in ordine ai possedimenti dei laici, in ordine ai contratti di natura temporale, in ordine alle eredità, ai feudi, alle guerre di natura temporale…).

In linea con Innocenzo III anche Innocenzo IV ammette alcuni casi di in­tervento del papa in settori non propriamente spirituali. Ma si tratta di interventi eccezionali, chiaramente codificati in una lista e perciò limitati (J. A. CANTINI, De autonomia…, 428-432).

 

  III.         Il pensiero complessivo di Innocenzo IV nei suoi aspetti monistici

I rilievi dualistici messi in evidenza da Cantini sono veri, ma non devono portare a trascurare gli elementi monistici del pensiero di Innocenzo IV.

Data la situazione di Christianitas, i due poteri, distinti quanto a struttura e quanto ad esercizio, non possono agire separati o in contrapposizione, perché sono orienta­ti verso un medesimo fine. La reciproca collaborazione è dunque inevitabile. Ma dato il persistere di certo spiritualismo, non può trattarsi di una collaborazione fra uguali: il sacerdozio assume necessariamente un carattere prioritario. Tale priorità non si esprime solo in un senso morale, ma giunge anche a fondare una serie di interventi, che affermano la singola­re attitudine del sacerdozio a svolgere una azione di supplenza e ­sussidiarietà nei confronti del potere secolare stesso: ad esempio Innocenzo IV ammette che le cause di natura temporale riguardanti persone, che versano nella miseria, possano essere portate davan­ti ai tribunali ecclesiastici, perché questi dovrebbero tutelare i diritti dei non-abbienti con maggiore equanimità; ancora Innocenzo IV sostiene che le cause temporali possono essere trattate dal potere spirituale quando si dà il caso di un giudice secolare negligente e non c'è un giudice secolare superiore, a cui si pos­sa fare ricorso. Qualcosa di analogo si verifica quando l'impero è vacante: mancando ai sudditi dell'impero la possibilità di ricor­rere alla suprema istanza secolare, si prevede la possibilità del ricorso al papa. L'intervento del potere spirituale in questioni temporali è pure contemplato, quando il reo è un ministro della Chiesa o quando vi è una qualche connessione con cose spirituali. Rimane poi l'intervento del potere spirituale per i casi di diffi­cile soluzione (si ricordi la "Per Venerabilem").

A prima vista si direbbe che qui ritroviamo gli stessi casi di ir­radiazione temporale, che già Innocenzo III aveva enunciato. Si tratta ora di vedere se è identica la mentalità soggiacente.

In Innocenzo III notammo che questi casi di irradiazione tempora­le del potere spirituale non erano considerate una derivazione necessaria dal principio della superiorità assoluta del sacerdote, ma erano intese soltanto come conseguenza storico-contingente dell'interpretazione di tale principio entro il contesto storico di Christia­nitas. Innocenzo IV invece ha svestito questi interventi del carattere storico-contingente e li ha connessi in maniera assoluta al dato della superiorità assoluta del sacerdozio, della “plenitudo potestatis papae", del “vicarius illius qui est sacerdos et rex regum".

Innocenzo IV nei suoi Commentaria afferma che “est de iure” il suo intervento di deposizione dell’imperatore e rimanda appunto alla Signoria, di cui Cristo gode dall’eternità. E’ una Signoria universale, anche terrena, che ha potere anche sugli imperatori e li costituisce tali. Cristo ha stabilito di costituire il papa come suo vicario nell’esercizio di questa signoria assoluta. Quindi come Cristo, di cui è vicario, de iure naturali il papa può deporre gli imperatori, può condannare qualsiasi altra persona. Per Innocenzo IV quindi per diritto naturale il papa è capo non solo di coloro, che costituiscono la Christianitas, ma anche di ogni uomo e quindi esercita una plenitudo potestatis universale (cfr per es. Commentaria…, f. 190va ad verbum «privamus»).

Un esempio di questa assolutizzazione ci è offerto dal fatto che in Innocenzo IV viene meno una distinzione molto significativa di Innocenzo III: questi, come sappiamo, legava i suoi interventi nel temporale ad una latitudo (non plenitudo) potestatis papae in temporalibus, che si distingueva - per il suo carattere limitato - dalla plenitudo potestatis papae in spiritualibus; Innocenzo IV invece tutto ricon­duce ad una plenitudo potestatis papae, che include indistintamen­te aspetto spirituale e aspetto temporale.

Altro indizio significativo della assolutizzazione, compiuta da Innocenzo IV ci è offerta dalla sua  pretesa di intervenire “in temporalibus” anche tra gli infedeli: dunque non si tratta più di interven­ti resi possibili dalla situazione storica particolare e contingente di Christia­nitas, si tratta invece di interventi, che si possono effettuare sempre e dovunque.

Ma la riprova più significativa della diversa impostazione concet­tuale di Innocenzo IV ci è data dalla distinzione "de iure et de facto": secondo Innocenzo IV la "plenitudo potestatis papae è "de iure" illimitata non solo "in spiritualibus" ma anche “in temporalibus", “de facto" però "in temporalibus" la "plenitudo potestatis papae si esprime in alcuni casi soltanto, in quanto nel contesto di "Christianitas" normalmente l'autorità secolare rie­sce ad agire in maniera adeguata.

Molto significativa del pensiero prevalentemente monistico di Innocenzo IV è la motivazione, su cui fonda questo potere, che “de facto” l’imperatore ed i sovrani esercitano “in temporalibus”. Cristo volle evitare che il potere stesse tutto nelle mani di una sola persona, il papa, perché questo lo esponeva al rischio di farne uso orgoglioso, perciò introdusse la distinzione tra Regno e Sacerdozio. Ci sarebbero quindi due sfere giuridiche: quella del diritto civile e quella del diritto ecclesiastico, ma questa è una distinzione che si dà solo a livello di esercizio, di funzionamento dei poteri. Ma “de iure” il papa possiede la “plenitudo potestatis” su tutti e su tutto, poi però “de facto” lascia il regime temporale all’imperatore e ai re. Il papa comunque in linea di principio ha suprema potestà anche nelle cose temporali e infatti in certi casi opera degli interventi («casualiter», «certis causis inspectis»). In questi interventi il papa interviene non a titolo di supplenza e di sussidiarietà ma in nome del suo proprio potere sovrano.

Non si può non rilevare che qui, rispetto ad Innocenzo III, si è operata una inversione di mentalità: per Innocenzo III il papa ha per sé una piena autorità solo sullo spirituale, tuttavia la situazione storica di Christianitas gli consente un potere anche nel temporale, che però non è pieno e supremo come quello spirituale. Per Innocenzo IV invece il papa ha per sé (“de iure”) una piena autorità non solo nello spirituale, ma anche nel temporale, tuttavia la situazione di Christianitas (“de facto”) gli consente di ridurre l'intervento nel temporale ad alcuni casi particolari: come si ve­de  tra i due papi c’è una ampia convergenza nel modo concreto di intervenire, ma una chiara divergenza nella dottrina, che determina tali interventi e ciò ci consente di capire come mai Innocenzo IV è giunto a quell'atto di deposizione, che invece Innocenzo III non aveva mai voluto compiere.

Concludendo, possiamo ritenere che Innocenzo IV ha fatto propria la dottrina della “potestas directa papae in temporalibus", che a partire dai primi decenni del XIII secolo si era sempre più im­posta tra i canonisti. Gli elementi dualistici presenti nel suo sistema vanno letti alla luce della distinzione tra "potestas illimitata de iure" e “limitata de facto": cioè solo a livello della "potestas de facto”, della "potestas" in esercizio, si dà una certa dualità. Questa dualità però è tale solo per una circostanza storica particolare e contingente (la Christianitas). Fra la situazione de iure (monistica) e la situazione de facto (dualisti­ca) non vi è contraddittorietà, in quanto la dualità che si ha de facto, è stabilita dalla “plenitudo potestatis” di Cristo, di cui il papa - e soltanto il papa - è il vicario.

Che dire di questa teoria della "potestas directa”?

Rivela una discrepanza tra realtà e ideologia: in fondo i canonisti ed Innocenzo IV non fecero altro che creare una mera teoria accade­mica, che trova sempre meno riscontro nella realtà. La cristianità, che ai tempi di Innocenzo III aveva liberamente accettato che il pa­pato intervenisse nel temporale in certi casi, ora sta sempre più mutando atteggiamento, sta sempre più riconoscendo al papato un ruolo eminentemente spirituale (si pensi da un lato alle aspirazioni dei vari e vasti movimenti spirituali e dall’altro alla consistenza di “Stato”, che stanno assumendo sempre più le monarchie nazionali e lo stesso impero).

La deposizione stabilita da Innocenzo IV impressionò gli animi, ma determinò poco o nulla sul piano dei fatti: anche un re cri­stianissimo, poi canonizzato, come Luigi IX, continuò a tenere rapporti di amicizia con Federico II e questi mantenne fino alla morte non solo il regno di Germania ma anche il regno di Sicilia, costringendo il papa a rimanere in esilio.

Si potrebbe obiettare che in fin dei conti ha vinto Innocenzo IV, visto che alla morte di Federi­co II crollò il casato staufico in Germania e, con la sconfitta di Manfredi, fu la fine degli Staufici anche in Sicilia.

In realtà questa vittoria non fu un risultato della deposizione papale diretta, ma della forza crescente della Francia da un lato e della debolez­za staufica in Germania dall’altro. Purtroppo la curia romana non compre­se questo e ritenne sua vittoria la fine degli Staufici: questo ab­baglio  impedì al papato di rilevare la discrepanza tra le sue tesi e la realtà politica, che si stava imponendo. Ecco perciò, che i successori di Innocenzo IV continuarono a volere estendere la loro azione al di là della sfera spirituale, impegnandosi in maniera preponderante negli affari temporali (Si pensi all'azione del papato per il potere nell'Italia meridionale: accanto agli Angioini e contro gli Aragonesi. Sul problema é interessante l'opera di ST. RUNCIMAN, I vespri siciliani, Milano 1976).

Ciò portò alla catastrofe della politica della Santa Sede, che si ostinò a seguire un sistema astratto, che la sradicava dalla real­tà. E in ciò la Santa Sede rivelò una notevole mancanza di sensi­bilità apostolica, in quanto finì col perdere ogni contatto col po­polo  cristiano.

E' certo che da Innocenzo IV in poi il papato par­tecipò sempre meno al movimento religioso spirituale del popolo cristiano e anzi spesso vi entrò in aperto conflitto. Lo sviluppo troppo giuridico-politico del papato finì col danneggiare il papa­to stesso nel suo compito precipuo, che è la cura pastorale-spi­rituale.